Commento:
Con l’ordinanza del 1 settembre 2011, nuovo rinvio alla Consulta da parte del giudice di Pace di Catanzaro. Questa volta, l’ordinanza di rinvio trae origine da una lite tra due legali per la mancata restituzione di due libri concessi in comodato. Il comodante eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e successivamente, preso atto dell’impossibilità a trovare un accordo, la parte attrice sollevava questione di legittimità costituzionale.
Mediazione civile: nuovo rinvio alla Consulta da parte del Giudice di Pace di Catanzaro.Invia ad un amico |
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Ordinanza del 1 settembre 2011, Giudice di Pace di Catanzaro.A cura del Mediatore Avv. Annamaria Delli Noci da Lecce.Letto 5109 dal 22/09/2011 |
Testo integrale:
Con l’ordinanza del 1 settembre 2011, nuovo rinvio alla Consulta da parte del giudice di Pace di Catanzaro.
Questa volta, l’ordinanza di rinvio trae origine da una lite tra due legali per la mancata restituzione di due libri concessi in comodato. Il comodante eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e successivamente, preso atto dell’impossibilità a trovare un accordo, la parte attrice sollevava questione di legittimità costituzionale.
Secondo il Giudice di Pace di Catanzaro che ha rimesso le censure alla Corte Costituzionale, sono tre le questioni che non appaiono manifestamente infondate:
1) Violazione dell’articolo 24 della Costituzione, in quanto, se il tentativo obbligatorio ha un costo “non meramente simbolico” allora “nella sostanza il sistema subordina l’esercizio della funzione giurisdizionale al pagamento di una somma di denaro”.
2) Violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione per contrasto tra la legge delega e il decreto legislativo 28/10”, relativamente alle norme che hanno introdotto il procedimento obbligatorio di mediazione civile.
Infatti, nella delega vi sarebbe la previsione dell’obbligo di attenersi al principio per cui la mediazione non debba “precludere l’accesso alla giustizia”, mentre l’averla resa una condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale, si rivelerebbe una preclusione di fatto.
3) Violazione dell’articolo 3 della Costituzione, e quindi del principio di uguaglianza, in quanto il sistema “consentendo solo alla parte convenuta di non aderire al procedimento”, ipotesi non consentita alla parte attrice, graverebbe soltanto quest’ultima dell’obbligo di esercitare il procedimento di mediazione per poter far valere il suo diritto.
Sarà molto interessante valutare la legittimità costituzionale delle norme citate alla luce del nuovo D.I. n. 145/2011 e alla modifica introdotta dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha stabilito a carico della parte che non partecipa senza giustificato motivo (su condanna del giudice), il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio (art. 8 d.lgs. 28/2010).
Il testo integrale è leggibile cliccando al seguente link
Fonte: http://www.guidelegali.it/Images/Modulistica/mediazione.pdf