Commento:
La vicenda processuale in commento ha per oggetto una richiesta di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.
La società attrice e i fratelli convenuti avevo intrapreso una trattativa per la vendita da parte della prima ai secondi di un immobile di grande valore, sito nel comune di Jesolo (Ve).
Gli acquirenti avevano non solo mostrato l’interesse all’acquisto della proprietà, ma si erano anche obbligati oralmente alla stipula notarile, ingenerando nell’amministratore delegato della società acquirente – “uomo d’altri tempi”, per stessa ammissione del suo legale- la convinzione di aver raggiunto un accordo vincolante, nonostante l’assenza di un preliminare in forma scritta.
Il giorno del rogito le parti si erano regolarmente presentate presso lo studio notarile, ma il contratto non si era concluso per la segnalazione da parte del Notaio rogante di elementi alquanto gravosi per gli acquirenti, relativi ad aspetti fiscali che gli stessi non avevano rilevato e dunque considerato.
I convenuti sospendevano dunque la stipula, chiedendo alla società venditrice di meglio chiarire le questioni fiscali, anche mediante interpello all’Agenzia delle Entrate.
Non avendo riscontro positivo in merito, gli acquirenti rinunciavano all’acquisto.
La società venditrice citava dunque in giudizio i fratelli promissari acquirenti, chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, lamentando in particolare di aver subito:
-un danno emergente, costituito dai soldi impiegati per le verifiche tecniche relative alla vendita, ma senza provarne la spesa;
- un lucro cessante, relativo alla perdita di chance per non aver preso in considerazione l’offerta, anche più vantaggiosa economicamente, nel frattempo ricevuta da un terzo possibile acquirente, tramite un agente immobiliare;
- l’ulteriore danno relativo alle spese di mediazione volontaria instaurata ma fallita per la mancata adesione alla procedura da parte degli invitati.
Il Giudice Aceto, pur comprendendo la ragionevolezza dell’affidamento di parte attrice nell’effettiva conclusione dell’affare con le parti inviate, rigettava in toto le domande attoree, ritenendo:
La società attrice e i fratelli convenuti avevo intrapreso una trattativa per la vendita da parte della prima ai secondi di un immobile di grande valore, sito nel comune di Jesolo (Ve).
Gli acquirenti avevano non solo mostrato l’interesse all’acquisto della proprietà, ma si erano anche obbligati oralmente alla stipula notarile, ingenerando nell’amministratore delegato della società acquirente – “uomo d’altri tempi”, per stessa ammissione del suo legale- la convinzione di aver raggiunto un accordo vincolante, nonostante l’assenza di un preliminare in forma scritta.
Il giorno del rogito le parti si erano regolarmente presentate presso lo studio notarile, ma il contratto non si era concluso per la segnalazione da parte del Notaio rogante di elementi alquanto gravosi per gli acquirenti, relativi ad aspetti fiscali che gli stessi non avevano rilevato e dunque considerato.
I convenuti sospendevano dunque la stipula, chiedendo alla società venditrice di meglio chiarire le questioni fiscali, anche mediante interpello all’Agenzia delle Entrate.
Non avendo riscontro positivo in merito, gli acquirenti rinunciavano all’acquisto.
La società venditrice citava dunque in giudizio i fratelli promissari acquirenti, chiedendo la loro condanna al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, lamentando in particolare di aver subito:
-un danno emergente, costituito dai soldi impiegati per le verifiche tecniche relative alla vendita, ma senza provarne la spesa;
- un lucro cessante, relativo alla perdita di chance per non aver preso in considerazione l’offerta, anche più vantaggiosa economicamente, nel frattempo ricevuta da un terzo possibile acquirente, tramite un agente immobiliare;
- l’ulteriore danno relativo alle spese di mediazione volontaria instaurata ma fallita per la mancata adesione alla procedura da parte degli invitati.
Il Giudice Aceto, pur comprendendo la ragionevolezza dell’affidamento di parte attrice nell’effettiva conclusione dell’affare con le parti inviate, rigettava in toto le domande attoree, ritenendo:
- non provato giuridicamente il danno emergente relativo alle spese tecniche;
- non fondato il diritto delle attrici al mancato guadagno, non essendosi formalmente vincolate le convenute;
- non necessarie le spese di mediazione, non trattandosi di materia prevista dall’art 5 del D.lgs. n. 28/2210 e considerando quindi assolutamente libera da obbligatorietà la scelta dell’attrice di intraprendere una procedura di mediazione così come quella dei convenuti di non aderirvi.
Il Tribunale di Venezia concludeva il provvedimento addebitando oltretutto le spese di lite dei convenuti alla società soccombente nel giudizio.
Ci preme in questa sede rilevare come la instaurazione di una procedura di mediazione volontaria -e dunque non in materia obbligatoria- sia sempre da considerare una valida scelta di opportunità, tenendo conto tuttavia della impossibilità di recuperare le relative spese in giudizio, non trattandosi di materia sottoposta a condizione di procedibilità. ^
Ci preme in questa sede rilevare come la instaurazione di una procedura di mediazione volontaria -e dunque non in materia obbligatoria- sia sempre da considerare una valida scelta di opportunità, tenendo conto tuttavia della impossibilità di recuperare le relative spese in giudizio, non trattandosi di materia sottoposta a condizione di procedibilità. ^