Commento:
Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale.
Durante lo svolgimento del procedimento giudiziale, il Giudice Istruttore invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e le avvertiva che ciò costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La domanda di mediazione veniva, però, depositata presso un organismo incompetente ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010 e 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c.
Infatti, l’attuale art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
L’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c. prevede, invece, che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.
Per tale ragione, il Tribunale di Foggia ha dapprima sottolineato che la mediazione delegata, così come la mediazione obbligatoria, diviene condizione di procedibilità della domanda.
Successivamente, l’Autorità Giudiziaria adita ha precisato che:
Durante lo svolgimento del procedimento giudiziale, il Giudice Istruttore invitava le parti ad esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del D. Lgs. 28/2010 e le avvertiva che ciò costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La domanda di mediazione veniva, però, depositata presso un organismo incompetente ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010 e 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c.
Infatti, l’attuale art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia”.
L’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione al c.c. prevede, invece, che “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.
Per tale ragione, il Tribunale di Foggia ha dapprima sottolineato che la mediazione delegata, così come la mediazione obbligatoria, diviene condizione di procedibilità della domanda.
Successivamente, l’Autorità Giudiziaria adita ha precisato che:
- la domanda di mediazione risultava essere stata depositata presso un organismo incompetente ai sensi delle disposizioni sopra citate;
- la mediazione si era concretamente svolta, tanto è vero che il Condomino vi aveva partecipato, senza peraltro eccepire alcunché circa l’incompetenza territoriale dell’Organismo di Mediazione e formulando una proposta che non veniva accolta dalla controparte;
- successivamente, nella fase giudiziaria ed, in particolare, alla prima udienza successiva alla chiusura della mediazione, il Condominio rilevava l’incompetenza territoriale dell’Organismo di Mediazione.
Infine, il Tribunale di Foggia non ha ritenuto validamente assolta la condizione di procedibilità della mediazione delegata e, pertanto, ha dichiarato improcedibile la domanda attorea.
In ogni caso, il Giudice non ha ritenuto di sanzionare la parte attrice per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. ed ha compensato integralmente le spese legali, anche in virtù della condotta del Condominio che nella procedura di mediazione nulla eccepiva, riservandosi in causa tali obiezioni. *
In ogni caso, il Giudice non ha ritenuto di sanzionare la parte attrice per la mancata accettazione della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. ed ha compensato integralmente le spese legali, anche in virtù della condotta del Condominio che nella procedura di mediazione nulla eccepiva, riservandosi in causa tali obiezioni. *