La parte soccombente va condannata anche al rimborso delle spese sopportate dalla controparte per l’espletamento della mediazione.

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Avv. Federico Vaudano

Tribunale di Lecce, 18.10.2023, sentenza n. 2805, giudice Italo Mirko De Pasquale

A cura del Mediatore Avv. Federico Vaudano da Padova.
Letto 447 dal 20/01/2024

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione al decreto ingiuntivo, nella quale il Tribunale ha innanzitutto rilevato la procedibilità della domanda, a seguito dell’espletamento di mediazione che ha avuto esito negativo.
 
Inoltre, il Giudice ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’oppone alla rifusione delle spese legali in favore dell’opposta.
 
Relativamente alle spese sostenute per la mediazione obbligatoria, il Tribunale ha precisato quanto segue:
 
  • l’art. 91 c.p.c. stabilisce la condanna alle spese per la parte soccombente;
  • la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico, abbia provocato la necessità del processo: essa prescinde, pertanto, dalle ragioni di merito o processuali che l’abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere il Giudice esercitato i propri poteri;
  • in applicazione il principio di causalità, le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi;
  • per tali ragioni, la parte opponente va condannata anche al rimborso delle spese sopportate dalla parte opposta per espletamento della mediazione. *

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. De Pasquale Italo Mirko , ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa di primo grado iscritta al numero d'ordine 6295 del 2022, discussa all'udienza del ... , promossa da:
 S.R.L., in persona del proprio legale rappresentante sig. ... rappresentata e difesa dall'Avv. ... - OPPONENTE -
CONTRO
U. S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ... - OPPOSTA -

avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1468/2022 D.I. (n. 4542/2022 R.G.), emesso dal Tribunale di Lecce in data ... e notificato a mezzo pec in data ....

