Le spese della c.t.u. vanno poste a carico della parte che la richiede, nonostante la pregressa relazione tecnica esperita nel procedimento di mediazione

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Francesca  Caramia

Tribunale di Parma, 30.01.2023, sentenza n. 124, Giudice Estensore Nicola Sinisi

A cura del Mediatore Avv. Francesca Caramia da Bologna.
Letto 501 dal 02/07/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di azione di riduzione per lesione di legittima e di scioglimento della comunione ereditaria.

La mediazione delegata si era conclusa negativamente per mancato raggiungimento dell’accordo, nonostante fosse stata anche esperita una consulenza tecnica di stima dei beni immobili.

Parte attrice produceva in giudizio il verbale negativo di mediazione e la relazione tecnica del procedimento di mediazione.

La causa veniva istruita con l’escussione dei testi, l’esibizione documentale ordinata all’Istituto di Credito dei conti correnti del de cuius e la ctu stimativa del compendio immobiliare.

Il Tribunale, accertate le proprietà immobiliari del de cuius e determinato l’ammontare della quota disponibile sulla base degli accertamenti peritali effettuati sia nel giudizio sia nel procedimento di mediazione, ha accolto la domanda di riduzione per lesione della legittima, nonché la domanda di visione e disposto lo scioglimento della comunione ereditaria effettuando le assegnazioni delle proprietà esclusive dei diversi immobili e disponendo i relativi conguagli.

Inoltre, il Tribunale ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese della c.t.u., poiché quest’ultima ne ha chiesto l’espletamento, nonostante l'opposizione del convenuto e la pregressa relazione tecnica accettata dalle parti nel procedimento di mediazione. *

Testo integrale:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma, sezione I
 
in composizione collegiale composta dai sottonotati magistrati: 
Dr. Nicola Sinisi -
Presidente rel. - Dr. Simone Medioli Devoto -
Giudice - Dr. Paola Belvedere - Giudice

OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima Scioglimento comunione ereditaria ha pronunziato la seguente

SENTENZA
 
nella causa civile promossa da: 
XXXX Attrice -
Contro
P.XXX L.XXX,- Convenuto

Causa iscritta al n.3823/2017 del Ruolo Generale e posta in decisione sulle conclusioni precisate il 14/09/2022.

