Mediazione delegata: l’inerzia delle parti non può essere sanata mediante la concessione di un ulteriore ed apposito termine

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Avv. Nadia Morandi

Tribunale di Firenze, sentenza del 20 luglio 2017

A cura del Mediatore Avv. Nadia Morandi da Brescia.
Letto 1878 dal 09/05/2018

Commento:
Quando il giudice, valutata la natura della controversia e rilevato il mancato previo esperimento della procedura di mediazione, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda non sta concedendo ai protagonisti del giudizio una facoltà di scelta. Il termine di 15 giorni è, secondo l'interpretazione del Tribunale di Firenze, un termine perentorio. Dunque, nel momento in cui la parte tenuta ad avviare il procedimento di conciliazione non rispetta detto termine, non può trovare accoglimento una successiva richiesta di proroga. Conseguenza immediata e diretta del mancato esperimento della mediazione è la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19744/2014 promossa da:
G.F., con il patrocinio dell'avv. BACCELLI GUIDO e dell'avv. CANTARELLI NICOLA ((...)) VIA GIARDINI,456/C - MODENA; , elettivamente domiciliato in VIALE G. MILTON 27 - FIRENZE presso il difensore avv. BACCELLI GUIDO
A.F., con il patrocinio dell'avv. BACCELLI GUIDO e dell'avv. CANTARELLI NICOLA ((...)) VIA GIARDINI,456/C - MODENA; , elettivamente domiciliato in VIALE G.MILTON, 27 - FIRENZE presso il difensore avv. BACCELLI GUIDO
G.R., con il patrocinio dell'avv. BACCELLI GUIDO e dell'avv. CANTARELLI NICOLA ((...)) VIA GIARDINI,456/C - MODENA; , elettivamente domiciliato in VIALE G.MILTON, 27 - FIRENZEpresso il difensore avv. BACCELLI GUIDO
T. DI VIA L. S. DI F.G. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. BACCELLI GUIDO e dell'avv. CANTARELLI NICOLA ((...)) VIA GIARDINI,456/C 41124 MODENA; , elettivamente domiciliato in VIALE G. MILTON 27 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. BACCELLI GUIDO
PARTE ATTRICE
contro
B.P. S.C.A.R.L. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. FERRARI AMOROTTI GIUSEPPE e dell'avv. CORTI ARIALDO ((...)) VIA FABRONI 9 50134 FIRENZE; , elettivamente domiciliato in PIAZZA MAZZINI 51 41121 MODENApresso il difensore avv. FERRARI AMOROTTI GIUSEPPE
PARTE CONVENUTA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
 