 
FATTO e DIRITTO
 
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge ... , n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del ... ed in vigore dal ... ), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la ... S.R.L. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1468/2022, RG n. 4542/2022, depositato in data ..., con il quale le era stato intimato il pagamento immediato della somma di € 63.673,78, oltre interessi e spese legali, in favore della ... - ... S.P.A., derivante dal riconoscimento del credito, ceduto dalla G.... s.r.l.s. alla cessionaria ... S.p.A., e sottoscritto da parte della debitrice ceduta ... s.r.l., richiedendo: “previe tutte le declaratorie del caso, per tutti i motivi di cui al presente atto, ogni contraria domanda, eccezione, allegazione e produzione disattesa ... Autorizzare la chiamata in causa della società G.... s.r.l.s., C.F. ..., con sede in ... Viterbo ..., viale ... n. 14/H, in persona del legale rappresentante sig. ... e all'uopo disporre alla prima udienza il rinvio della medesima per consentirne la citazione nel rispetto dei termini previsti per legge ... la declaratoria di provvisoria esecutorietà del decreto opposto ... il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da un Tribunale incompetente per territorio, rimettendola se richiesto dall'opposto al Giudice competente per territorio, e quindi al Tribunale di Brescia.
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, revocare il decreto opposto in quanto ingiustificato, illegittimo ed infondato sia in fatto che in diritto, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da ... a ... Nella ancor più denegata ipotesi in cui le domande sopra formulate fossero rigettate, ed il decreto fosse confermato o ... fosse condannata a pagare ad ... qualsivoglia somma, condannare G. Distribuzione a manlevare ... da qualsivoglia onere di pagamento, condannando la stessa a pagare a ... le somme al cui pagamento sarebbe tenuta ... IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
... ha dedotto: di essere una società attiva dal 1985 nel commercio all'ingrosso di olii lubrificanti, di lubrificanti industriali di olii minerali, di grassi, di prodotti chimici e di altri articoli industriali affini e connessi; che il sig. ... titolare di ... aveva avviato dei colloqui con il sig. ... legale rappresentante di G.... s.r.l.s, al fine di verificare la possibilità di acquistare dei prodotti che parevano essere proposti a prezzi molto competitivi rispetto ad altri; che il sig. ... il ... , aveva inviato al sig. ... una scheda riepilogativa contenente i costi al litro dei singoli prodotti, nonché le condizioni di pagamento, precisando che i prodotti ordinati provenivano da una ditta polacca di cui G. Distribuzione era il concessionario italiano; che l'ordine era stato fatto verbalmente nel corso di una telefonata tra il sig. ... e il sig. ... i quali avevano convenuto la fornitura oggetto di contesa e, in particolare, le quantità di ogni singolo prodotto; che il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito in due tranches a 60 e 90 giorni fine mese dopo la consegna della merce, così come lo stesso ... aveva proposto nella sua e-mail del 3 ottobre; che, tuttavia, senza preavviso, ma soprattutto senza aver consegnato la merce, la società G.... s.r.l.s. aveva emesso nel ... la fattura n. 1/2022, inviandola, tramite portale telematico, alla società ... di aver subito chiesto spiegazioni in merito all'anzidetta fattura, ricevendo rassicurazioni circa l'imminente consegna di quanto ordinato; che ne era seguito l'intervento di ... la quale, prima, le aveva notificato la cessione del credito, allegando la fattura e una proforma del ... di cui ... ignorava l'esistenza, e poi le aveva richiesto il pagamento pur senza che il materiale le fosse mai stato consegnato; che il sig. ... aveva garantito al sig. ... che, visto il ritardo nella consegna della merce, anche i pagamenti sarebbero stati posticipati; che, difatti, per ben due volte i pagamenti erano stati effettivamente posticipati fino a quando era intervenuto il difensore di ... per richiedere l'esatto ed immediato pagamento; di aver inviato a mezzo del proprio difensore una intimazione nel ... con cui aveva richiesto a G-... di provvedere alla consegna del materiale entro 30 giorni dalla ricezione della stessa; che tale intimazione era stata riscontrata dal sig. ... per G-... confermando “la mancata consegna del materiale dalla G. Distribuzione alla società ... per problematiche di produzione della raffineria alla G. Distribuzione incaricata alla produzione”; che, pur in presenza delle rassicurazioni del sig. ... non era seguita alcuna consegna di materiale ma solo la notificazione del decreto ingiuntivo opposto.