Per l'attrice: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, all'esito della condotta istruttoria e delle relazioni di consulenza tecnica d'ufficio depositata dal dott. ing. F.X S.XXXX il 2.7.2011 e della relazione notarile rilasciata dal dott. D.XX L.XXXXXX (autorizzata il 16.12.20220) depositata il 25.3.2021, nonché delle risultanze di stima di cui alla mediazione delegata n.224/2018 (disposta con ordinanza depositata il 29.3.2018) dell'Organismo di Mediazione c/o Tribunale di Parma. 1) Accertare e dichiarare che il compendio immobiliare relitto del de cuius L.XX P.XXXXXX al momento dell'apertura della successione (4.12.2011) era composto dai seguenti cespiti dei quali singolarmente si riporta la stima del valore di vendita quota e del canone di conduzione mensile quota venendo il primo ad essere indicato in 261.045, 00 e il secondo in e 616, 67. N COMUNE DATI CATASTO DESCRIZIONE QUOTA STIMA VALORE STIMA CANONE del CUIUS VENDITA QUOTA CONDUZ. MENSILE QUOTA 1  Parma ---Appartamento con cantina  ______________________________ TOTALE 261.045,  Nonché 13 --- Fabbricati Piena proprietà ---- anche tali due ultimi immobili essendo riportati in visure catastali, nella denuncia di successione e nell'atto di accettazione eredità con beneficio d'inventario Notaio C.XXXXXXX e dei quali il Notaio L.XXXXXX ha sol che escluso l'impossibilità di risalire con esattezza all'atto di provenienza, pacifica e indiscussa la sussistenza di diritto su entrambi detti immobili, andranno attribuiti in sentenza. 2) accertare e dichiarare che il testamento olografo di L.XX P.XXXXXX datato 23 luglio 2007, pubblicato dal Notaio XXXXX il 27 luglio 2012, contiene una disposizione lesiva della porzione di legittima per 37.392, 50, quale risultato all'esito della condotta istruttoria, in danno della legittimaria P.XXXXXX A.XXXXXXX, quale figlia superstite unitamente al di lei fratello e coerede L.XXX P.XXXXXX del de cuius, e conseguentemente disporre la riduzione della disposizione testamentaria nei confronti del fratello L.XXX P.XXXXXX nella misura della quota disponibile pari ad un 1/3 dell'intero patrimonio relitto di L.XX P.XXXXXX di cui stimato 261.045, 00 per immobili riconoscendo pertanto sussistere a favore dell'attrice, signora A.XXXXXXX P.XXXXXX, la porzione di legittima nella misura di 87.015, 00 come meglio visto all'esito della condotta istruttoria qual accertata sulla scorta delle assegnazioni immobiliari avvenute in base al testamento olografo di L.XX P.XXXXXX datato 23 luglio 2007. 3) Accertare inoltre e dichiarare tenuto il signor L.XXX P.XXXXXX al rendiconto della gestione di tutti i beni ereditari pervenuti dalla successione del padre, L.XX P.XXXXXX. 4) Indi: a) accertare l'esistenza di una comunione ereditaria sui beni del defunto L.XX P.XXXXXX tra i di lui figli A.XXXXXXX P.XXXXXX e L.XXX P.XXXXXX, b) accertare la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare di L.XXX P.XXXXXX, c) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni ereditari per cui è causa e per l'effetto assegnare le porzioni in ragione delle rispettive quote di legge e, pertanto, in ragione di 1/3 a favore della coerede A.XXXXXXX P.XXXXXX del valore dell'intero patrimonio immobiliare e mobiliare del defunto L.XX P.XXXXXX, oltre ai frutti prodotti dalla domanda giudiziale al saldo e, in ogni caso, oltre gli interessi sulle somme eventualmente attribuite a conguaglio in favore di P.XX formulando i provvedimenti idonei alla determinazione della stima dei beni e alla formazione delle rispettive porzioni. d) Procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con seguente assegnazione delle porzioni nelle quote di legge dell'intero compendio ereditario mobiliare e immobiliare del de cuius L.XX P.XX e relativi frutti. e) Accertare che il compendio immobiliare oggetto della successione L.XX P.XX è costituito da due fabbricati e da una pluralità di terreni, questi ultimi in massima parte poco accessibili, di scarso valore e con redditività nulla secondo le risultanze