La giurisprudenza discordante in merito al rapporto fra mediazione e negoziazione assistita giustifica la compensazione delle spese

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Avv. Simone Tiraoro

Corte d’Appello di Milano, Sez. II, sentenza 4.03.2024, sentenza n. 660

A cura del Mediatore Avv. Simone Tiraoro da Genova.
Letto 117 dal 17/09/2024

Commento:

La controversia ha ad oggetto l’azione tra XX e YY avanti al Tribunale di Varese per il risarcimento dei danni diretti (spese sostenute per il ripristino) e indiretti (mancato introito del canone di locazione e contratti disdetti per insalubrità dei locali e invivibilità dell’immobile) derivanti da efflorescenze umide da lastrico solare in uso esclusivo. In primo grado i convenuti avevano eccepito in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione degli attori per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.Alla prima udienza il giudice, rilevato che la domanda degli attori consisteva in una richiesta di pagamento di una somma non eccedente Euro 50.000,00, invitava le parti ad avviare tale procedura. Alla successiva udienza le parti convenute riferivano che non era stata avviata la procedura di negoziazione assistita (ma era stata tentata invece la mediazione) e per tale motivo insistevano per l'improcedibilità della domanda di parte attrice. Il Tribunale dichiarava improcedibile l’azione e compensava le spese, giustificando tale scelta sulla base dell’incertezza giurisprudenziale sul tema della sovrapposizione tra le due procedure di ADR.
Il giudice di prime cure ha seguito la pronuncia del Tribunale di Roma (...) n. 15761 secondo la quale "ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra tra i poteri delle parti scegliere l'una piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra" dando però conto del diverso orientamento giurisprudenziale. In particolare, si tratta di tribunale di Verona nella sentenza (... ndr: manca il riferimento alla sentenza), secondo il quale dall'interpretazione congiunta dei due commi dell'articolo 3 del D.L. n. 132 del 2014 si ricava che la norma "impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tale caso questa procedura va esperita". Secondo tale orientamento, "il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nell'ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione”.
 
L'appello viene rigettato e la sentenza impugnata confermata. La Corte si allinea al Tribunale avallando la scelta di compensare le spese in caso di contrasto giurisprudenziale. Viene specificato che nel caso di specie coesistevano i presupposti sia per la negoziazione assistita che per la mediazione, quest'ultima qualificata finanche come obbligatoria dall'Organismo di Mediazione; la parte non è rimasta inerte all'invito del giudice, sia pure scegliendo un diverso mezzo di deflazione della lite rispetto a quello indicato dal giudice.°
 
Sul tema si vedano anche: Tribunale di Vicenza, del 21.08.2023 sentenza n. 1538, Giudice Estensore Davide Ciutto  
https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/nel-caso-di-mediazione-avviata-in-luogo-della-negoziazione-assistita-puo-essere-posto-a-carico-della-controparte-il-compenso-per-l-assistenza-legale-1487.aspx
  Tribunale di Napoli, 28.04.2023, sentenza n. 4416, Giudice Estensore Pisciotta https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/e-procedibile-l-azione-preceduta-dall-esperimento-del-procedimento-di-mediazione-in-luogo-della-negoziazione-assistita-1444.aspx
  Tribunale di Gorizia, 30.01.2024, sentenza n. 35, giudice Laura Di Lauro https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-esperimento-della-mediazione-soddisfa-la-condizione-di-procedibilita-anche-nei-casi-in-cui-sia-prevista-come-obbligatoria-la-negoziazione-assistita-1426.aspx
 
Corte d’Appello di Roma, V sez. civ., 13.11.2023, sentenza n. 7272, presidente relatore Lucio Bochicchio https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-mediazione-obbligatoria-con-la-presenza-di-un-terzo-imparziale-quale-il-mediatore-offre-maggiori-garanzie-rispetto-alla-negoziazione-assistita-lo-1364.aspx
 
Tribunale di Patti, 08.11.2023, sentenza n. 1101, Giudice Artino https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/e-improcedibile-la-domanda-giudiziale-preceduta-dalla-negoziazione-assistita-anziche-dalla-mediazione-obbligatoria-delegata-1345.aspx
 
