Testo integrale:
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Sezione III Civile
Dott. Massimo Vaccari
Ha emesso la seguente
ordinanza
Nella causa civile di primo grado promossa da
X srl
Contro
Istituto di Credito Spa
A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza
rilevato che
la mediazione esperita ante causam, per iniziativa dell’attrice, non soddisfa la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 comma 1 bis d.lgs. 28/2010;
infatti, nell’istanza di mediazione, prodotta su invito di questo Giudice, le ragioni della pretesa dell’attrice sono state indicate, testualmente, nella “applicazione di interessi illegittimi su n.2 rapporti contrattuali”, e tale dicitura non individua con sufficiente precisione la materia del contendere poiché non esplicita la ragione della pretesa illegittimità dei citati interessi;
inoltre l’istanza non precisa i rapporti intercorsi tra le parti poiché si limita a menzionare due, non meglio individuati, rapporti di conto corrente;
ancora deve evidenziarsi come l’attrice abbia posto a fondamento della domanda giudiziale pretese ulteriori da quelle menzionate, nei termini assai generici sopra riferiti, nell’istanza di mediazione, vale a dire l’addebito della commissione di massimo scoperto e di spese nonché la responsabilità precontrattuale della convenuta;
l’esplicitazione delle ragioni delle pretese oggetto di mediazione costituisce requisito di validità della procedura, come si evince dal disposto dell’art.4, II comma, d.lgs. 28/2010;
P.Q.M.
Assegna alle parti il termine di 15 giorni, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, per presentare l’istanza di mediazione con riguardo alle ragioni delle pretese azionate in giudizio che non sono state oggetto della precedente mediazione e rinvia la causa all’udienza del ____ aprile 2017 ore 10.00
Verona 15/12/2016
Il Giudice
Dott. Massimo Vaccari