di esperita consulenza tecnica e che il testatore ha assegnato il fabbricato in Scurano di N.XXXXX A.XXXXX (quello di maggior valore) al Convenuto, unitamente all'area circostante, mentre l'unità immobiliare in Parma (di minor valore) e i terreni sparsi in N.XXXXX A.XXXXX (di scarsissimo valore e redditività nulla), per metà della quota in successione a favore di ciascuna delle Parti in ragione di 4/6 (già P.XXXXXX A.XXXXXXX e L.XXX proprietari in ragione di 1/6 ciascuno per successione materna) assegnare, come espressamente chiede assegnarsi la signora A.XXXXXXX P.XXXXXX, per l'intero alla signora A.XXXXXXX P.XXXXXX l'unità immobiliare in Parma, via XXXXX accatastato al Catasto Urbano di Parma,----- con relative pertinenze e con assegnazione dei terreni rimasti in comproprietà, costituiti da molteplici distinti appezzamenti, con assegnazione ai condividenti in quote tali da azzerare il conguaglio, ordinandosi di conseguenza a L.XXX P.X l'immediato rilascio di tutti detti beni assegnati giudizialmente alla sorella A.XXXXXXX P.XXXXXX finora goduti. f) Qualora gli immobili caduti in successione non siano ritenuti comodamente divisibili e in mancanza di richiesta di assegnazione degli stessi da parte del coerede, darsi luogo alla vendita all'incanto, con espressa riserva del diritto di chiederne l'attribuzione e/o l'assegnazione all'esito dell'accertamento delle rispettive quote sull'asse ereditario e del valore degli immobili. g) Qualora l'integrazione della quota di eredità riservata al legittimario A.XXXXXXX P.XXXXXX avvenga mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza di beni in natura nell'asse ereditario, trattandosi di credito di valore, procedersi alla relativa rivalutazione sulla base della variazione degli indici ISTAT con interessi compensativi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto. h) Nell'evenienza che i beni caduti in successione non siano ritenuti di comoda divisibilità, accertare e dichiarare la somma di denaro che L.XXX P.X, in base al valore degli immobili al momento dell'apertura della successione, deve corrispondere alla sorella A.XXXXXXX P.XXXXXX. i) Dichiarare altresì tenuto e condannare L.XXX P.XXX in virtù dell'art. 561 comma 2 c.c. dal giorno di notificazione della domanda all'effettivo rilascio dei beni ereditari caduti in successione dal padre L.XX P.XXXXXX a corrispondere all'attrice A.XXX una indennità pari a 1/3 del canone di conduzione su tutti i beni caduti in successione del padre L.XX quali indicati in atti e all'esito della condotta istruttoria in virtù di loro utilizzo esclusivo, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione o in via di subordine con decorrenza della domanda giudiziale introdotta a seguito della esperita procedura di mediazione e comunque in misura non inferiore a € 616,67 qual indicata in C.T.U. resa dal dott. ing. S.XXXX.
Ordinarsi tutte le successive volture e trascrizioni presso gli uffici catastali e presso gli uffici di competenza, nessuna esclusa, quale conseguenza della pronuncia di accoglimento dell'azionata domanda e con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Con diritto di ripetizione per quanto già corrisposto a titolo di spese funerarie e successorie. Con vittoria delle spese di causa, comprensivo di rimborso forfettario, IVA e C.p.a.; spese di C.T.U. (liquidate in € 4.930,95 oltre accessori ed € 100,40 per spese anticipate a favore del C.t.u. ing. S.XXXX e € 2.183,22 (IVA compresa) a favore del nominato consulente---- Dott. Notaio D.XXXXXX L.XXXXXX, entrambe poste in via anticipata a capo dell'attrice)/C.T.M. e C.T.P., nonché per l'assistenza legale prestata in via stragiudiziale e nel corso della mediazione A.X A.XXXXXX n. 2015/2322 e della mediazione delegata n. 224/2018 Organismo di Mediazione c/o Tribunale di Parma secondo i Parametri Forensi applicandosi i parametri medi con rimborso delle spese sostenute per gli Organismi di Mediazione e lo stimatore Ing. C.XXXXX M.XXX T.XXXXXX.
