La mediazione non è obbligatoria se la diffamazione non è perpetrata a mezzo stampa o con altra forma di pubblicità, bensì a mezzo pec.

Nessuna immagine

Tribunale di Napoli, 15.03.2024, sentenza n. 2970, giudice Manuela Robustella

A cura del Mediatore News 101 da Lecce.
Letto 3875 dal 28/06/2024

Commento:

In questa vicenda processuale l’attore adiva il Tribunale civile di Napoli chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale, morale, da lesione all’immagine, all’onore, al decoro professionale e al prestigio personale derivati come conseguenza immediata e diretta dalla diffusione da parte del convenuto di affermazioni diffamatorie a mezzo pec.
 
Il convenuto si costituiva in giudizio eccependo l’improcedibilità per mancato esperimento da parte attrice del procedimento di mediazione, trattandosi la diffamazione di materia obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010.
 
Il Tribunale di Napoli rigettava tuttavia l’eccezione precisando che l’art. 5 suddetto ritiene obbligatorio il procedimento di mediazione solo in caso di diffamazione perpetrata a mezzo stampa o con altra forma di pubblicità, mentre nel caso in esame era stata posta in essere tramite l’invio di varie pec.
 
In sentenza si apprende inoltre che un tentativo conciliatorio era stato comunque posto in essere fra le parti mediante negoziazione assistita, come indicato dal giudice stesso, e non aveva comunque portato ad un esito positivo.
 
La causa veniva dunque ritenuta procedibile e la domanda attorea infine accolta. ^

Testo integrale:

aa