La mediazione avviata dalla parte onerata oltre il termine assegnato dal Giudice rende improcedibile la domanda giudiziale.

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Avv. Sandra  Londei

Tribunale di Napoli Nord, Giudice Estensore Dott. Luciano Ferrara, sentenza del 02.03.2021.

A cura del Mediatore Avv. Sandra Londei da Roma.
Letto 2255 dal 18/05/2021

Commento:

In caso in esame riguarda una controversia relativa ad un contratto bancario ed alla contestazione degli interessi applicati, la cui azione giudiziale deve essere preceduta dall’esperimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Giudice assegnava alla parte attrice termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione che, evidentemente, non era stato precedentemente attivato.
La parte onerata non depositava in giudizio il verbale di mediazione e la parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, il Giudice rinviava la causa al fine di consentire all’attore di dimostrare di aver tempestivamente avviato il procedimento di mediazione.
Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo, dal quale però si evinceva che la mediazione era stata instaurata dopo il termine di 15 giorni concesso dal Tribunale.
Parte attrice non aveva, quindi, rispettato il termine assegnato dal Giudice e aveva di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità.
Per tale ragione, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, con assorbimento di ogni ulteriore questione e condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della parte convenuta.
Ciò anche in virtù della pronuncia n. 4919 del 04.07.2019 della Corte d’Appello di Milano, secondo la quale "In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all'uopo dato dal giudice”.
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
 
Nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
 
Nel procedimento iscritto al n. omissis del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell’anno 2018, tra: Cliente -Attore
E
BANCA -Convenuta
CONCLUSIONI: Così come precisate all’udienza del 26 novembre 2020, svoltasi, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, mediante il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 221, comma 4, l. n.77/2020 di conversione al D.L. 34/2020.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dal cliente, in proprio e quale erede della sig.ra ___, finalizzata all’accertamento della usurarietà degli interessi applicati nell’ambito del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 6 aprile 2018 con la BANCA con conseguente condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
In via del tutto preliminare, va tuttavia rilevata l’improcedibilità di detta domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010. Infatti all’udienza del 20 settembre 2018, il precedente Giudice istruttore, dott.ssa Cristiana Satta, assegnava all’attore termine di 15 giorni per l’istaurazione del procedimento di mediazione.
Parte attrice avrebbe dunque dovuto iniziare detto procedimento entro il 5 ottobre 2018. Alla successiva udienza del 14 febbraio 2019, parte attrice non provvedeva al deposito del verbale di mediazione. Parte convenuta eccepiva il difetto della condizione di procedibilità ed il Giudice rinviava al fine di consentire alla parte di provare il tempestivo inizio del procedimento di mediazione. Successivamente parte attrice depositava verbale di mediazione negativo, dal quale si ricavava innanzitutto che il procedimento era stato istaurato dinanzi all’Organismo “omissis”, soltanto in data 12 ottobre 2018.
Non era dunque stato rispettato il termine assegnato dal Giudice.
Dal verbale di mediazione emergeva, inoltre, che il primo incontro fra le parti si era in realtà tenuto in data 27 febbraio 2019, dunque successivamente all’udienza del 14 febbraio, fissata dal giudice al fine di valutare l’effettivo espletamento del procedimento di mediazione. Parte attrice, quindi, non rispettando il termine assegnato dal giudice, ha di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità.
Ne deriva pertanto che la domanda va dichiarata improcedibile. In questo senso si è espressa, da ultimo, la Corte appello Milano, con la pronuncia del 4 luglio 2019, n.4919, ove si legge "In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all'uopo dato dal giudice”.
Sulla base di tali considerazioni la presente domanda va dichiarata improcedibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione pur formulata dalle parti in causa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tariffari, tenendo conto dell’assenza di fase istruttoria.

P.Q.M.
 
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, relativamente al presente giudizio, così provvede:

- Dichiara l’improcedibilità della domanda proposta;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 2.768,00, oltre spese generali nella misura del 15%.

Aversa, 2.03.2021.

Il Giudice Dott. Luciano Ferrara

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Chi è l'autore
Avv. Sandra  Londei Mediatore Avv. Sandra Londei
L'avv. Sandra Londei si forma e "cresce" coerentemente con il proprio carattere e le inclinazioni naturali, da sempre improntati ad aiutare i soggetti più deboli, soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia

Tutto ciò ha favorito la conciliazione dell'attività di avvocato, svolta prevalentemente nel settore del diritto civile ed in quello di tutela ed assistenza dei minori, con quella di mediatrice familiare e civile.








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