Per il convenuto: "Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, - in via principale, in merito alla violazione della quota di legittima, accertato e dichiarato, in forza della CTU esperita, che il valore complessivo del compendio caduto in successione è pari ad € 261.045, 00 e che la quota di legittima spettante all'attrice ammonta, quindi, ad € 87.015,00, nonché che il valore degli immobili siti in Scurano (PR) lasciati per testamento dal de cuius al sig. L.XXX P.XXXXXX è pari a complessivi € 161.800,00, con una conseguente violazione della quota di legittima di. ------ dichiarare tenuto e condannare il sig. L.XXX P.XXXXXX ad integrare la quota di legittima violata dal de cuius col versamento a favore della sorella sig.ra A.XXXXXXX P.XXXXXX, della minor somma rispetto a quella offerta in sede di costituzione, pari ad. 37.392, 50, oltre interessi da calcolarsi dalla data della sentenza, in considerazione dell'offerta - di importo maggiore - avanzata dal sig. L.XXX P.XXXXXX in corso di causa e ingiustamente non accettata dalla sorella. - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Rimb. Forf., IVA e CPA, in virtù del fatto che la sig.ra A.XXXXXXX P.XXXXXX ha rifiutato l'offerta del fratello risultata, in esito alla CTU, superiore alla somma effettivamente dovutale. - In via ulteriormente principale, in merito alla richiesta di divisione degli immobili in comproprietà tra gli eredi, mantenuta l'assegnazione in proprietà esclusiva al convenuto dell'immobile sito in Neviano degli Arduini (PR), XXXXXX Scurano n. 30/32 censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Neviano degli Arduini (PR), al fl. ----- nonché dell'adiacente area verde Censita al Catasto Terreni del medesimo Comune al fl. 14 part. 17, nel rispetto delle volontà testamentarie del de cuius, assegnare, altresì, al sig. L.XXX P.XXXXXX l’immobile sito in Parma (PR), XXX XXXXX n. 10, stimato in complessivi € 117.000,00, a fronte di un conguaglio da versare alla sig.ra A.XXXXXXX P.XXXXXX pari ad € 48.000,00, oltre all'assegnazione alla sig.ra A.XXXXXXX P.XXXXXX della quota di comproprietà vantata dal convenuto sui terreni caduti in successione, stimata dal CTU in € 10.622,50, così censiti: Catasto Terreni Comune di Neviano degli Arduini (PR), fl. ---- - Respingere tutte le residue domande avversarie spiegate nei confronti del sig. L.XXX P.XXXXXX, poiché infondate, inammissibili, non provate o come meglio. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'immobile sito in Parma (PR), XXX XXXXX non dovesse essere assegnato al convenuto, limitare l'indennizzo richiesto dall'attrice in merito al godimento dell'immobile medesimo al periodo di effettiva occupazione da parte del sig. L.XXX P.XXXXXX ovvero dal xxxxx - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di reintegra per attribuzione dei beni in natura, ritenere tenuto il sig. L.XXX P.XXXXXX a versare l'eventuale indennità a titolo di canoni locatizi con decorrenza dal giorno della domanda giudiziale (nel caso di specie, dal 24.07.2017) come chiaramente previsto dall'ultimo comma dell'art. 561 c.c. - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio (IVA e CPA come per legge)".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 
 A.X P.XXX, sorella di L.XXX, entrambi figli ed unici eredi di L.XX P.XXXXXX, ha promosso nei confronti del fratello, l'azione di riduzione per lesione di legittima avverso la disposizione del testamento olografo, datato 23/07/2007, con cui il padre ha attribuito a L.XXX la casa di Scurano, con il terreno adiacente, e assegnato il resto dei beni ai due figli in parti uguali. Oltre a ciò, ha domandato lo scioglimento della comunione ereditaria sul compendio immobiliare paterno, nonché la condanna del fratello, rimasto nell'esclusiva disponibilità degli immobili, al rendimento del CONTO e al versamento di frutti e indennità, con obbligo di rilasciare i beni eventualmente assegnati alla sorella in sede di divisione.
