Commento:
L’ordinanza viene emessa in seguito ad un ricorso per regolamento di competenza avverso un’ordinanza del Tribunale di Firenze,
I ricorrenti avevano chiesto che il citato Tribunale, una volta accertato l’inadempimento dei convenuti xx e yy agli obblighi assunti con un contratto preliminare di compravendita di un immobile, condannasse i medesimi al pagamento della somma di euro 5.000,00 pari all'importo della caparra confirmatoria versata, “oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”, nonché “al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio e delle spese per la procedura della mediazione”. Le controparti non hanno proposto difese.
I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale omesso di tenere conto, nella determinazione del valore della controversia, che, in concorso con la domanda volta a ottenere il pagamento della somma di euro 5.000,00, era stata chiesta anche la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di mediazione, in relazione alle quali avevano prodotto la distinta di pagamento dell’importo euro 48,80.
Ad avviso dei ricorrenti la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 48,80, costituirebbe domanda autonoma che andrebbe sommata alla domanda di pagamento dell’importo pari a quello della caparra (corrispondente a quello, “ratione temporis”, massimo della competenza del Giudice di pace). Il Collegio ha ritenuto invece che la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale).
Le spese di mediazione, secondo la Corte di Cassazione, vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza della stessa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982). D’altro canto l’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.
Il ricorso viene rigettato e dichiarata la competenza del Giudice di pace di Firenze. La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
I ricorrenti avevano chiesto che il citato Tribunale, una volta accertato l’inadempimento dei convenuti xx e yy agli obblighi assunti con un contratto preliminare di compravendita di un immobile, condannasse i medesimi al pagamento della somma di euro 5.000,00 pari all'importo della caparra confirmatoria versata, “oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”, nonché “al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio e delle spese per la procedura della mediazione”. Le controparti non hanno proposto difese.
I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale omesso di tenere conto, nella determinazione del valore della controversia, che, in concorso con la domanda volta a ottenere il pagamento della somma di euro 5.000,00, era stata chiesta anche la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di mediazione, in relazione alle quali avevano prodotto la distinta di pagamento dell’importo euro 48,80.
Ad avviso dei ricorrenti la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 48,80, costituirebbe domanda autonoma che andrebbe sommata alla domanda di pagamento dell’importo pari a quello della caparra (corrispondente a quello, “ratione temporis”, massimo della competenza del Giudice di pace). Il Collegio ha ritenuto invece che la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale).
Le spese di mediazione, secondo la Corte di Cassazione, vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza della stessa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982). D’altro canto l’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.
Il ricorso viene rigettato e dichiarata la competenza del Giudice di pace di Firenze. La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°