Testo integrale:
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Savona
Il giudice dott.ssa Daniela Mele
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2014, decisa all’udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 26 ottobre 2016, vertente
TRA
L. C.,
E
A.C., S.C., G. C.
NONCHE’
R. C.,
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato L. C. ha citato in giudizio gli odierni convenuti, chiedendo procedersi alla divisione degli immobili in comunione ereditaria indicati nell’atto introduttivo del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita R. C., rilevando l’improcedibilità della presente controversia per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Ha poi chiesto, previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del procedimento di cognizione ordinaria pendente tra R. C. e S. M. B., procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria secondo le quote di spettanza.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio S. M. B., associandosi alla domanda di divisione giudiziale dei beni in oggetto.
All’udienza del 26 settembre 2014, il Giudice assegnava termine alle parti per l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando la controversia all’udienza del 20.03.2015.
Con atto datato 15 gennaio 2016, C. L. ha rinunciato agli atti del presente giudizio.
La rinuncia non è stata formalmente accettata dalle parti costituite.
La causa veniva discussa e decisa, ex art. 281 sexies c.p.c., all’udienza del 26 ottobre 2016.
Ciò premesso si osserva quanto segue.
Deve dichiararsi l’improcedibilità della presente controversia per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria nel termine di 15 giorni previsto dall’art. 5 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Si osserva, infatti, che l’odierno giudizio, avendo ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, rientra tra le controversie per le quali l’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010 prevede che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
La stessa disposizione appena citata stabilisce, poi, che l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, ovvero rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza e che nel caso in cui il tentativo di mediazione non sia stato esperito prima dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., il giudice debba assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della relativa domanda al competente organismo. Ebbene, nel caso specifico, nonostante la tempestiva eccezione sollevata dalla parte convenuta R. C. già nella propria comparsa di costituzione e risposta e malgrado il rinvio, effettuato dal Giudice, per consentire l’instaurazione del procedimento, lo stesso è stato introdotto ben oltre il termine di 15 giorni.
A tal proposito, si osserva che il predetto termine è legislativamente previsto e, pertanto, non è necessario che il giudice ne faccia espressa menzione.
Circa la natura del termine di 15 giorni previsto dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 non vi è in giurisprudenza uniformità di vedute: secondo un primo orientamento, infatti, il termine avrebbe natura perentoria, mentre secondo un altro indirizzo lo stesso avrebbe carattere ordinatorio.
Nel caso specifico, tuttavia, l’adesione all’uno o all’altro degli orientamenti sopra citati non influisce sulla soluzione della presente controversia.
Infatti, anche qualora si aderisse all’orientamento secondo il quale tale termine non avrebbe carattere perentorio, ai sensi dell’art. 154 c.p.c., il decorso del termine ordinatorio non tempestivamente prorogato comporta comunque la decadenza dalla relativa facoltà processuale (cfr., tra le altre, Cass. Civ., n. 4448 del 21 febbraio 2013 e Cass. Civ., n. 589 del 15 gennaio 2015). Nel caso specifico, posto che non è stata richiesta alcuna proroga del predetto termine prima della scadenza, il suo inutile decorso ha determinato la decadenza delle parti, con conseguente improcedibilità della domanda avanzata nel presente giudizio.
Alla luce delle ragioni sopra esposte, pertanto, deve dichiararsi l’improcedibilità della presente controversia per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010, nel termine legislativamente previsto.
Si ritiene, tuttavia, equo procedere alla compensazione integrale delle spese di lite, atteso, da un lato, il contrasto giurisprudenziale sulla natura del termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria e, dall’altro, tenuto conto del fatto che, trattandosi di domanda di divisione giudiziale a cui hanno aderito tutte le parti costituite della presente controversia, l’obbligo della tempestiva instaurazione della mediazione gravava in ugual misura su tutte le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
* dichiara l’improcedibilità della presente controversia;
* compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Savona, il 26 ottobre 2016, mediante lettura della presente decisione, che costituisce parte integrante del verbale di udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Mele Daniela