Costituitosi in giudizio, L.XXX P.XXXXXX ha contestato la stima del valore dell'immobile di Scurano proposta dalla sorella ed eccepito l'improcedibilità, per mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria, e comunque l'infondatezza nel merito, della domanda avente ad oggetto frutti ed indennità.
Dopo alcuni rinvii disposti per consentire l'esperimento della mediazione, conclusasi con il mancato accordo, la causa è stata istruita con l'escussione dei testi P.XXX e R.XXXXXX all'udienza del 21/02/2020, l'esibizione documentale ordinata all' Unicredit S.p.A. (da cui è emersa l'assenza di conti correnti intestati al de cuius) e la C.T.U. volta alla stima del compendio immobiliare, curata dall'ing. F.XXXXX S.XXXX, coadiuvato dal notaio dott. D.XXXXXX L.XXXXXX. La relazione peritale è stata depositata il 2/07/2021; precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta a sentenza, indi dal G.I. portata all'attenzione del collegio, ai sensi dell'art. 50-bis, n. 6), c.p.c. (nel testo applicabile al presente giudizio, instaurato prima della soppressione del numero ad opera del d.lgs. 149/2022), avendo l'attrice, tra l'altro, domandato la riduzione per lesione di legittima. Preliminarmente, per poter esaminare le domande attoree, è necessario dare atto, sia pure in via incidentale, che i fratelli A.XXXXXXX e L.XXX P.XXXXXX sono gli unici eredi del loro padre L.XX P.XXXXXX, nato a Neviano degli Arduini il --- e deceduto a Parma il -----, in virtù del testamento olografo...... In particolare, l'attrice ha accettato espressamente l'eredità, mentre il convenuto tacitamente, come si desume, fra l'altro, dall'esecuzione, a sua richiesta, della voltura catastale della proprietà immobiliare caduta in successione (v. Cass. 30 aprile 2021, n. 11478), il che è pacifico e risulta dalle visure catastali effettuate dal perito. Venendo ora al merito delle domande, anzitutto va accolta la proposta azione di riduzione per lesione di legittima. Pacifica la qualità di legittimaria in capo all'attrice, in quanto figlia del de cuius (al pari del convenuto, anch'egli figlio del medesimo), viene domandata la riduzione della disposizione del cit. testamento paterno, che recita: "lascio a mio figlio L.XXX la mia casa di Scurano più i terreni circostanti la casa stessa. Lo stesso dicasi del triangolo erboso adiacente [...]. Il resto dei miei beni in parti uguali ai miei figli". Le parti non ne hanno proposto una qualificazione giuridica, ma la disposizione, con cui il testatore ha lasciato al figlio L.XXX la tenuta di Scurano, configura sicuramente un legato: se non risulta diversamente, infatti, si presume che l'attribuzione di un bene determinato integri una disposizione a titolo particolare (art.588, secondo comma, c.c.); del resto, anche alla luce delle difese assunte nel ricorso per ingiunzione e nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo (docc.8 ed Il attrice), può reputarsi pacifico che il de cuius, assegnando i rimanenti beni in parti uguali, abbia istituito ciascuno dei due figli erede per metà, il che vale a confermare la qualificazione come legato, invece, della suddetta disposizione in favore del solo figlio L.XXX. Ciò premesso, non viene in contestazione, ed è peraltro emerso dalla consulenza tecnica, che quel legato abbia leso, nella misura di 37.392, 50 (rectius, 37.326,25), la quota di legittima riservata all'attrice, pari a un terzo dell'eredità (art. 537, secondo comma, c.c.).
Ai sensi dell'art. 556 c.c., si deve notare che - dagli accertamenti peritali, integrati, quanto ai due beni non stimati, dalla relazione depositata nel procedimento di mediazione, prodotta dall'attrice come doc.27 (v. udienza del 9/09/2021) - il de cuius risultava, al momento della morte, proprietario dei seguenti beni: a) appartamento di Parma, XXX XXXXX 10 (catasto fabbricati del Comune di Parma: Sez. 1, F. 25, l'art. 1397, Sub. 15), proprietà per 4/6 del valore di 78.000, 00; b) villetta di Neviano degli Arduini, S.XXXX Scurano (catasto fabbricati del Comune di Neviano degli Arduini: F.