Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11278/2017 R.G. promossa da: L.XX R.XXX , con gli avv. ti e del B attore
contro
F.XXX R.XXX, con gli avv. ti M- convenuto
CONCLUSIONI
Conclusioni dell' attore: nel merito in via principale:
1 ) accertarsi e dichiararsi l' obbligo del sig. F.XXX R.XXX di conferire all' asse ereditario la somma di euro 102.000, 00, per tutti i motivi suesposti, unitamente agli interessi legali e per rivalutazione monetaria, dall' apertura della successione al saldo; 2) accertarsi e dichiararsi il diritto di credito del sig. L.XX R.XXX per la somma di euro 51.000, 00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, quale erede legittimo insieme al fratello, della madre, sig. ra S.XXXXXXXX R.XXXX, unitamente agli interessi legali e per rivalutazione monetaria, dall' apertura della successione al saldo;
3 ) per l' effetto, condannarsi il sig. F.XXX R.XXX al pagamento al fratello L.XX della somma di euro 51.000, 00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, unitamente a interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dal momento dell' apertura al saldo. Emettersi ex art. 186 ter cpc ordinanza di pagamento della minore somma di euro 35.000, 00;
4) accertare e dichiarare il diritto di credito del sig. L.XX R.XXX a percepire la parte a sé spettante degli interessi percepiti dal fratello, dal momento dell' apertura della successione al saldo, unitamente agli interessi legali e per rivalutazione monetaria, dall' apertura della successione al saldo;
5) per l' effetto condannare il convenuto al pagamento degli interessi percepiti nella misura del 50% degli stessi, spettante al sig. L.XX R.XXX, unitamente agli interessi legali e per rivalutazione monetaria, dall' apertura della successione al saldo; Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Conclusioni del convenuto: In via preliminare: considerato che il presente procedimento richiede adeguata istruttoria documentale e per testi, mutarsi il rito da sommario ad ordinario di cognizione.
Nel merito, in via principale, accertato e dichiarato che l' asse ereditario di 102.000, 00 calcolato sulla base del residuo importo da dividere, accertate le donazioni di denaro prive di dispensa da collazione intervenute nelle date indicate in narrativa per complessivi 5.360, 00 accertata e dichiarato operante l' istituto della collazione per quanto concerne tali somme, rideterminato l' asse ereditario in 107.360, 00 e conseguentemente rideterminata la quota a favore di ciascun condividente in 53.680, 00, accertato altresì che credito del S.XXXX R.XXX F.XXX nei confronti del fratello R.XXX L.XX ammonta ad 13.588, 00 la successione, la merce asportata, i danni causati all' impianto della caldaia (pari ad 7.088, 36, 5.000, 00, 1.500, 00 ) , conseguentemente ridursi l' importo chiesto da parte attrice o alla maggior o minor somma dovesse rilevare Codesto Tribunale all' esito del Giudizio.
