Lo svolgimento irrituale della mediazione obbligatoria travolge anche le altre domande proposte in giudizio in materie non soggette alla condizione di procedibilità.

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Avv. Luigi Cuccuru

Corte d’Appello di Roma, 19.11.2024, sentenza n. 7304, giudice Marco Genna

A cura del Mediatore Avv. Luigi Cuccuru da Sassari.
Letto 104 dal 20/12/2024

Commento:

La Corte di Appello di Roma si trova a dover esaminare l’impugnazione proposta dall’attore, a seguito di sentenza di rigetto delle domande a causa del mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità.
In primo grado la parte attrice chiamava in giudizio varie controparti, proponendo numerose domande, alcune delle quali in materia di diritto bancario.
Il giudice di prime cure, alla prima udienza, rilevando la mancata attivazione della procedura di mediazione, assegnava termini alle parti per introdurla.
Al primo incontro di mediazione, l’attore non partecipava personalmente, ma veniva rappresentato dal proprio difensore munito di mandato alla mediazione, ma non di procura speciale sostanziale. La procedura di mediazione si concludeva quindi negativamente.
All’udienza di primo grado successiva al termine della mediazione, le parti davano atto del mancato accordo, ma una parte eccepiva la irritualità della mediazione, sottolineando come l’attore non fosse stato correttamente rappresentato, in assenza della procura speciale sostanziale
Il Tribunale di Velletri, accertato il vizio di forma, non poteva dunque che dichiarare il mancato soddisfacimento della condizione di procedibilità e il conseguente rigetto di tutte le domande attoree.
L’attore soccombente proponeva quindi impugnazione avverso la sentenza di primo grado, ritenendo che il Tribunale di Velletri non avesse correttamente interpretato il dettato normativo in materia di rappresentanza di una parte in mediazione e chiedendo, quindi, la riforma della decisione di primo grado oltre all’accoglimento delle domande proposte in primo grado fra le quali alcune in materia non soggetta a condizione di procedibilità.
Il Consigliere estensore Dr. Marco Genna, esaminato il fascicolo di primo grado, riteneva però che la sentenza appellata avesse invece ben recepito ed enunciato i principi di diritto a fondamento della irregolarità del procedimento di mediazione e, in particolare, il comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 che prevede che le parti “in presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Nulla vieta, quindi, che la parte possa farsi sostituire da un terzo delegato, anche dunque dal proprio avvocato, ma solo a fronte del rilascio di una procura speciale sostanziale, avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, come statuito dalla nota sentenza di Cassazione n. 8473/2019.
La sentenza di secondo grado in commento, nella motivazione, enuncia però anche un altro dato che rileva non poco: il giudice di prime cure aveva demandato le parti in mediazione con riferimento all’intero spettro delle domande proposte dall’attore, alcune delle quali non comprese nell’elenco di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. L’irrituale svolgimento della mediazione comporta quindi il rigetto di tutte le domande, come già precisato dalle SS.UU. della Cassazione con sent. n. 3542/2024 dove viene esplicitato che “la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo” in ragione della nota funzione deflattiva della procedura di conciliazione.
 
Attenzione dunque a rispettare la forma richiesta nel procedimento di mediazione, per non perdere l’occasione di vedere accolte anche le domande proposte in causa che nulla hanno a che vedere con le materie sottoposte alla condizione di procedibilità.^

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Luigi Cuccuru Mediatore Avv. Luigi Cuccuru
Docente di ruolo in materie giuridiche presso la scuola superiore Statale.
Iscritto all'Albo degli Avvocati di Sassari dal 1993, esercito la mia attività professionale prevalentemente nel campo del Diritto Civile, con particolare riferimento ai settori dell'Infortunistica Stradale, dei Contratti Assicurativi e controversie in materia condominiale.
Ho sviluppato una buona esperienza nella gestione di vertenze stragiudiziali, che hanno in comune con l'Istituto della Mediazione lo scopo di risolv...
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