Commento:
La società M Srl in liquidazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord B spa, deducendo di aver intrattenuto, presso la stessa, alcuni rapporti di conto corrente con apertura di credito e di gestione di portafoglio facendo valere l'invalidità totale o, in subordine, parziale, dei contratti per difetto di forma scritta, la rideterminazione delle poste di dare e l'accertamento negativo del debito. Si costituiva la Banca convenuta, proponendo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma corrispondente all'esposizione maturata con riferimento ai rapporti intrattenuti, chiedendo e ottenendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del fideiussore, Ba.St., cui ha esteso la domanda riconvenzionale di condanna. Ba.St. eccepiva l'improcedibilità e, nel merito, l'infondatezza della domanda formulata nei suoi confronti.
Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, accertava alla data del 30 giugno 2014 un saldo contabile a favore del correntista, dichiarava inammissibili le domande di compensazione legale e giudiziale formulate da parte attrice e dalla terza chiamata; rigettava le domande di nullità dei contratti; accoglieva la domanda riconvenzionale della Banca condannando, per l'effetto, l'attrice e la terza chiamata, in solido, al pagamento dell'importo richiesto, oltre interessi. In sede di gravame la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la decisione e rideterminava l'ammontare dovuto in conseguenza della compensazione delle partite di debito e credito tra le parti condannando la debitrice principale e la prestatrice della fideiussione al pagamento di detto importo, oltre interessi.
M Srl ricorreva per cassazione, con un unico motivo (violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso dal novero dei contratti soggetti a mediazione obbligatoria la fideiussione rilasciata dalla ricorrente in favore della banca). Resisteva la cessionaria del credito. Il Consigliere delegato aveva formulato anche una proposta di definizione del giudizio a norma dell'art. 380-bis c.p.c ma la parte ricorrente aveva domandato la decisione della causa.
Il motivo viene ritenuto inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso il principio stabilito da Cass. 21 ottobre 2022, n. 31209, dal quale il ricorso non offre idonei argomenti per discostarsi, per il quale 'in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico'".
L'esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal testo unico bancario, porta ad escludere l'obbligatorietà della mediazione. A tale proposito viene richiamata la delibera CICR del 29 luglio 2008 secondo cui dette procedure riguardano le controversie tra intermediari e clienti, definendo cliente "il soggetto che ha o ha avuto con l'intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari": come è evidente, esula da tale definizione la figura del fideiussore. La Corte ritiene dunque che, anche sul piano sistematico, si imponga una interpretazione restrittiva, nel senso sopra indicato, risultando diversamente incongrua l'alternatività di meccanismi di definizione conciliativa aventi diverso ambito applicativo sul piano soggettivo. Il ricorso è ritenuto inammissibile con responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540), stante la definizione del giudizio in conformità alla proposta, che viene condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 7.000,00, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.°
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/contratti-fideiussione-mediazione-obbligatoria-107699.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email
Il Tribunale, con la sentenza di primo grado, accertava alla data del 30 giugno 2014 un saldo contabile a favore del correntista, dichiarava inammissibili le domande di compensazione legale e giudiziale formulate da parte attrice e dalla terza chiamata; rigettava le domande di nullità dei contratti; accoglieva la domanda riconvenzionale della Banca condannando, per l'effetto, l'attrice e la terza chiamata, in solido, al pagamento dell'importo richiesto, oltre interessi. In sede di gravame la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la decisione e rideterminava l'ammontare dovuto in conseguenza della compensazione delle partite di debito e credito tra le parti condannando la debitrice principale e la prestatrice della fideiussione al pagamento di detto importo, oltre interessi.
M Srl ricorreva per cassazione, con un unico motivo (violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso dal novero dei contratti soggetti a mediazione obbligatoria la fideiussione rilasciata dalla ricorrente in favore della banca). Resisteva la cessionaria del credito. Il Consigliere delegato aveva formulato anche una proposta di definizione del giudizio a norma dell'art. 380-bis c.p.c ma la parte ricorrente aveva domandato la decisione della causa.
Il motivo viene ritenuto inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., atteso il principio stabilito da Cass. 21 ottobre 2022, n. 31209, dal quale il ricorso non offre idonei argomenti per discostarsi, per il quale 'in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico'".
L'esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal testo unico bancario, porta ad escludere l'obbligatorietà della mediazione. A tale proposito viene richiamata la delibera CICR del 29 luglio 2008 secondo cui dette procedure riguardano le controversie tra intermediari e clienti, definendo cliente "il soggetto che ha o ha avuto con l'intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari": come è evidente, esula da tale definizione la figura del fideiussore. La Corte ritiene dunque che, anche sul piano sistematico, si imponga una interpretazione restrittiva, nel senso sopra indicato, risultando diversamente incongrua l'alternatività di meccanismi di definizione conciliativa aventi diverso ambito applicativo sul piano soggettivo. Il ricorso è ritenuto inammissibile con responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540), stante la definizione del giudizio in conformità alla proposta, che viene condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 7.000,00, oltre che al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.°
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