In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che il sig. R.XXX L.XX ha occupato integralmente l' immobile sito in via P.XXXXX XXXX XXXXXXX, di cui si chiede in questa sede la divisione, almeno dal settembre 2013 al dicembre 2014, che il sig. R.XXX F.XXX ha pagato le bollette dal 2012 al 2017 per le utenze di uso dell' immobile occupato dal sig: R.XXX L.XX, che il sig: R.XXX L.XX è debitore della somma liquidata nella Ordinanza RG 3357/2015 ormai definitiva (pari ad 5.250, 00; 1810, 41; 4.282, 20 ) , condannarsi il sig. R.XXX L.XX al pagamento della somma complessiva di cui alle causali sopra specificate, di 11.342 , 61 o nella misura inferiore dovese accertarsi incorso di causa, in ragione della decurtazione si offre banco judicis la somma di 28.749, 03 In ogni caso con refusione di spese e competenze professionali Il procuratore del signor F.XXX R.XXX, ribadisce l' offerta già svolta ad ogni udienza celebrata (e sempre rifiutata) e da ultimo all' udienza dell' 11/06/2019 pari ad 40.000, 00 (leggansi quarantamila/00) omnicomprensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 8.11.17 R.XXX L.XX chiedeva la condanna del fratello R.XXX F.XXX al pagamento della somma di 51.000, 00 oltre interessi, quale quota spettante al ricorrente in morte della madre S.XXXXXXXX R.XXXX, deceduta in data 24.9.12, indebitamente trattenuta dal fratello, chiedendo l' emissione anticipata di ordinanza di ingiunzione per la minor somma di 35.000, 00, riconosciuta dal convenuto in sede di mediazione. Secondo l' assunto del ricorrente, in particolare, pochi giorni prima del decesso della madre, R.XXX F.XXX faceva confluire la somma di 102.000, 00 da un conto corrente intestato alla de cuius ad un fondo personale, all' insaputa del fratello. In sede di mediazione il resistente offriva al ricorrente la somma di 35.000, 00, detratte alcune spese che lo stesso allegava di aver sostenuto in relazione alla successione ed ai beni ereditari.
Offerta, questa, che veniva rifiutata da R.XXX L.XX, il quale pretende la restituzione della metà della predetta somma di 102.000, 00, in applicazione dell' istituto della collazione. R.XXX F.XXX si è ritualmente costituito in giudizio e , riconoscendo di aver traferito sul proprio conto personale la somma di 102.000, 00 di proprietà della madre, allegava, anche in via riconvenzionale: - di aver sostenuto le spese per le esequie della madre ed altre connesse alla successione per il complessivo importo di 14.426, 73, di cui la metà deve gravare a carico del fratello;
- che R.XXX L.XX, prima dell' apertura della successione, aveva prelevato dal conto della madre la somma di 5.360, 00, che deve rientrare, quale donazione indiretta, nell' asse ereditario a titolo di collazione;
- che R.XXX L.XX aveva occupato la casa della defunta madre dal settembre 2013 al dicembre 2014, senza il consenso del fratello, dovendo pertanto corrispondere a quest' ultimo la somma di 5.250, 00 a titolo di indennità di occupazione (considerando un canone presunto di 700, 00 mensili); - che R.XXX L.XX aveva asportato dall' immobile materno due cucine, i mobili di una camera da letto, un bagno completo, due lavatrici, altri mobili ed un' autovettura, per un valore complessivo di 10.000, 00, conseguendone un debito del fratello per la somma di 5.000, 00; - che R.XXX L.XX danneggiava la caldaia dell' abitazione, rendendo necessaria una spesa di 3.000, 00 con conseguente debito del fratello per la metà della predetta somma;
- che R.XXX L.XX era debitore del fratello della somma di 1.810, 41, per le utenze domestiche relative all' abitazione materna pagate esclusivamente da R.XXX F.XXX con riferimento al periodo di occupazione esclusiva da parte del ricorrente o comunque per il periodo successivo in cui quest' ultimo utilizzava le utenze medesime;
- che R.XXX L.XX, infine, era debitore dell' ulteriore importo di 4.282, 20 per le spese legali relative al procedimento di sequestro conservativo promosso dal ricorrente nei confronti del fratello e rigettato dal Tribunale.
Pertanto, nell' assunto difensivo del resistente, la quota di spettanza del ricorrente, detratte le somme a debito di quest' ultimo, ammonterebbe alla somma di 28.749, 03, che veniva contestualmente offerta banco iudicis. Con ordinanza in data 1.3.18 il giudice, rilevato che le domande avanzate in via riconvenzionale dal convenuto necessitassero di istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito, da sommario ad ordinario di cognizione. La causa veniva istruita mediante l' assunzione di prove testimoniali e , quindi, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all' udienza del 4.6.20. La domanda attorea è fondata nei soli limiti che seguono, conseguenti al parziale accoglimento delle domande riconvenzionali del convenuto.