Ha dunque eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore del Tribunale di Brescia, per avere, la ... sede a ... ..., l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento di G.... s.r.l.s. nonché di dover essere manlevata dall'onere di pagamento da parte di G. Distribuzione, anche a titolo di risarcimento del danno.
Con ordinanza resa in data ... il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto “considerato che la ... S.r.l. ha riscontrato la cessione di credito in favore della ... a mezzo pec ed ha sottoscritto l'apposito modulo di riconoscimento del debito e accettazione della cessione; … che la ... S.r.l., oltre ad accettare la cessione e riconoscere il proprio debito, ha chiesto addirittura un differimento delle originarie date di scadenza; … che l'obbligazione rappresentata dal credito portato dalla fattura. n. 1 del 04.01.2022 di € 63.673,78, riconosciuta e non contestata, sia liquida, espressa in misura determinata e non in modo generico; … che la solidità economica della creditrice opposta ... S.p.a. non è stata mai contestata da controparte”. ... - ... S.P.A., costituitasi con comparsa di costituzione depositata in data ..., ha contestato integralmente tutte le eccezioni, deduzioni, produzioni ex adverso formulate instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Ill.mo Tribunale di Lecce, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: • Preliminarmente rigettare la richiesta di chiamata in causa di terzo in garanzia formulata dall'opponente ... S.r.l. per tutti i motivi di cui in narrativa; • Nel merito: ... l'opposizione avverso il ... ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1468/2022 del 17.07.2022, R.G. n. 4542/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce - Giudice Dott. ... poiché totalmente infondata in fatto e in diritto per tutti di cui in narrativa; • ... tutte le domande di parte opponente poiché totalmente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa; • Confermare, di conseguenza, il ... ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1468/2022 del 17.07.2022, R.G. n. 4542/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Lecce - Giudice Dott. ... • In via subordinata, per tutti i motivi di cui in narrativa, condannare l'opponente ... S.r.l. (C.F. e P.I. ...) al pagamento in favore dell'opposta ... S.p.a. della somma di € 52.712,70 a titolo di risarcimento del danno, oltre gli interessi successivi al 31.11.2022 al tasso contrattuale del 9,425 % annuo e fino all'effettivo soddisfo; • Condannare, in ogni caso, l'opponente ... S.r.l. (C.F. e P.I. ...) al pagamento delle spese e compensi di lite in favore dell'opposta ... S.p.a. e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario, anche con riferimento alla fase stragiudiziale del procedimento di mediazione;” [il corsivo riproduce testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta con nuova domanda]. ... ha dedotto in facto: di aver concluso in data ... un contratto di factoring con la società G.... S.r.l.s.; che, in virtù del succitato contratto di factoring, la fornitrice/cedente G.... S.r.l.s. le aveva ceduto a titolo oneroso e pro solvendo il credito di € 63.673,78 vantato nei confronti della società ... S.r.l., credito portato dalla fattura n. 1 del 04.01.2022; che, con comunicazione del 19.01.2022, trasmessa a mezzo pec all'indirizzo ..., aveva notificato alla debitrice ceduta ... S.r.l. l'avvenuta cessione del credito di € 63.673,78, portato dalla fattura n. 1 del 04.01.2022, inoltrando in allegato alla pec di notifica la relativa fattura ceduta, nonché modulo di notifica e modulo di riconoscimento del debito; che sul modulo di notifica allegato alla succitata pec aveva invitato la debitrice ceduta a “confermarci di aver preso nota della cessione del credito di cui alla presente, mediante sottoscrizione dell'allegato modulo, che Vi chiediamo di restituire alla scrivente Factor”; che la debitrice ceduta ... S.r.l., con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data ..., aveva riscontrato alla società ... S.p.a. l'avvenuta notifica della cessione del credito, allegando alla propria comunicazione il modulo di riconoscimento di debito opportunamente sottoscritto; che, oltre a riconoscere il debito, la ... S.r.l., senza nulla eccepire, aveva chiesto un differimento delle originarie date di scadenza dei pagamenti; che, con lettera del proprio legale, trasmessa a mezzo pec alla società ... S.r.l. in data ..., aveva richiesto il pagamento della prima rata di € 31.836,89, non essendo ancora scaduta la seconda rata del 31.05.2022; che la debitrice ... S.r.l. non aveva mai provveduto al pagamento della complessiva somma di € 63.673,78; che alcuna risposta o contestazione era stata inoltrata dalla debitrice ceduta ... S.r.l., la quale non aveva provveduto a pagarle la complessiva somma di € 63.673,78 portata dalla succitata fattura n. 1 del 4.01.2022, con scadenza originaria di pagamento prima rata al 28.02.2022 e seconda rata al 31.03.2022, poi