 
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni - Presidente
dr. Ferrero Giovanna - Consigliere
dr. Maria Elena Catalano - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1897/2023 promossa in grado d'appello DA
(...) (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. (...) e dell'avv. (...) ((...)) (...) (...) con elezione di domicilio in (...) (...) presso e nello studio dell'avv. (...)
APPELLANTE CONTRO
(...) (C.F. (...)) (...) (C.F. (...) ) con il patrocinio dell'avv. (...), con elezione di presso e nello domicilio in (...) 20155 (...) studio dell'avv. (...)
- APPELLATI -
avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo dell' (...) i Signori (...) e (...) evocavano dinnanzi al Tribunale di Varese il (...) e le (...) e (...) per sentirli condannare in solido, o per la quota proporzionale loro spettante, al risarcimento dei danni da essi lamentati e pari ad Euro 30.026,16.
Gli attori, proprietari di un'unità immobiliare sita nel (...) di (...) assumevano: che sopra al loro appartamento insisteva un lastrico solare in uso esclusivo alle condomine (...) e (...) che attraverso detto lastrico solare promanavano da tempo efflorescenze umide in notevole quantità che hanno danneggiato gravemente la loro proprietà; che le infiltrazioni venivano accertate da due perizie da loro commissionate.
Gli attori, inoltre, riferivano che in conseguenza di tali infiltrazioni hanno patito un danno diretto, quantificato nell'ammontare di Euro 10.279,38, oltre IVA, al quale andava aggiunto il danno da mancato introito dei canoni di locazione, in quanto un inquilino non aveva rinnovato il rapporto di locazione con loro instaurato "a causa dell'insalubrità dei locali", mentre un altro era receduto dal rapporto con la motivazione che "era venuta meno la vivibilità" dello stesso;
che gli attori avevano più volte contestato al (...) e alle convenute tale grave problema senza alcun risultato.
Instauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio le parti convenute.
Il (...) eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità dell'azione degli attori per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Anche la Signora (...) eccepiva pregiudizialmente la medesima eccezione di improcedibilità.
Alla prima udienza il giudice, rilevato che la domanda degli attori consisteva in una richiesta di pagamento di una somma non eccedente Euro 50.000,00, invitava le parti ad avviare la procedura di negoziazione nel termine di 15 giorni, ex art. 3 del D.Lgs. (...) n. 132.
Con lo stesso provvedimento il giudice rinviava la causa ad altra udienza per l'eventuale prosieguo, riservandosi all'esito di quest'ultima di assumere ogni altro provvedimento.
Alla successiva udienza le parti convenute riferivano che non era stata avviata la procedura di negoziazione assistita e per tale motivo insistevano per l'improcedibilità della domanda di parte attrice.
Il giudice si riservava di decidere e all'esito della riserva rinviava per la discussione.
La domanda di parte attrice veniva dichiarata improcedibile con sentenza n. 527/2023, pubblicata il (...).
Con la medesima sentenza il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 1241/2022, esattamente, così decideva: "Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario, dott. E.C., definitivamente pronunciando nella causa n. 1241/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara improcedibile la domanda di parte attrice; compensa tra le parti le spese di lite".
Contro la pronuncia del Tribunale di Varese, che ha deciso nei termini di cui sopra, ha proposto appello (...) lamentando testualmente i seguenti motivi di censura: "ILLOGICA/ERRONEA/OMESSA PRONUNCIA E MOTIVAZIONE IN PUNTO SPESE DI LITE".
In data (...) si sono costituiti nel presente grado di giudizio (...) e (...) chiedendo preliminarmente di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto e nel merito il rigetto di tutte le censure avversarie con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado e vittoria di spese e compensi professionali.
All'udienza del (...) la causa veniva rinviata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c. all'udienza del (...) per la rimessione in decisione innanzi al Collegio, assegnando alle parti i termini perentori previsti.
A detta udienza la causa veniva rimessa al collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del (...).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta di tali premesse, si procederà all'esame dell'unica censura di cui all'atto introduttivo del presente giudizio.