----- ), con annessa area verde (catasto terreni del medesimo Comune: F. 114, l'art. 17), piena proprietà del valore totale di 161.800, 00 (trattasi del bene oggetto del legato a favore del convenuto); c) vari appezzamenti di terreno siti in Neviano degli Arduini, Loc. Scurano (catasto terreni del medesimo Comune: F. ------ l'art. 226), piena proprietà del valore complessivo di 21.245,00; d) area sita in Neviano degli Arduini (catasto terreni del medesimo Comune: F.------ ) , proprietà per 1/64 del valore di € 54,69; e) porzione di cappella religiosa sita in Neviano degli Arduini, Fraz. XXX (catasto fabbricati del medesimo Comune: F. 110, l'art. 682, Sub. 2), proprietà per 1/7 del valore di e € 342,86. Il valore del relictum al momento dell'apertura della successione ammontava, quindi, ad € 261.442,55, somma che, tra le parti, è pacifica e rispetto alla quale non sono stati dedotti debiti da detrarre, né donazioni da riunire fittiziamente (v. pag.3 della comparsa conclusionale attorea). La quota di legittima riservata all'attrice, pari a un terzo è, dunque, pari ad € 87.147,52, mentre quella assegnatale nel testamento, corrispondente alla metà del valore dei beni che residuano dal legato in favore del fratello, è di € 49.821,27. La differenza integra la lesione della legittima, ed è pari, come si è visto, ad € 37.326,25. Tenuto conto del valore e dell'indivisibilità dell'immobile sub lett. b), oggetto del legato lesivo della legittima, ai sensi dell'art.560 c.c. è opportuno disporre che il convenuto ne mantenga la proprietà, ma con l'obbligo di compensare in denaro la sorella, con il pagamento della somma di € 37.326,25, su cui vanno riconosciuti tanto gli interessi legali dal giorno della domanda, quanto, trattandosi di un debito di valore, la rivalutazione monetaria dall'apertura della successione, ossia dal 4/12/2011 (v. Cass. 5 giugno 2000, n.7478). Non altrettanto può deliberarsi quanto ai frutti previsti dall'art. 561, terzo comma, c.c. (mentre il richiamo attoreo al secondo comma della disposizione è inconferente), siccome, quand'anche l'immobile abbia generato utili in seguito alla domanda giudiziale, tali frutti non sarebbero comunque dovuti: difatti, la riduzione del legato è avvenuta per equivalente (peraltro, riconoscendo gli interessi sulla somma liquidata), mentre, come si evince dalla norma testé richiamata, i frutti sono dovuti solo quando la riduzione venga -------- operata restituendo in natura l'immobile oggetto della disposizione lesiva (cfr. Cass. 19 dicembre 2017, n.30485).
Accolta l'azione di riduzione nei termini sopra precisati, resta da esaminare la domanda di scioglimento della comunione ereditaria. L'asse ereditario si compone degli immobili suindicati alle lettere a), c), d) ed e) - escluso il cespite sub b), oggetto di legato in favore dell'odierno convenuto, e quindi già assegnatogli, dal padre, in proprietà esclusiva - e, per espressa volontà testamentaria, va diviso in parti uguali tra i due coeredi. Quindi, in sostanza, vanno in comproprietà paritaria l'appartamento, sub lett. ----- erano già proprietari per 1/6 ciascuno per successione materna, e la quota del padre, di 4/6, va assegnata in parti uguali), i terreni sub lett. c), nonché la quota, rispettivamente di 1/64 e di 1/7, sui fondi sub d) ed e). Così ricostruita, la comunione ereditaria sugli immobili va sciolta come segue. Non potendosi dividere la massa attiva in due porzioni omogenee, ai sensi dell'art.729 c.c. va esclusa l'assegnazione per sorteggio e si deve procedere, piuttosto, all'attribuzione diretta dei beni. Quindi, l'immobile di XXX C.XXX, sub lett. a), va assegnato al convenuto, che vi risiede ormai da diversi anni (v. Cass. 6 maggio 2021, n.11857 e 12 febbraio 2013, n. 3461), mentre lo stesso non può dirsi della sorella, che abita altrove. A quest'ultima, per contro, spetta un conguaglio in denaro di 58.500, 00 (pari alla metà del valore dell'intero immobile, di € 117.000,00, stimato dal perito). Al convenuto è ragionevole assegnare pure i terreni sub lett. c), nonché le quote paterne sui fondi sub d) ed e), stante la vicinanza dei fondi all' immobile sub lett. b), oggetto del legato in suo favore; all’attrice, dunque, è dovuto un ulteriore conguaglio di 10.821, 27. In definitiva, pertanto, il convenuto riceve in proprietà esclusiva l'immobile di XXX XXXXX sub lett. a) e i terreni sub lett. c), d) ed e), a fronte del pagamento all'attrice, ai sensi dell'art.728 c.c., di un conguaglio in denaro in tutto di € 69.321,27, oltre agli interessi legali, che decorrono dal giorno della sentenza (v. Cass. 11 ottobre 2016, n. 20457). 
