Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di contratti bancari, nella quale la parte convenuta ha dedotto l’improcedibilità della domanda a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Alla prima udienza il Giudice assegnava alla parte attrice termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione.
La mediazione aveva esito negativo e parte convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale dell’organismo e la conseguente improcedibilità del giudizio.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
Alla prima udienza il Giudice assegnava alla parte attrice termine di 15 giorni per presentare la domanda di mediazione.
La mediazione aveva esito negativo e parte convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale dell’organismo e la conseguente improcedibilità del giudizio.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- Anche per le mediazioni delegate/demandate la domanda di mediazione va presentata presso un organismo territorialmente competente;
- Il luogo della mediazione deve corrispondere al luogo del giudizio;
- Le parti possono accordarsi per presentare una domanda congiunta di mediazione innanzi ad un organismo non territorialmente competente;
- La parte invitata che non contesta l’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione acconsente implicitamente a tale deroga;
- Nel caso di specie, parte convenuta ha partecipato alla mediazione, senza contestare l’incompetenza dell’organismo e ha, quindi, implicitamente prestato il proprio consenso alla deroga di competenza.
Per tali ragioni, tale eccezione non può essere accolta, ma sussiste comunque l’improcedibilità della domanda giudiziale a causa della mancata assistenza del difensore della parte opponente nella mediazione obbligatoria. *