- FATTO E DIRITTO -
I. DEVESI OSSERVARE INNANZI TUTTO COME LA PRESENTE DECISIONE, AI SENSI DELL'ART. 132 C.P.C., COME MODIFICATO DALLA NOVELLA DEL 18 GIUGNO 2009, N. 69, APPLICABILE AI SENSI DELL'ART. 58, COMMA 2, ANCHE I GIUDIZI PENDENTI IN PRIMO GRADO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE, CONTIENE SOLO LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, OMESSA OGNI DESCRIZIONE RELATIVAMENTE ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II. Di conseguenza il giudicante si limita ad esporre gli antefatti del presente giudizio, rappresentati dalla stipula, in data 03.01.2006 tra il Sig. G.F. stipulava e la "B.P. S.c.a.r.l." di un contratto di mutuo ipotecario, avente ad oggetto l'erogazione dell'importo complessivo Euro 270.000,00 e, dalla successiva stipula, in data 20.06.2008, tra le medesime parti di un secondo contratto di mutuo fondiario avente ad oggetto l'erogazione di un importo complessivo di Euro 150.000,00.
II.1 Il F. assumeva di aver riscontrato, nel corso dell'anno 2013, a seguito di un'apposita analisi commissionata, che relativamente ad entrambi i suddetti mutui, la Banca erogante aveva contrattualmente indicato tassi di interessi superiori alla c.d. soglia usura e di essersi poi determinato, unitamente ai garanti Sigg.ri F.A. e R.G., alla proposizione del giudizio che ci occupa, per sentir rideterminare dal Tribunale adito il corrispettivo dovuto in forza dei due distinti finanziamenti di cui sopra, sul presupposto che gli interessi pattuiti sarebbero usurari.
II.2 La B.P. Soc. Coop., con comparsa di costituzione depositata in data 28.04,15, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea, preliminarmente eccependo l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di Modena, luogo di residenza degli attori e chiedeva la condanna degli attori a pagare alla Banca in via solidale tra loro la somma di Euro 316.340,39 e/o quella diversa maggiore o minor somma che risulterà giusta e/o dovuta in corso di causa, oltre interessi come determinati nei titoli. Istanza di condanna che poi non veniva coltivata.
II.3 All'udienza del 05.05.2015, parte attrice rilevava la tardività di costituzione di controparte con riferimento alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta; parte attrice replicava che trattandosi di competenza inderogabile non è sottoposta alle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c..
Il Giudice disponeva l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex lege e concedeva alle parti i termini per le memorie ex art. 183 VI comma.
All'udienza del 20.09.2016, parte convenuta eccepiva l'improcedibilità del giudizio per mancata attivazione da parte attrice che rilevava non aver provveduto neppure al deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 08.06.2017, poi rinviata per gli stessi incombenti, in conseguenza dell'astensione del Giudice alla trattazione delle udienze 6-10 Giugno 2017, all'udienza del 20.07.2017
III
Deve ritenersi la competenza a decidere di questo Tribunale, non vertendosi in ambito di competenza territoriale inderogabile, di guisa che l'eccezione sollevata in tal senso dalla convenuta deve ritenersi soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. e quindi tardivamente posta.
Osservandosi in particolare al riguardo che parte attrice ha posto a base della propria azione due distinti contratti di finanziamento, l'uno, vale a dire il mutuo ipotecario contratto dal Sig. F.G. non tanto in qualità di consumatore, quanto in qualità di imprenditore titolare della ditta individuale "T. di Via L. S. di F.G.", l'altro, vale a dire il mutuo fondiario ventennale contratto dal F. per l'acquisto della prima casa nel quale espressamente è previsto "che sono fatte salve le disposizioni inderogabili del D.Lgs. 6 settembre 2006, n. 206 (Codice del Consumo) ...". Orbene, ai sensi dell'art. 122 t.u.b., i finanziamenti di durata superiore a cinque anni, garantiti da ipoteca su immobili, non sono mai assoggettati alla disciplina del credito al consumo, ed inoltre è da rilevare che quand'anche volesse ritenersi che la domanda attorea, che per scelta della parte attrice contempla come detto la trattazione simultanea di domande collegate a due diversi contratti di finanziamento, debba sottostare alle regole dettate per la domanda che abbia ad oggetto un rapporto di consumo, e pertanto la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro, va osservato che le norme dettate dal Codice del Consumo hanno carattere vincolante soltanto per il "professionista" trattandosi di clausole a protezione del "consumatore", al quale invece è consentito derogarvi, ove ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse non avvalersi del foro del consumatore.
Conseguentemente, come detto, non vertendosi, in ragione di quanto precede, in ambito di competenza territoriale inderogabile, l'eccezione sollevata dalla convenuta deve ritenersi soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. e quindi tardivamente posta.
Passando ad esaminare l'altra eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta, vale a dire la questione relativa alla improcedibilità della domanda attorea con riferimento al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatario imposto dal Giudice ex art. 5/1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010, è da rilevare come parte attrice abbia da ultimo richiesto, allorchè ormai inesorabilmente decorso il termine di 15 gg. assegnato dal Giudicante per la proposizione della mediazione obbligatoria, "disporsi rinvio per i medesimi incombenti riservandosi di produrre l'istanza di mediazione", rilevando poi che "il termine di quindici giorni non può essere considerato perentorio".
Al riguardo, come già osservato in precedente sentenza di questo Tribunale (Trib. Firenze, III Sez., del 04.06.2015), dal momento che a norma di legge (vd. art. 5, comma 1bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, così come riformato nel 2013,) il giudice, allorquando valutata l'oggetto di causa rilevi il mancato previo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, "... assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione", detto termine di quindici giorni ha natura di termine perentorio, considerato che peraltro il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. n. 14624/00, 4530/04).
L'implicita natura perentoria del termine si evince dalla gravità della sanzione prevista, "l'improcedibilità della domanda giudiziale".
Argomenta inoltre questo Tribunale con la precitata sentenza che del resto l'art. 5 comma Ibis in argomento contempla già in sé un meccanismo di sanatoria, costituito dalla possibilità della parte, che avrebbe dovuto previamente assolvere alla proposizione della mediazione, di assolvere alla condizione di procedibilità entro i quindici giorni disposti dal Giudice, ragion per cui, anche a voler ritenere di natura ordinatoria e non perentoria il termine in discorso, la mancata tempestiva proposizione dell'istanza di proroga comporta inevitabilmente la decadenza dalla relativa facoltà processuale, in linea all'opinione della prevalente giurisprudenza in materia di conseguenze del mancato rispetto di termini ordinatori processuali (Cass. n. 589/2015, n. 4448/13, n. 4877/05, n. 1064/05 e 3340/97.
Ritenuto pertanto non consentito alle parti di sanare la propria inerzia mediante la concessione di un ulteriore apposito termine deve ritenersi che il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010. comporta immediatamente, e quindi senza possibilità di sanatoria, l'improcedibilità della domanda.
La trattazione nel merito resta pertanto preclusa dalla ritenuta improcedibilità, quando anche vada osservato che parte attrice si è astenuta dal richiedere mezzi di prova a sostegno della domanda avanzata.
IV. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, secondo lo scaglione di valore indicato nell'atto introduttivo, operando una riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e per la fase decisionale, stante la natura documentale della causa e la decisione con discussione orale.
P.Q.M.
 
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-Dichiara la propria competenza;
-Dà atto del mancato svolgimento della mediazione demandata dal Giudice;
-Dichiara improcedibile la domanda attorea;
-Condanna gli attori F.G., anche in qualità di titolare della ditta individuale T. di Via L. S. di F.G., F.A. e R.G., in solido tra loro, al pagamento delle spese di causa, che sono liquidate, in favore della convenuta B.P. scarl, nella persona del legale rappresentante pro tempore, in complessivi Euro. 9.000,00 per compensi, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 14.39.
Così deciso in Firenze, il 20 luglio 2017.
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2017.

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Chi è l'autore
Avv. Nadia Morandi Mediatore Avv. Nadia Morandi
Svolgo con professionalità attività di consulenza ed assistenza legale, a privati e aziende, dall'anno 2000, in tutto il territorio italiano ed in vari ambiti.
Dall'anno 2011 svolgo anche attività di mediatore civile in materie quali ad esempio successioni, locazioni, proprietà, comunione e condominio, obbligazioni, contratti e diritto societario.
La mia attività come mediatore è caratterizzata anzitutto da serietà e professionalità ma anche capacità di lavoro di gruppo ed una buona capacità d...
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