Sul conguaglio, pur trattandosi di un debito di valore, non va riconosciuta la rivalutazione monetaria: difatti, se opera in automatico nell' ipotesi di reintegrazione della legittima per equivalente (v. Cass. 19 marzo 2010, n. 6709), nel caso del conguaglio, la rivalutazione esige che la parte interessata alleghi che l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da comportare una chiara sproporzione nel valore delle quote (fra le molte, Cass. 3 maggio 2010, n. 10624). La circostanza non è stata allegata dall' attrice, né può ritenersi in re ipsa, considerata la vetustà dell’immobile sub lett. a), evidenziata dalle fotografie accluse alla perizia, e la scarsa redditività dei terreni sub c), d) ed e), riscontrata dal consulente tecnico. L'assegnazione al convenuto della proprietà esclusiva dell'appartamento di XXX XXXXX comporta il rigetto del capo di domanda volta al rilascio dell'immobile e rende, altresì infondata, in conseguenza dell'effetto retroattivo della divisione (art.757 c.c.), la richiesta di un'indennità d'occupazione, per la quale mancherebbero comunque i presupposti. L'attrice, infatti, si è limitata ad affermare che, dopo la morte del de cuius, l'immobile è rimasto nell' esclusiva disponibilità di L.XXX. Senonché, come ha puntualizzato la Suprema Corte, la cosiddetta "indennità d'occupazione" ha natura di risarcimento del danno subito dal comproprietario a cui sia stato impedito, dagli altri, il godimento pro quota dell'immobile ex art.1102 c.c.; in conseguenza, l'indennità non è dovuta se, di fronte all'uso esclusivo altrui, il comproprietario sia rimasto inerte, prestandovi acquiescenza (fra le molte: Cass. 9 febbraio 2015, n.2423 e Cass 12 Aprile 2011, n.8298). L'indennità d'occupazione, in altre parole, è riconosciuta solo a fronte dell'allegazione e prova di un danno concreto ed effettivo al diritto di comproprietà: non basta, di per sé, che l'altro condividente abbia goduto dell'immobile in via esclusiva, ma occorre, come minimo, che il comproprietario leso abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene e che, nondimeno, l'uso gli sia stato impedito. Nulla sul punto ha dedotto l'attrice, se non di avere, con la missiva del 16/05/2016 (suo doc.10), chiesto invano la corresponsione dell'indennità, il che, tuttavia, certamente non equivale a una richiesta di fare, dell'immobile, un uso materiale. Si deve esaminare, infine, il capo di domanda volto al rendiconto della gestione dei beni ereditari, nonché alla corresponsione dei frutti medio tempore generati dai medesimi. 
La domanda, sotto entrambi i profili, va circoscritta all'immobile di XXX XXXXX; infatti, quanto alla casa di Scurano, oggetto di legato al fratello, si è già rilevato che l'attrice non può vantare alcun diritto sui frutti eventualmente generati dall' immobile; riguardo, poi, ai restanti appezzamenti di terreno, il c.t.u., incontrovertibilmente, ne ha escluso l'attitudine a generare rendite di locazione; ne deriva come sia del tutto superfluo il rendiconto richiesto. Venendo all'appartamento di XXX C.XXX, la domanda non può essere accolta, essendo rimasta oltremodo perplessa l'allegazione in merito all'ipotetica locazione dell'immobile ad opera del fratello: da un lato, infatti, l'attrice ha affermato, genericamente, che costui avrebbe locato l'appartamento, eppure, al contempo, ha dedotto che egli vi avrebbe invece dimorato stabilmente sin dalla morte del padre. Si aggiunga che l'attrice (v. pag.24 conclusionale) non