Commento:
Le norme sulla mediazione civile obbligatoria finiscono davanti alla Corte di Giustizia UE. Nuovo stop da parte del Tribunale di palermo, sezione distaccata di Bagheria. Dopo il rinvio alla Consulta del Tar del Lazio e del Giudice di Pace di Parma, ora è il turno del Tribunale di Palermo che nel giudicare una questione riguardante il rilascio di un immobile detenuto sine titulo, rimette le censure sull’illegittimità del D.lgs. 28/2010 alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo
Mediazione civile illegittima secondo l'ordinanza del tribunale di Palermo che ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo.Invia ad un amico |
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Ordinanza del 16.8.2011, Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria.A cura del Mediatore Avv. Marianna Miceli da Lecce.Letto 4711 dal 23/09/2011 |
Testo integrale:
Estratto dell'ordinanza:
In particolare, questi sono i quesiti interpretativi rimessi al vaglio dei giudici di Strasburgo:
1) se gli artt. 3 e 4 della direttiva 2008/52/CE sull’efficacia e competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell’organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia oggetto di controversia;
2) se l’art. 1 della direttiva 2008/52/CE possa interpretarsi nel senso di richiedere criteri di competenza territoriale degli organismi di mediazione che mirino a facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie ed a promuovere la composizione amichevole delle medesime;
3) se l’art. 1 della direttiva 2008/52/CE sull?equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, l’art. 3 lett. a), il considerando 10 ed il considerando 13 della direttiva 2008/52/CE sull’assoluta centralità della volontà delle parti nella gestione del procedimento di mediazione e nella decisione relativa alla sua conclusione possano interpretarsi nel senso che, quando l’accordo amichevole e spontaneo , il mediatore possa formulare una proposta di conciliazione salvo che le parti non gli chiedano congiuntamente di non farlo (poiché ritengono di dover porre fine al procedimento di mediazione);