Quest' ultimo, come detto, riconosce di aver trattenuto la somma di 102.000, 00, proveniente dall' eredità materna. R.XXX F.XXX assume di aver sostenuto spese per le esequie della madre ed altre spese connesse alla successione per complessivi 14.426, 73. Dall' esame del doc. 4 prodotto dal convenuto, si evince che consta sufficiente prova documentale delle seguenti spese sostenute da R.XXX F.XXX nell' interesse della defunta madre e/o comunque connesse alla successione: 460, 00 per concessione ossario, 6.950, 00 per il servizio funebre, 2.850, 00 per la spesa della stanza d' ospedale, 1.353, 42 per imposte di successione, 887, 58 ed 100, 68 per il commercialista, 500, 00 per chiusura c/c bancario intestato alla madre. Per un totale complessivo di 13.101, 68, di cui la metà (6.550, 84) andrà detratta dalla quota di spettanza di R.XXX L.XX.
Quanto alle ulteriori somme richieste: non consta prova del pagamento delle lampade votive (il bollettino postale risulta intestato a R.XXX L.XX ) , non consta prova del pagamento della parcella del commercialista per 152, 26, non consta prova del pagamento della parcella del professionista per la certificazione energetica relativa all' immobile per 176, 80, non consta prova, infine, che gli addebiti indicati nell' estratto di c/c per la somma di 1.023, 29 a titolo di "deleghe fisco/inps/regioni"si riferiscano alla successione della defunta. Non rileva, va osservato per inciso, quanto documentato dal convenuto in ordine alle spese nella fase stragiudiziale, né quanto allegato e documentato dal medesimo in sede di procedura di mediazione, anche alla luce dell' art. 10 d.lgs. n. 28/10, a mente del quale, come noto , "le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l' insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni".
Il convenuto ha poi allegato che il fratello avrebbe prelevato dal c/c della madre ancora vivente la somma di 5.360, 00, che dovrebbe ritenersi donazione da imputare a titolo di collazione.
L' attore riconosce di aver prelevato dal conto materno gli importi di 320, 00 ed 340, 00, nel 2009 e 2010, utilizzati per pagamenti in favore della Compagnia Z (come risulta dal doc. 5 del convenuto). Assume R.XXX L.XX che tali pagamenti erano destinati all' assicurazione dell' autovettura in uso alla madre. Si osserva, peraltro, che, come specificato dallo stesso attore, il veicolo di cui si discute (Fiat tipo) era di proprietà di R.XXX L.XX, onde deve presumersi che le predette somme siano andate a vantaggio del medesimo. L' attore non nega, poi, la ricezione delle ulteriori somme di 1.500, 2.850, 00 e 350, 00 (come, del resto, risulta dal citato doc. 5 del convenuto ) , assumendo che le stesse sarebbero state finalizzate, rispettivamente, al rimborso simbolico delle spese sostenute da R.XXX L.XX per accompagnare la madre in un viaggio in Sardegna, ad un regalo per il compleanno del figlio ed al pagamento del meccanico per la riparazione della vettura in uso alla madre. Dunque, per la somma di 2.850, 00 l' attore riconosce di aver ricevuto una donazione, mentre delle altre asserite circostanze, che connoterebbero di causa non liberale la dazione delle altre somme, non consta alcun riscontro documentale e le prove testimoniali richieste sul punto appaiono inconferenti o inammissibilmente valutative. La complessiva somma di 5.360, 00, pertanto, dovendosi ritenere ricevuta dall' attore a titolo di donazione senza dispensa dalla collazione, andrà dallo stesso conferita a tale titolo nell' asse ereditario ovvero, con risultato identico dal punto di vista economico, sottratta per la metà dalla quota di spettanza dell' attore. Allega, poi, il convenuto che il fratello, dopo la morte della madre, si sarebbe stabilito nell' abitazione materna dal settembre 2013 al dicembre 2014, senza il consenso di R.XXX F.XXX, donde il richiesto indennizzo per l' occupazione dell' immobile parametrato al presumibile canone locatizio. L' attore non nega di aver occupato l' immobile nell' arco temporale indicato dal fratello, nega tuttavia l' assenza di consenso da parte di quest' ultimo, il quale, anzi, unitamente alla coniuge, lo avrebbe invitato a stabilirsi presso la residenza familiare dopo lo sfratto subito. In tal senso, in effetti, è la testimonianza resa dalla compagna dell' attore, C.XXXXXXX M.XXXX, la quale ha dichiarato che R.XXX F.XXX avrebbe invitato il fratello a stabilirsi nell' abitazione familiare a titolo gratuito. Non pare che la relazione intrattenuta dalla teste con l' attore sia idonea, di per sé sola, a ritenere inattendibile quanto dichiarato dalla stessa. Va anche considerato, del resto, il legame parentale tra le parti.