posticipate al 30.04.2022 e 31.05.2022. ... ha dunque eccepito l'infondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza territoriale; che la debitrice ceduta ... S.r.l. liberamente aveva deciso di riscontrare la notifica della cessione con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data ..., accettando la cessione e allegando alla propria comunicazione il modulo di riconoscimento di debito opportunamente sottoscritto; che, inoltre, con il modulo di riconoscimento di debito sottoscritto dalla debitrice ceduta ... S.r.l., quest'ultima, oltre ad accettare la cessione del credito, aveva dichiarato che “la cessione dei crediti elencati nella presente concerne forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarvi alcuna eccezione in merito all'esigibilità e liquidità dei crediti stessi” senza nulla contestare in ordine ad un presunto inadempimento della cedente G. ... S.r.l.; che, pertanto, tale dichiarazione della ceduta ... S.r.l. aveva valore di confessione stragiudiziale della circostanza dell'avvenuta regolare esecuzione delle forniture da parte della Cedente; che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 1445 c.c. le era inopponibile, quale terza in buona fede, l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento tra la cedente G.... S.r.l. e la ceduta ... S.r.l.; la violazione dei doveri di correttezza e buona fede da parte della debitrice ceduta; l'inesistenza del rapporto di garanzia e, di conseguenza, l'illegittimità della chiamata in garanzia del terzo G. Distribuzione.
Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza cartolare del 19.01.2023, il Tribunale non ha autorizzato la chiamata in causa di G.... s.r.l., chiesta da parte opponente, ritenendo “che non sussista alcun rapporto di garanzia tra la ... s.r.l. e la G. ... s.r.l. in virtù della quale quest'ultima debba manlevare l'odierna opponente”.
Con ulteriore ordinanza depositata in data ... il Tribunale ha rigettato nuovamente la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che “che dopo il perfezionamento della cessione, che avviene col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario, in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza”. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del ... è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con sentenza resa all'esito della discussione orale.
Il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente versata in atti, l'opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare. Ne segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto. La domanda è procedibile, posto che il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi all'... di ... competente, nel caso di specie, può ritenersi ritualmente esperito con esito negativo “vista l'impossibilità i comporre la lite” [v. verbale di mediazione del 10.11.2021].
Preliminarmente questo interprete ritiene di dover confermare le ordinanze del 19.01.2023 e del 17.03.2023 in ordine alla mancata autorizzazione della chiamata in causa della G. Distribuzione da parte dell'odierna opponente e in ordine alla inopponibilità alla cessionaria ... - ... S.p.A. della asserita risoluzione del contratto intervenuta tra la G. Distruzione e la ... srl, sicché resta da esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente. Ebbene, l'opponente ha eccepito la competenza territoriale del Tribunale di Brescia per avere, la stessa ... s.r.l., sede a ... .... ... è infondata. Innanzitutto, par d'uopo rammentare che sensi dell'art. 20 del c.p.c.: “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Ne deriva che l'art. 20 del c.p.c. prevede espressamente due fori facoltativi, speciali e derogabili, elettivamente concorrenti. Inoltre l'art. 1182, 3° comma c.c. prevede che: “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.”.
Sulla base di tali norme la Suprema Corte di Cassazione civ., con la Sentenza n. 4792/2021, ha chiarito che: “In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare”.
Ancora, per la Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 17989 del ... : “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”. Ed ancora, costituisce ius receptum che “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.” (cfr, Cassazione civile sez. II, 12/12/2019, n....).
Nel caso di specie è indubbio che l'obbligazione rappresentata dal credito portato dalla fattura. n. 1 del 04.01.2022 di € 63.673,78, riconosciuta e non contestata, sia liquida, espressa in misura determinata e non in modo generico.
Come anche è indubbio che il relativo credito sia certo ed esigibile poiché la cessione è stata accettata, il credito riconosciuto e anche perché sono scaduti i termini previsti per il pagamento. Oltretutto, ai fini della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c., la modalità di pagamento del prezzo mediante assegno bancario tratto su un istituto bancario non incide sul “forum destinatae solutionis”, qualora tale modalità non sia prevista come esclusiva, ma come facoltà concessa al debitore, nel quale caso non comporta deroga alle disposizioni degli artt. 1182 comma 3 e 1498 comma 3 c.c.
