Le parti hanno maggiori opportunità di risolvere il conflitto nella mediazione rispetto al processo.

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Avv. Cristina Gonaria Sardu

Tribunale di Milano, ordinanza 17.2.2016

A cura del Mediatore Avv. Cristina Gonaria Sardu da Sassari.
Letto 1948 dal 19/04/2016

Commento:

Nella mediazione civile, differentemente dal processo nel quale il giudice deve decidere sulla scorta delle rigide regole processuali, per giungere  ad una soluzione bonaria della lite le parti possono giovarsi della visione di un mediatore  libero di  valutare profili che nessun giudice potrebbe considerare e nessuna istruttoria chiarire.
 

Testo integrale:

Tribunale di Milano
Sezione civile I
Verbale della causa n. 13349 dell’anno 2015
Oggi 17.02.2016 alle ore 11,30 innanzi al Giudice dr.ssa Anna Cattaneo sono comparsi  C. e S. .
I difensori insistono nell’ammissione delle prove articolate nelle memorie istruttorie cui si riportano e nelle contestazioni di prove di controparte.
Dopo ampia discussione i difensori si dichiarano disponibili ad intraprendere un percorso di mediazione delegata dal giudice.
Il Giudice Preso atto della disponibilità delle parti, rilevato che la causa ha un valore modesto e che l’istruttoria richiesta dalle parti può risultare antieconomica; rilevato che sarebbe auspicabile, anche nell’interesse delle parti, una soluzione a breve, che non è preventivabile se il processo dovesse chiudersi con sentenza dopo istruttoria orale;
rilevato che il componimento del conflitto potrebbe giovarsi della visione di un mediatore, libero di valutare e sottoporre profili che la decisione del giudice potrebbe non considerare, e che l’istruttoria potrebbe non chiarire dovendo applicarsi le norme processuali, ritenuto che la mediazione che dispone il giudice ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/2010 deve essere effettivamente svolta con la presenza di tutte le parti personalmente, assistite dai rispettivi difensori che potrebbero avere un ruolo rilevante vista la loro adesione odierna, non essendo sufficiente l’espletamento delle formalità di cui all’art. 8 c.1 del D.Lgs. citato, proprie del primo incontro che ha funzione informativa,
P . Q . M .
 Visto l’art. 5, comma 2 d.lgs. 28/2010, dispone l’esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione, precisa che la mediazione, in quanto disposta dal giudice, non può limitarsi all’incontro informativo di cui all’art. 8 co.1, dovendo il tentativo di mediazione essere effettivamente espletato e quindi dovendo le parti personalmente partecipare alla vera e propria procedura di mediazione, sottolinea che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, fissa l’udienza del 29.6.2016 ore 10,30 per verificare l’esito della procedura di mediazione, riservando la decisione sulle prove orali articolate dalle parti.
Milano, 17.02.2016.
Il Giudice, Dr.a Anna Cattaneo

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Chi è l'autore
Avv. Cristina Gonaria Sardu Mediatore Avv. Cristina Gonaria Sardu
Avvocato dal '94, è iscritta all'albo delle Magistrature Superiori.
E' Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Sassari, ove è referente dell'Organismo di Mediazione dello stesso Consiglio.
Ha maturato una lunga esperienza professionale in campo civile ed in particolare nel diritto delle persone, della famiglia e dei minori.
Si occupa assiduamente di cause risarcitorie in materia di circolazione stradale, nonchè di successioni, proprietà, locazioni e comodato.
Dal 2006 al 2012 è stata presi...
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