Sembra potersi configurare, dunque, un comodato concesso dal convenuto all' attore con riferimento al godimento della propria quota dell' immobile ereditario. Non è richiesta, del resto, alcuna forma specifica per la prova del contratto di comodato. La missiva inviata dal legale di R.XXX F.XXX a R.XXX L.XX (doc. 6 convenuto) non prova in modo convincente, alla luce delle predette circostanze, la mancanza iniziale del consenso del convenuto all' occupazione dell' immobile da parte del fratello.
Prova in modo certo, semmai, il venir meno del presumibile consenso iniziale e , dunque, la cessazione del concesso comodato, ex art. 1810 c.c. Nella suddetta missiva dell' ottobre 2013 il convenuto concedeva al fratello termine di due mesi per reperire nuova abitazione.
Peraltro, in considerazione del ragionevole lasso di tempo necessario per l' occupante al fine di reperire nuova sistemazione abitativa (si veda, in tal senso, Cass. n. 12655/01 ) , può stimarsi in 6 mesi il termine congruo per il rilascio, anche in analogia con quanto stabilito per le locazioni, di tal che l' occupazione dell' immobile da parte dell' attore è divenuta abusiva solo dal maggio 2014 fino al dicembre successivo. Quanto all' indennità di occupazione richiesta, l' ammontare dell' ipotetico canone locativo ritraibile dall' abitazione materna può essere determinato, in forza delle valutazioni espresse nella perizia di stima sull' immobile redatta dall' agenzia incaricata della vendita dai due fratelli (doc. 1 convenuto, dal quale si evince la particolare vetustà dell' abitazione ) , nella somma di 600, 00 mensili. Risulta a debito dell' attore, pertanto, per tale titolo, la somma di 2.400, 00 (600: 2 x 8 mensilità). Allega il convenuto, ancora, che il fratello avrebbe asportato vari mobili dall' abitazione materna nonché un' autovettura, del valore complessivo di 10.000, 00, donde un debito a suo carico della metà della predetta somma. Peraltro, dallo scambio di mail intercorso tra i fratelli (doc. 8 attore ) , non disconosciuto da R.XXX F.XXX, sembra evincersi che quest' ultimo avesse espresso disinteresse alla maggior parte del mobilio presente nell' abitazione materna, o perché di scarso (ritenuto) valore economico o perché riconosciuto di proprietà di R.XXX L.XX. Quanto al veicolo Fiat Tipo tg. VE __, invece, lo stesso risulta essere di proprietà dell' attore (doc. 9 attore). Di tal che nulla è dovuto a tale titolo. Nulla è stato provato dal convenuto con riferimento ad un asserito danno alla caldaia dell' abitazione per la somma di 3.000, 00, imputabile a condotta del fratello.
