Commento:
In caso in esame riguarda una controversia relativa ad un contratto bancario ed alla contestazione degli interessi applicati, la cui azione giudiziale deve essere preceduta dall’esperimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Giudice assegnava alla parte attrice termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione che, evidentemente, non era stato precedentemente attivato.
La parte onerata non depositava in giudizio il verbale di mediazione e la parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, il Giudice rinviava la causa al fine di consentire all’attore di dimostrare di aver tempestivamente avviato il procedimento di mediazione.
Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo, dal quale però si evinceva che la mediazione era stata instaurata dopo il termine di 15 giorni concesso dal Tribunale.
Parte attrice non aveva, quindi, rispettato il termine assegnato dal Giudice e aveva di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità.
Per tale ragione, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, con assorbimento di ogni ulteriore questione e condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della parte convenuta.
Ciò anche in virtù della pronuncia n. 4919 del 04.07.2019 della Corte d’Appello di Milano, secondo la quale "In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all'uopo dato dal giudice”.
Il Giudice assegnava alla parte attrice termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione che, evidentemente, non era stato precedentemente attivato.
La parte onerata non depositava in giudizio il verbale di mediazione e la parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, il Giudice rinviava la causa al fine di consentire all’attore di dimostrare di aver tempestivamente avviato il procedimento di mediazione.
Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo, dal quale però si evinceva che la mediazione era stata instaurata dopo il termine di 15 giorni concesso dal Tribunale.
Parte attrice non aveva, quindi, rispettato il termine assegnato dal Giudice e aveva di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità.
Per tale ragione, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, con assorbimento di ogni ulteriore questione e condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della parte convenuta.
Ciò anche in virtù della pronuncia n. 4919 del 04.07.2019 della Corte d’Appello di Milano, secondo la quale "In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all'uopo dato dal giudice”.