La mediazione svolta in grado d’appello riguarda l'intero oggetto del processo, vale a dire la complessiva domanda risarcitoria come formulata, in linea con Cass. S.U. n. 3452 del 2024

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Avv. Silvia Cremaschini

Corte di Cassazione, Sez. I, 27.03.2024, ordinanza n. 8248, consigliere relatore Eduardo Campese

A cura del Mediatore Avv. Silvia Cremaschini da Brescia.
Letto 789 dal 31/03/2024

Commento:

In una vicenda di diffamazione, nel 2012 un giudice citava in giudizio alcuni giornali chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento del danno in seguito ad un articolo di stampa, richiamato in una trasmissione televisiva, a contenuto diffamatorio. Il tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per territorio per violazione del diritto alla riservatezza e condannava le società convenute a risarcire la somma di Euro 160.000 oltre una somma a titolo di riparazione pecuniaria, rigettava la domanda nei confronti di un terzo soggetto e rigettava la domanda di rimozione degli articoli.
I giornali appellavano la sentenza avanti alla Corte d’appello di Brescia, che in parziale riforma, condannava gli stessi al pagamento della somma ridotta di Euro 60.000. Gli appelli, principale ed incidentale vengono ritenuti parzialmente fondati. Seguendo il precedente Cass. n. 23072 del 2022, la Corte d’appello ribadiva che, affinché possa intendersi rispettata la condizione di procedibilità dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, è necessaria l’esatta corrispondenza tra il petitum e la causa petendi dell'istanza di conciliazione e quelli della successiva domanda giudiziale.
Avverso tale sentenza, il giudice diffamato proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. Con il primo motivo, il ricorrente con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., riteneva nulla la sentenza impugnata perché, violando e/o falsamente applicando gli artt. 4 e 5, del d.lgs. n. 28/2010 e gli artt. 162, comma 1, 348 e 354, comma 4, c.p.c., ha ingiustamente escluso dall'oggetto della cognizione talune dichiarazioni diffamatorie contestate in giudizio (1) sotto un primo profilo di censura, erroneamente ritenendo che in relazione alle stesse non fosse stato compiuto il procedimento di mediazione obbligatoria; (2) sotto un secondo profilo di censura, erroneamente ritenendo necessaria la sussistenza di una "esatta corrispondenza" tra la domanda di mediazione e la domanda svolta in giudizio; (3) sotto un terzo profilo di censura, erroneamente omettendo di considerare che il procedimento di mediazione era stato rinnovato in appello su indicazione della stessa Corte d'appello; (4) sotto un quarto profilo di censura, in subordine, erroneamente omettendo di ordinare l'integrazione del procedimento di mediazione.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la nullità della sentenza impugnata perché con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., aveva omesso l'esame del fatto, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, relativo all'avvenuto svolgimento, nel corso del giudizio di appello, di un nuovo procedimento di mediazione disposto ex art. 5, del d./gs. n. 28/2010 su ordine dello stesso giudice.
Gli altri motivi riguardavano la quantificazione del danno in applicazione delle tabelle approvate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e la presenza di un magistrato onorario nel collegio giudicante.
Il primo e il secondo motivo di ricorso riguardanti il tema della simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale, esaminati congiuntamente perché connessi, vengono ritenuti fondati. La Corte di cassazione richiamando i precedenti Cass. n. 16281 del 2019 per le controversie agrarie, Cass. n. 23072 del 2022 per le controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e Cass. n. 28695 del 2023 (erroneamente citata con il n. 29695) secondo cui in tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, e se la condizione di procedibilità è soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (cfr anche Cass. n. 12896 del 2021), ritiene errata la valutazione di corrispondenza, effettuata dalla corte d’appello, tra la prima domanda di mediazione e la successiva domanda giudiziale.
La corte distrettuale ha invitato le parti ad esperire una mediazione, avvalendosi del potere discrezionale conferitole dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2010: mediazione svolta a quel punto della lite, non poteva che riguardare l'intero oggetto del processo, vale a dire la complessiva domanda risarcitoria come formulata. Tale scelta è coerente, sotto il profilo sostanziale, con il recentissimo noto arresto di Cass., SU, n. 3452 del 2024 specie con il principio che la mediazione ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all'organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto eccessivo non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito. L'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 estende a numerose materie la mediazione obbligatoria, al fine di evitare l’introduzione della lite ed assicurare una maggiore celerità al processo, non di ostacolarla oltre il ragionevole. Dovendosi dunque, piuttosto, secondo il legislatore pervenire - è la ratio sottesa - al processo ordinario, una volta infruttuosamente esperito il tentativo di mediazione in via obbligatoria senza che esso sia andato a buon fine, quale condizione di procedibilità da applicare al solo atto introduttivo, non a tutte le "domande" proposte nel processo. L'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e dall'altro lo stesso non si determini una sorta di "effetto boomerang" sull'efficienza della risposta di giustizia.
 
In sintesi, poiché corte aveva invitato comunque le parti ad una nuova mediazione, a maggior ragione avrebbe dovuto considerare come rientrante nella domanda risarcitoria, come formulata in citazione, anche gli articoli di stampa successivi. La corte d’appello ha erroneamente escluso dalla propria valutazione i fatti denunciati successivi, idonei a connotare di maggiore intensità il danno lamentato sostanziandosi in una prolungata campagna di stampa in danno del giudice diffamato.  Il ricorso viene dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, per il nuovo esame.°

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Silvia Cremaschini Mediatore Avv. Silvia Cremaschini
Avvocato e Trainer di PNL, credo fortemente nella risoluzione alternativa delle controversie.
Dopo la laurea ho approfondito le tematiche del diritto civile presso la Scuola di Specializzazione ed i corsi per uditore, appassionandomi anche alla programmazione neuro linguistica ed alle tecniche di negoziazione.
Vivo le aziende e le aule di Tribunale da anni ed entrambe le esperienze mi hanno portato a ritenere che la miglior alternativa possibile alle controversie sia la mediazione.
Se riti...
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