Preliminarmente, questa Corte intende precisare che tale giudizio origina da una causa in primo grado intrapresa da (...) e (...) (odierne parti appellate) nei confronti di diversi ed ulteriori soggetti: il (...), (...) (odierna appellante) e (...) L'odierna appellante in questo giudizio di secondo grado ha citato unicamente (...) e (...) senza citare anche i litisconsorti processuali (...) e (...)
In tal caso, tuttavia, non si è ravvisata la necessità di integrare il contraddittorio con le altre parti processuali del primo grado, trattandosi di domanda scindibile (v. motivazione a sostegno del rigetto ricorso in Cassazione, Sentenza n. 4303 del (...) ).
Tornando all'esame dell'unico motivo di appello, questa Corte è chiamata a pronunciarsi sull'asserita errata valutazione del Giudice di Prime Cure nel disporre la compensazione delle spese di giudizio in luogo della vittoria.
Il Tribunale di Varese sul punto ha statuito che "In merito alle spese di lite, la circostanza, nota a questo giudice, dell'esistenza di un dibattito giurisprudenziale sulla questione oggetto della presente causa, giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti".
Parte appellante lamenta che "il Tribunale di Varese ha, infatti, da un lato dichiarato improcedibile la domanda degli attori e parimenti dichiarato inammissibile il ricorso cautelare dai medesimi introdotto, ma ha poi proceduto, incomprensibilmente, alla compensazione delle spese dell'intero giudizio". La censura riguarderebbe una carenza motivazionale, atteso che, secondo la ricostruzione dell'appellante, l'esistenza di precedenti conformi nel senso della vittoria delle spese in caso di dichiarazione di improcedibilità e inammissibilità determinerebbe una mancanza di novità della questione.
Prosegue l'appellante che "non vertendosi né in ipotesi di domanda risarcitoria avente ad oggetto contratti bancari, né di responsabilità medica o sanitaria né per fatti riconducibili alla
diffamazione a mezzo stampa o con mezzi pubblicitari (o comunque esclusi dalla specifica di cui al citato comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010), l'unico mezzo di ADR costituente condizione di procedibilità dell'azione era costituito dalla procedura di negoziazione assistita, la quale non è stata esperita né prima, né in corso di causa per espresso ordine del Tribunale".
La parte appellata contesta le censure avversarie, rilevandone l'infondatezza, evidenziando che il Giudice di Prime Cure avrebbe chiaramente motivato la decisione in merito alle spese di lite, sulla base della circostanza, nota dell'esistenza di un dibattito giurisprudenziale sulla questione oggetto della causa giustificante la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
La Corte di Cassazione, come noto, ha affermato il principio secondo il quale: "in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c, quando la decisione sia stata assunta in base ad argomentazioni esposte solo in sede contenziosa, a fronte della novità o della oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dall'assenza di un orientamento univoco o consolidato" (Cass. Civ. del (...) , n. 26689).
Occorre pertanto valutare se nel caso di specie sussiste il presupposto della "assenza di un orientamento univoco o consolidato", specificando che non vi sono pronunce in materia della Suprema Corte, ma solo sentenze di merito, prevalentemente di Tribunali, trattandosi di questioni che si pongono prevalentemente in primo grado.
Decidendo il caso in esame, il giudice di prime cure ha fatto applicazione del medesimo orientamento della sentenza citata nella sua motivazione, ossia la pronuncia del Tribunale di Roma (...) n. 15761 secondo la quale "ove la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra tra i poteri delle parti scegliere l'una piuttosto che l'altra, ma esse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dalla potenziale efficacia dell'una o dell'altra".
Il giudicante, tuttavia, nell'enunciare i rapporti fra mediazione e negoziazione assistita, ha citato anche un diverso orientamento applicato dal tribunale di Verona nella sentenza (...), secondo il quale dall'interpretazione congiunta dei due commi dell'articolo 3 del D.L. n. 132 del 2014 si ricava che la norma "impone espressamente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tale caso questa procedura va esperita". Prosegue quindi il tribunale affermando che "dunque il legislatore ha inteso accordare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria nell'ipotesi di potenziale cumulo tra la negoziazione assistita e la mediazione, sicché, tutte le volte in cui la controversia sia tanto tra quelle indicate dal D.L. n. 132 del 2014 tra quanto tra quelle contenute nell'articolo 5 comma uno bis del D.Lgs. n. 28 del 2010, chi intende agire in giudizio sarà tenuto a proporre solo la domanda di mediazione perdendo così la negoziazione il carattere dell'obbligatorietà mentre con riferimento ad altre procedure obbligatorie di conciliazione legislatore del DL numero 132.014 sceglie di non attribuire maggiore importanza all'una o all'altra, stabilendo che esse convivano"( pag 6 e 7 sentenza).
