Testo integrale:
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Nella causa tra X. SNC
Contro
Banca Z
A scioglimento della riserva assunta all’odierna udienza;
Rilevato il difetto della condizione di procedibilità della riconvenzionale spiegata dall’istituto di credito e avente ad oggetto la condanna degli attori al pagamento in proprio favore della somma di euro 32.618,00 a titolo di saldo di un rapporto di conto corrente;
che a tale conclusione non osta la circostanza che la mediazione si è svolta prima dell’inizio del giudizio su iniziativa degli attori perché, sebbene alla procedura stragiudiziale abbia partecipato validamente ed efficacemente il difensore dell’istituto di credito, dal verbale del procedimento, invero piuttosto sintetico, che è estato dimesso all’odierna udienza risulta che in quella fase le parti non discussero della pretesa oggi svolta dalla banca;
che si è pertanto in presenta di una riconvenzionale c.d. inedita, anch’essa soggetta alla mediazione ai sensi dell’art.5 comma 1 bis D.Lgs.28/2010;
che a favore ella sottoposizione anche di tale domanda al tentativo obbligatorio di conciliazione militano le seguenti considerazioni:
1- La Cassazione (Cass. Sez. III,18 gennaio 2006, n.830) ha interpretato una norma analoga, ed anzi identica nella sua prima parte, all’art.5 comma 1 bis d.lgs.28/2010, ossia l’art. 46 l.3 maggio 1982 n. 3, ora art. 11 D.Lgs. 150/2011 (norma che così esordisce: “Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia agraria..”), nel senso che l’onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione sussiste anche nei confronti del convenuto che proponga una riconvenzionale secondo uno dei criteri di collegamento previsti dall’art. 36 c.p.c.;
2- Il termine convenuto utilizzato dall’art.5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, per indicare il soggetto che eccepisce l’improcedibilità della domanda ben può essere riferito all’attore rispetto alla domanda riconvenzionale
3- L’esclusione della domanda del convenuto dall’ambito di applicazione dell’art.5 comma 1 bis provocherebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra attore e convenuto del tutto illegittima.
Che alle suddette considerazioni non potrebbe validamente obiettarsi che la norma in esame deve essere interpretata restrittivamente, costituendo una deroga al diritto di azione, atteso che tale argomento presuppone che la norma sia inequivoca nell’escludere dall’obbligo di mediazione le domande cumulate mentre, dopo quanto detto sopra, così non è;
Che deve parimenti escludersi che lo svolgimento di un secondo procedimento di mediazione dopo l’esito infruttuoso del primo sia inutile e dispendioso poiché esso avviene sulla base di una circostanza sopravvenuta costituita dalla domanda di condanna del soggetto convenuto ed essa è idonea a indurre le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia;
P.Q.M.
Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per depositare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 13 ottobre 2016 h.9.30
Verona 12/05/2016
Il Giudice