Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di responsabilità professionale per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale.
Parte attrice deduceva, tra le varie, anche la mancata partecipazione della controparte al procedimento di mediazione e ne chiedeva la condanna alla rifusione delle spese sostenute per la predetta procedura.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- in virtù della normativa allora vigente, la controversia non rientra tra le materie obbligatorie e non è soggetta alla condizione di procedibilità;
- pertanto, la parte istante ha scelto volontariamente di promuovere la procedura di mediazione e di sostenerne le spese in totale libertà.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato tale domanda, non ritenendola fondata, nonostante fosse soccombente nel merito. *
Parte attrice deduceva, tra le varie, anche la mancata partecipazione della controparte al procedimento di mediazione e ne chiedeva la condanna alla rifusione delle spese sostenute per la predetta procedura.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:
- in virtù della normativa allora vigente, la controversia non rientra tra le materie obbligatorie e non è soggetta alla condizione di procedibilità;
- pertanto, la parte istante ha scelto volontariamente di promuovere la procedura di mediazione e di sostenerne le spese in totale libertà.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato tale domanda, non ritenendola fondata, nonostante fosse soccombente nel merito. *