E' di tutta evidenza, nella fattispecie che ci occupa, che alcuna modalità di pagamento sia stata convenuta con carattere esclusivo tra le parti, ne esiste prova che il creditore abbia rinunciato espressamente al suo diritto di ricevere il pagamento al proprio domicilio.
Ciò detto, il Tribunale ritiene che, sulla base dei principi di diritto da applicare alla decisione, degli asserti e della documentazione complessivamente versata in atti, l'opposizione sia infondata.
Ed invero, in data ... la cessionaria ... S.p.a., con comunicazione trasmessa a mezzo pec all'indirizzo ..., notificava alla debitrice ceduta ... S.r.l. l'avvenuta cessione del credito di € 63.673,78 portato dalla fattura n. 1 del 04.01.2022, inoltrando in allegato alla pec di notifica la relativa fattura ceduta, nonché modulo di notifica e modulo di riconoscimento del debito. La debitrice ceduta ... S.r.l. non aveva alcun obbligo giuridico di riscontrare la cessione, poiché ai sensi dell'art. 1264 c.c. la cessione si perfeziona anche con la semplice notifica, e non richiede necessariamente l'accettazione del debitore ceduto.
Sicché, nonostante l'inesistenza di alcun obbligo, la debitrice ceduta ... S.r.l. liberamente decideva di riscontrare la notifica della cessione con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data ..., accettando la cessione e allegando alla propria comunicazione il modulo di riconoscimento di debito opportunamente sottoscritto.
Sul punto, inoltre, occorre rilevare che con il modulo di riconoscimento di debito sottoscritto dalla debitrice ceduta ... S.r.l., quest'ultima, oltre ad accettare la cessione del credito, dichiarava che: “la cessione dei crediti elencati nella presente concerne forniture regolarmente eseguite e per le quali ci impegniamo a non sollevarvi alcuna eccezione in merito all'esigibilità e liquidità dei crediti stessi”. Ne deriva che tale dichiarazione della ceduta ... S.r.l. ha valore di confessione stragiudiziale della circostanza dell'avvenuta regolare esecuzione delle forniture da parte della Cedente.
Par d'uopo evidenziare, altresì, che con la sottoscrizione del modulo di riconoscimento di debito, oltre ad accettare la cessione e confermare l'avvenuta regolare esecuzione delle forniture, la debitrice ceduta richiedeva un differimento delle originarie date di scadenza dei pagamenti, senza nulla contestare in ordine ad un presunto inadempimento della cedente G. ... S.r.l. ... va dunque rigettata.
Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'avvenuta adozione del D.M. n. 147.
Ne consegue che il relativo importo, considerati i criteri indicati, l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore della causa, nonché il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, viene fissato, considerando i valori minimi: - fase di studio della controversia, € 1.276,00; - fase introduttiva del giudizio, € 814,00; - fase istruttoria e/o di trattazione, € 2.835,00; - fase decisoria, € 2.127,00. Ai compensi come sopra liquidati vanno aggiunte le spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, IVA e cpa.
Ritiene il Tribunale, altresì, che le spese sostenute dalla parte vittoriosa per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione siano dalla medesima recuperabili. Trova, invero, applicazione il principio di causalità per cui le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.).
La resistente va perciò condannata pure al rimborso delle spese sopportate dalla parte ricorrente per espletamento della mediazione.

P.Q.M.
 
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nella causa civile n.6295 del R.G. 2022, così provvede:

• rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• condanna la ... S.R.L. a rifondere alla ... - ... S.P.A., le spese di lite che quantifica in complessivi euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ...
• condanna altresì l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di mediazione.

Così deciso 

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Chi è l'autore
Avv. Federico Vaudano Mediatore Avv. Federico Vaudano
Avvocato del Foro di Padova, svolgo la professione forense e di consulente legale per privati e aziende.
Mi occupo principalmente di diritto civile, con particolare attenzione per i diritti reali, le obbligazioni e contratti, la responsabilità civile e le procedure concorsuali, materie che ho approfondito conseguendo un Master in “Giurista d’Impresa” e in “Contrattualistica d’Impresa”.
Sono per natura propenso a sedare i conflitti e a raggiungere soluzioni conciliative e ritengo che la mediazi...
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