Commento:
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/2010 dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c.
Tale principio è stato perfettamente applicato dal Tribunale di Roma nella sentenza in commento in quanto, a seguito della mancata partecipazione a ben 3 incontri disposti dal mediatore, il Giudice ha ritenuto opportuno derogare il principio generale secondo il quale le spese seguono la soccombenza.
Tale deroga è stata possibile non in conseguenza della previsione contenuta nell’articolo 96 (che richiede la sussistenza della soccombenza), ma grazie alla previsione dell’art 92 del c.p.c. nella parte in cui realizza un chiaro richiamo al dovere di lealtà processuale delle parti (art 88 c.p.c.).
Dunque non partecipare alla mediazione, che è sempre più considerata dal legislatore un istituto idoneo a garantire alla società una giustizia dai tempi umani, è comportamento dal quale può discendere la condanna alla spese anche per la parte non soccombente.
Mediatore Avv. Luigi Cuccuru
Docente di ruolo in materie giuridiche presso la scuola superiore Statale.
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Sassari dal 1993, esercito la mia attività professionale prevalentemente nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento ai settori dell'Infortunistica Stradale, dei Contratti Assicurativi e controversie in materia condominiale.
Ho sviluppato una buona esperienza nella gestione di vertenze stragiudiziali, che hanno in comune con l'Istituto della Mediazione lo scopo di risolv...
continua