Testo integrale:
In NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ROMA SEZIONE Sez.XIII°
RG……..-14
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice dott. cons. Massimo Moriconi
nella causa tra
P. T. (avv.ti A. C.)
attrice
E
spa G. I. in persona del legale rappresentante pro tempore (avv.D. M. P.)
convenuta
E
D. R. e L. S.
convenuti contumaci
E
Spa D. L. I. in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. G. C. e V. M.)
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell’art. 281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 27.9.2018 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente
S E N T E N Z A
letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
La motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell’art.16-bis, comma 9-octies (aggiunto dall’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalita’ telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Poiché già la novella di cui alla l.. 18 giugno 2009, n. 69 era intervenuta sugli artt.132 cpc e 118 att.cpc , prevedendo che la sentenza va motivata con una concisa e succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, occorre attribuire al nuovo intervento un qualche significato sostanziale, che tale non sarebbe se si ritenesse che l’innovazione ultima sia puramente ripetitiva – mero sinonimo- del concetto già precedentemente espresso.
La necessità di smaltimento dei ruoli esorbitanti e le prescrizioni di legge e regolamentari (cfr. Strasburgo 2) circa la necessità di contenere la durata della cause, impongono pertanto applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è stile più stringente di previgente alla disposizione dell’art. 19, comma 1, lett. a, n. 2-ter, d.l.83/2015.
*
-1- I fatti posti a base della domanda degli attori – La mediazione demandata ex art. 5 co.II° decr.lgsl.28/2010
Il fatto e la responsabilità esclusiva, della causazione del sinistro della Volkswagen Golf condotta da L. S. e di proprietà di D. R. (assicurata spa G.) sono indiscutibili.
Uscendo da un parcheggio sito in via Tuscolana all’altezza del vicolo Tuscolano nell’effettuare la manovra di immissione nella carreggiata lo S. non dava la dovuta precedenza al motociclo supraggiungente di P. T. invadendo la di lei corsia di marcia. A seguito di ciò P. T. cadeva a terra subendo danni alla persona.
La responsabilità della caduta è di sicuro attribuibile in via esclusiva allo sprovveduto e disinvolto (sic) conducente della Golf (che peraltro si allontanava dopo aver provocato l’incidente e veniva rintracciato solo grazie alla solidarietà di una persona, testimone, in loco, presente all’accadimento), essendo indifferente che vi sia stato o meno un urto con lo scooter Honda dell’attrice; in quanto a fronte dell’improvvisa ed imprevedibile manovra dello S. la P. T. si trovava la strada sbarrata e nulla poteva per evitare la perdita di controllo della moto (peraltro proprio tale perdita di controllo testimonia come l’attrice abbia cercato invano di effettuare una manovra diversiva, senza che nulla autorizzi a ritenere una velocità incongrua).
Le ragioni del convincimento del Giudice sono le seguenti :
Intervenuta la Polizia Municipale poteva assumere a S.I.T. le dichiarazioni di diverse persone che si trovavano in loco al momento del sinistro (una di queste veniva anche sentita dal Giudice). Da tali dichiarazioni, come pure dalle successive indagini della Polizia che rintracciava nella sua abitazione il conducente della Golf che era proditoriamente fuggito, può agevolmente dedursi che L. S. dopo aver sbarrato il passo alla moto, causandone la caduta, con grave violazione al dovere di dare la precedenza, con uno stratagemma si allontanava sperando così di non essere rintracciabile. La circostanza che nessuno dei testimoni presenti (rectius: sicuramente presenti) abbia visto il momento preciso del sinistro, ma l’immediato post non ha rilevanza. L’utilizzo dello strumento indiziario è in questo caso necessario e sufficiente: lo S., per quanto riferito dai testi, si è comportato esattamente come si comporta un soggetto coinvolto in un sinistro che ha causato (cfr. D. S. C. che racconta le parole dello S. che si giustificava adducendo che la signora della moto era caduta non perché da lui colpita ma perché aveva frenato improvvisamente; e analogamente M. C.). Dopo aver sbarrato la strada alla moto, e averne provocato la caduta, si è schermito con la puerile giustificazione che non c’era stata una collisione…il riferimento alla frenata della P. è emblematico. La frenata c’è stata e la caduta è stata causata da tale frenata improvvisa che a sua volta è stata determinata dalla scriteriata condotta di guida della irresponsabile conducente della Golf.
mancata partecipazione ingiustificata della spa G. alla mediazione demandata ordinata dal giudice (art. 116 cpc in relazione all’art.8 decr. lgsl.28/2010)
Con ordinanza del 4.5.2017 il giudice disponeva un percorso di mediazione demandata.