Questo è, pertanto, il contrasto giurisprudenziale cui fa riferimento il tribunale nella propria motivazione della sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese processuali fra le parti
Osserva questa Corte, come rilevato del resto dalla parte appellata nelle proprie difese, che la controversia in oggetto rientrava fra quelle per le quali avrebbe dovuto essere esperito il procedimento di mediazione, trattandosi di domanda proposta nei confronti di un (...)
Si legge negli allegati di primo grado delle parti attrici, odierne appellate, che le stesse hanno promosso il procedimento di mediazione "su invito del giudice", come si legge nella domanda di mediazione allegata, domanda di mediazione che è stata invece ritenuta dall'Organismo di mediazione rientrante fra quelle di natura" obbligatoria", come si rileva dal verbale di mediazione prodotto.
Pertanto, nel caso in esame quantomeno coesistevano i presupposti sia per la negoziazione assistita che per la mediazione, quest'ultima qualificata finanche come obbligatoria dall' Organismo di Mediazione; inoltre la parte non è rimasta inerte all'invito del giudice, sia pure scegliendo un diverso mezzo di deflazione della lite rispetto a quello indicato dal giudice.
La circostanza che la parte odierna appellata non abbia proposto appello incidentale sulla correttezza della decisione del tribunale, basata proprio su tali profili, non impedisce a questa Corte di valutare sussistente l'orientamento non uniforme della giurisprudenza, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite di primo grado.
L'appello non merita pertanto accoglimento, con conferma della sentenza impugnata.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante, che viene quindi condannata alla refusione delle spese del presente giudizio di appello in favore della controparte.
Esse si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, in considerazione del valore della domanda così come risulta dal dichiarato contributo unificato, nonché della media difficoltà delle questioni giuridiche trattate, in complessivi Euro 3.966,00, di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale, tenuto conto che la fase istruttoria non si è tenuta. Il tutto oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. (...) n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore ( (...) ) della modifica introdotta con l'art. 1 comma 17, L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano - definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da (...) contro (...) e (...) avverso la sentenza n. 527/2023, pubblicata il (...) del Tribunale di Varese a definizione del procedimento di primo grado R.G. n. 1241/2022 - così provvede:
  1. Rigetta l'appello, confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
  2. condanna (...) alla refusione in favore della controparte delle spese di lite del presente grado liquidate in complessivi Euro 3.966,00, di cui Euro 1.134,00 per la fase di studio, Euro 921,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. ;
  3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater D.P.R. (...), n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore ((...)) della modifica introdotta con l'art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.
Così deciso in Milano 3 marzo 2024. Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024.
 

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Chi è l'autore
Avv. Simone Tiraoro Mediatore Avv. Simone Tiraoro
Laureato in giurisprudenza con lode presso l'Università degli Studi di Genova, esercito la professione di avvocato nel campo del diritto civile dal 2003 con passione e dedizione, ispirandomi continuamente ai principi e valori di correttezza, rispetto, educazione e riservatezza. Le recenti esperienze ricoperte in un organo elettivo amministrativo e di governace in società a partecipazione pubblica hanno accresciuto in modo significativo il mio bagaglio personale e professionale nonché il modo di ...
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