Quanto, poi, alle utenze relative all' abitazione materna, che il convenuto assume aver pagato con riferimento al periodo in cui l' immobile era occupato dal fratello e/o anche per il periodo successivo (in cui quest' ultimo avrebbe liberamente utilizzato luce, gas, acqua e telefono ) , per una somma complessiva di 1.810, 41, va rilevato che il doc. 8 prodotto da R.XXX F.XXX non appare idoneo a provare l' assunto. Va rilevato, infatti, che parte della documentazione ivi allegata non dimostra in maniera certa gli esborsi (stampe delle pagine internet relative al c/c intestato al convenuto, semplici bollette senza prova di avvenuto pagamento); gran parte della stessa, inoltre, si riferisce a periodo in cui il fratello non occupava più stabilmente, come riconosciuto dal convenuto, l' abitazione familiare e non vi è prova del fatto che R.XXX L.XX, dopo il dicembre 2014, abbia continuato ad utilizzare le relative utenze domestiche. Onde nulla potrà essere riconosciuto a tale titolo. senz' altro dovuta dall' attore, infine, la somma di 4.282, 20 per le spese legali liquidate nel procedimento di sequestro (doc. 3 convenuto). Somma, peraltro, la cui debenza non viene contestata dall' attore. Pertanto, sottraendo dalla quota di spettanza di R.XXX L.XX sul denaro ereditario (51.000, 00) le somme accertate a debito di quest' ultimo (6.550, 84 pari alla metà delle spese sostenute dal fratello + 2.680, 00 pari alla metà delle donazioni ricevute in vita + 2.400, 00 per l' occupazione dell' immobile + 4.282, 20 per le spese legali del sequestro ) , risulta che l' attore è creditore della somma di 35.086, 96, oltre ad interessi al tasso legale dal momento dell' apertura della successione. Quanto alla richiesta rivalutazione monetaria, non vi è prova, ex art. 1224 c.c., che l' attore abbia subito un maggior danno, per la mancata disponibilità immediata della somma di denaro, non coperto dalla somma dovuta a titolo di interessi.Non sono dovuti, poi, i proventi che, nell' assunto dell' attore, il fratello avrebbe percepito sulle somme ereditarie fatte confluite in un fondo finanziario, giacché l' investimento finanziario, quand' anche ritenuto provato, sarebbe riconducibile ad autonoma iniziativa del convenuto ed i relativi frutti, pertanto, non potrebbero considerarsi come derivanti, ex se, dai beni relitti.
Quanto alle spese di lite, va rilevato che il convenuto ebbe ad offrire al fratello, a definizione della controversia, 35.000, 00 già in sede di mediazionee nell' ambito del procedimento per sequestro conservativo avviato dall' attore. In questo giudizio R.XXX F.XXX ha offerto, costituendosi in giudizio, la somma di 28.749, 03, poi aumentata ad 40.000, 00 all' udienza del 21.2.19. Offerta, quest' ultima, ribadita all' udienza dell' 11.6.19 ed in sede di precisazione delle conclusioni.
Pertanto, considerati, da un parte, il parziale accoglimento della domanda attorea (conseguente al parziale accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dal convenuto ) , dall' altra, il rifiuto sempre opposto dall' attore alle proposte di definizione formulate dal fratello sin dalla fase di mediazione antecedente l' instaurazione del giudizio, che, all' esito della lite, si sono rivelate sostanzialmente congrue, le spese del procedimento possono essere compensate nella misura di 2/3 con conseguente condanna dell' attore alla rifusione della residua quota in favore del convenuto.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per l' applicazione dell' art. 96 c.p.c., come richiesto dal convenuto, non ravvisandosi, nella condotta dell' attore, consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese o mancanza di ordinaria diligenza nell' acquisizione di tale consapevolezza.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- condanna R.XXX F.XXX al pagamento, in favore di R.XXX L.XX, della somma di 35.086, 96, oltre agli interessi al tasso legale dall' apertura della successione sino al saldo
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di 2/3 e condanna l' attore alla rifusione della residua quota in favore del convenuto
- liquida le spese, per l' intero, in 6.900, 00 per compensi, 70, 00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge
Venezia, 22/10/2020
Il Giudice dott. Paolo Filippone