Nel provvedimento il giudice evidenziava fra l’altro che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa. Nonché ai sensi dell’art. 96 III° cpc.
Nonostante queste premesse, la spa G. non riteneva di partecipare al procedimento di mediazione pur ritualmente convocata come attestato dal verbale negativo redatto dal mediatore dell’organismo attinto dalla domanda degli attori.
L’evento dannoso è accaduto in data 14.9.2011 quando P. T. che subiva dal sinistro, danni alla persona, aveva 45 anni.
E’ importante indicare la data del fatto in quanto dal marzo 2001 (l.5.3.2001 n.57) è in vigore il sistema del punto legale al quale il Giudice in virtù della legge 12.12.2002 n.273 puo’ derogare in aumento solo nella misura di un quinto (cosa che non si intende fare in questo caso non essendovene alcuna valida ragione, rientrando le conseguenze pregiudizievoli dell’evento nell’assoluta normalità dei casi).
Più specificamente la legge (oggi decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private, art.139) prevede che il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a titolo di danno biologico permanente …
Ne consegue che per quanto riguarda il danno biologico permanente da 1 a 9 punti ed il correlativo danno biologico temporaneo vanno applicate, de plano, le norme suindicate e le relative tabelle (derivanti dai decreti ministeriali di periodico aggiornamento).
Per quanto invece concerne:
il danno biologico (temporaneo e permanente) relativo ad aree diverse da quella dei danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e
il danno biologico permanente derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il quale i postumi delle lesioni sono superiori al nove per cento,
Nel caso si specie si tratta di micropermanente.
Esaminata e condivisa la relazione peritale d’ufficio, ben motivata ed immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici, ed in assenza di valide contestazioni (tali non sono quelle del CTP dell’attrice, generiche), va evidenziato che P. T. ha subito a seguito dell’evento i seguenti danni:
invalidità permanente 5 %
invalidità temporanea 100% di gg.60
invalidità temporanea 50% di gg.90
spese riconosciute €.679,00
L’importo del risarcimento, previa devalutazione, rivalutazione e interessi legali, ammonta ad €.10.700,00
Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell’ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
Inoltre è stato riconosciuto l’ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte dei danneggiati dell’equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto (solo per la parte differenziale rispetto all’acconto già corrisposto dall’assicurazione per il danno all’auto) e la sua liquidazione. Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che ove il danneggiato fosse stato in possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d’uso di tale categoria economica (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa, con la attribuzione degli interessi legali.
Il calcolo di tali interessi è stato effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte procedendo prima alla devalutazione alla data del fatto dannoso degli importi che erano stati rivalutati alla data della sentenza; e successivamente calcolando sugli importi rivalutati anno per anno i relativi interessi legali ai tassi stabiliti per legge anno per anno, senza alcuna capitalizzazione.
Non spetta all’attrice nessun altra somma, né a titolo di danno non patrimoniale, né patrimoniale non sussistendo, anche ma non solo in relazione alla limitata incidenza dell’evento sulla capacità lavorativa generica (inoltre non vi è stata alcuna seria richiesta di prova della contrazione del reddito della P.).
Quanto alla polizza infortuni, non occorre darne conto posto che in ogni caso l’eventuale importo dovuto sarebbe da detrarre dalla somma qui riconosciuta alla P.
In definitiva all’attrice spetta complessivamente la somma (ulteriore) di 10.700,00 = oltre interessi legali fino al saldo al cui pagamento i convenuti (esclusa D. L.) vanno in solido condannati.
Le spese (che vengono regolate secondo le previsioni – orientative per il giudice che tiene conto di ogni utile circostanza per adeguare nel modo migliore la liquidazione al caso concreto- della l.24.3.2012 n.27 e del D.M. Ministero Giustizia 22.7.2012 n.140) vengono liquidate e distratte (a richiesta) come in dispositivo.
