Testo integrale:
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 5471/2023 R.G. proposto da:
B, F, rappresentati e difesi dall’avvocato S I; - ricorrenti
R S S, P M; - intimati
avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE FIRENZE del 13/01/2023, comunicata il 20/01/2023, r.g. n. 8103/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero – in persona della Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba – che chiede alla Corte di accogliere il ricorso e dichiarare la competenza del Tribunale di Firenze.
PREMESSO CHE
I B ed E F ricorrono per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 13 gennaio 2023, con cui il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda da loro proposta, essendo competente il Giudice di pace di Firenze.
I ricorrenti avevano chiesto che il citato Tribunale, una volta accertato l’inadempimento dei convenuti M P e S R s agli obblighi assunti con un contratto preliminare di compravendita di un immobile, condannasse i medesimi al pagamento della somma di euro 5.000,00 pari all'importo della caparra confirmatoria versata, “oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”, nonché “al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio e delle spese per la procedura della mediazione”.
Le controparti M P e S R S non hanno proposto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. I ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 7 c.p.c., per avere erroneamente il Tribunale omesso di tenere conto, nella determinazione del valore della controversia, che, in concorso con la domanda volta a ottenere il pagamento della somma di euro 5.000,00, era stata chiesta anche la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di mediazione, in relazione alle quali avevano prodotto la distinta di pagamento dell’importo euro 48,80.
Il ricorso non è fondato.
L'art. 7 c.p.c., nella formulazione vigente all'epoca della notificazione della domanda introduttiva del processo, fissava la competenza del giudice di pace, in relazione alle cause relative a beni mobili, in un valore non superiore a euro 5.000,00. L'art. 10 c.p.c. stabilisce poi che il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda e che a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si aggiungono al capitale.
Nel caso in esame, come si evince dalle conclusioni dell'atto di citazione riportate testualmente nel ricorso, gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 5.000,00, “oltre ad interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo” e inoltre “al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio e delle spese per la procedura della mediazione”.
Ad avviso dei ricorrenti la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 48,80, costituirebbe domanda autonoma che andrebbe sommata alla domanda di pagamento dell’importo pari a quello della caparra (corrispondente a quello, “ratione temporis”, massimo della competenza del Giudice di pace). Il Collegio ritiene, invece, che la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale).
Il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d’appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l’elenco di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010) e il suo mancato esperimento comporta l’improcedibilità della domanda proposta al giudice (v. l’appena citato art. 5, al comma 2).
Le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982). D’altro canto, l’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.
2. Il ricorso deve, in definitiva, essere rigettato e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Firenze. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questo giudizio, non avendo le controparti svoltovi difese.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza per valore del Giudice di pace di Firenze.
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Civile