ha negato l'attendibilità della teste R.XX, convivente di L.XXX P.XX, nella parte in cui questa ha affermato che "nel 2013 la sorella aveva comunicato al mio compagno che avrebbe staccato i termosifoni perché la casa era disabitata". ciò induce il Collegio ad escludere che il convenuto, prima di andarvi a risiedere personalmente, avesse dato in locazione l'immobile in discorso. Pertanto, quanto alla resa dei conti, la domanda non può essere accolta, non essendo emersa la situazione di fatto - ossia, in questo caso, l'avvenuta locazione - da cui dovrebbe discendere l'obbligo di rendiconto (v. Cass. 6 settembre 2022, n. 26222). Lo stesso dicasi in merito alla corresponsione dei frutti civili (rectius, della loro metà), domanda il cui accoglimento presuppone che i frutti siano effettivamente maturati prima della divisione (come si ricava da Cass. 12 ottobre 2011, n.21013) - vale a dire, che l'appartamento sia stato dato in godimento a terzi, verso il pagamento di un canone - e non, meramente, che l'immobile de quo sia idoneo, se locato, a generare una rendita. La natura e l'esito del giudizio - in particolare, la parziale soccombenza dell'attrice unita al fatto che il convenuto, di per sé, non si è opposto alla riduzione - inducono, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., a compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Le spese della C.T.U. vanno poste definitivamente a carico dell'attrice, considerato che ella ne ha chiesto l'espletamento, da un lato, nonostante l'opposizione del convenuto e la pregressa relazione tecnica accettata dalle parti nel procedimento di mediazione, e, dall'altro, per far calcolare la rendita di locazione del compendio immobiliare, ma la domanda volta alla sua corresponsione è stata qui rigettata.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza o deduzione, così decide:
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda di riduzione per lesione di legittima e, per l'effetto, condanna L.XXX P.XX a pagare ad A.XXXXXXX P.XXXXXX la somma di € 37.326,25, oltre rivalutazione monetaria decorrente dal 4/12/2011 e interessi legali dal giorno della domanda;
2. accoglie la domanda di divisione e, per l'effetto, dispone lo scioglimento della comunione ereditaria fra i coeredi A.XXXXXXX e L.XXX P.XXXXXX nei seguenti termini:
a. assegna a L.XXX P.X: - la proprietà esclusiva dell'immobile di Parma, XXX XXXXX 10, censito al catasto fabbricati del Comune di Parma alla Sez. 1, F. 25, l'art. 1397 (già l'art. 418), Sub. 15; - la proprietà esclusiva dei dieci appezzamenti di terreno siti in Neviano degli Arduini, Loc. Scurano, così censiti catasto terreni del medesimo Comune: -----, - la quota di proprietà per 1/64 dell'area sita in Neviano degli Arduini e censita al catasto terreni del medesimo Comune al F. ----; - la quota di proprietà per 1/7 della porzione di cappella religiosa sita in Neviano degli Arduini, Fraz. Scurano, censita al catasto fabbricati del medesimo Comune al F. --- l'art. 682 (già l'art. 616), Sub. 2;
b. condanna L.XXX P.XXXXXX a pagare ad A.XXX P.XXXXXX, a titolo di conguaglio in denaro, la complessiva somma di € 69.321,27, oltre agli interessi legali dal giorno della sentenza al saldo;
3. rigetta le restanti domande attoree;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'attrice.

Parma, lì 30/01/2023 

Il Presidente est. Dott. Nicola Sinisi
 

aa
Chi è l'autore
Avv. Francesca  Caramia Mediatore Avv. Francesca Caramia
Ho conseguito la laurea con lode presso La Sapienza di Roma nel 2003; ho dedicato i primi anni della mia formazione al lungo e faticoso percorso notarile ed ora vivo a Bologna, dove esercito la professione di Avvocato dal 2014.
Il mio interesse verso le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti mi ha avvicinato allo studio della mediazione; istituto in cui credo fermamente perché ritengo che un accordo condiviso dalle Parti rappresenti la migliore soluzione ad ogni problema.





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia









ok