La sentenza è per legge esecutiva.-
-2- La mancata partecipazione della spa G. alla mediazione demandata disposta dal Giudice
La condanna per responsabilità aggravata.
L’art. 96 dispone che:
I° se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
II° Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
E per quel che qui interessa:
III° In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata
La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:
in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l’esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un somma di denaro ;
non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) e di una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della Giustizia, se si ha riguardo allo Stato), di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;
l’ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l’equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del giudice, a tutte le circostanze del caso per determinare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;
a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d’ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;
infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.
Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell’art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.
Benché non sia richiesto espressamente dalla norma, si ritiene dalla giurisprudenza necessario anche il requisito della gravità della colpa.
Nel caso di specie è indubbia la sussistenza della gravità della colpa (se non del dolo, inteso come volontaria e consapevole volontà di disattendere l’ordine del Giudice) dell’A. che non ha aderito alla convocazione in mediazione.
La giurisprudenza richiede la sussistenza del dolo o della colpa grave poiché non è ragionevole che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, ed è necessario che esista qualcosa di più rispetto ad essa, esattamente come nel caso di specie.
La sussistenza di tali elementi soggettivi può essere riscontrata ricavandola da qualsiasi indicatore sintomatico.
Nel caso in esame, in presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, la condotta della spa G. che ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di non aderire alla mediazione demandata dal giudice, integra certamente colpa grave se non dolo.
Che il mancato rispetto dell’ordine impartito dal Giudice ai sensi dell’art. 5 co.II° della legge integri colpa grave (se non dolo) è indiscutibile, ampiamente motivato, dimostrato e confermato dalla giurisprudenza, che si richiama, anche ai sensi dell’art.118 att. cpc,
L’ammontare della somma deve essere rapportato :
allo stato soggettivo del responsabile. In questo caso, a fronte del chiaro contenuto dell’ordinanza del 5.2017 vi è stata la volontaria scelta di renitenza da parte della spa G. che, disattendendo il motivato e ragionevole invito del giudice di cercare di trovare un conveniente accordo, ha preferito portare la causa alle estreme conseguenze, aggravando inutilmente il lavoro del giudice, piuttosto che ragionare e discutere responsabilmente in sede conciliativa ;
alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, tecnica, di assumere condotte consapevoli (si tratta di un parametro che riguarda la scusabilità, ove esistente, in misura maggiore o minore, della condotta censurata). In questo caso la condotta dell’A., soggetto strutturato e organizzato, è grave e non scusabile
alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile. In questo caso si tratta di una società per azioni di notoria elevata capacità finanziaria e patrimoniale
Si ritiene, nel quantum, di liquidare una somma pari a quella per la quale vi è condanna alle spese a favore dell’attrice: ed invero le conseguenze delle ingiustificata renitenza e l’applicabilità dell’art. 96 cpc sono da tempo ubiqualmente note, quali espresse da giurisprudenza (che si intende qui richiamata, anche ai sensi dell’art.118 att. cpc), edita su ogni sorta di rivista cartacea ed on line, e conseguentemente, considerato pure l’espresso motivato avvertimento contenuto nell’ordinanza del 12.5.2016, non sussiste neppure la ipotetica giustificabilità della non conoscenza delle conseguenze della condotta di cui trattasi, vale a dire del rifiuto del percorso di mediazione impartito dal Giudice.
La sentenza è per legge esecutiva.-
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
CONDANNA spa G. I. in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con D. R. e L. S. al risarcimento dei danni che liquida in favore di P. T. nella complessiva somma di 10.700,00= oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
CONDANNA spa G. I. in solido con D. R. e L. S. al pagamento delle spese di causa che liquida in favore P. T. per compensi in complessivi €.5.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali; oltre alle spese della consulenza di ufficio;
CONDANNA ai sensi dell’art.96 co.III cpc,, spa G. I. al pagamento della somma di €.5.000,00 a favore di P. T. ;
CONDANNA ex art. 8 co.4 bis decr.lgsl 28/10, spa G. I.a al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio;
SENTENZA esecutiva
Roma lì 27.9.2018 Il Giudice
dott. cons. Massimo Moriconi