Commento:
Nella fattispecie l’opponente sembra aver avviato la mediazione ma non aver partecipato all’incontro. Non è specificato se a tale incontro ha partecipato un avvocato oppure nessuno.
Il giudice non ritiene realizzata la condizione di procedibilità applicando gli articoli 5 e 8 del D. Lgs. 28 del 2010, perché l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo e la mediazione non può ridursi a mero onere processuale. Secondo il giudice, “tentare” la mediazione non equivale ad “attivar(n)e” il procedimento. L’attivazione non è sufficiente a garantire “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione…” (Cassazione n. 8473/19).
La parte onerata ex lege alla mediazione (l’opposta) – in quanto titolare dell’interesse sostanziale e processuale sotteso alla controversia oggetto del giudizio – benché convenuta nel procedimento di mediazione (in questo caso la mediazione è stata avviata dall’opponente), non può, con la sua assenza, rendere impossibile lo svolgimento della mediazione, ritenendo, al contempo, che la domanda sia procedibile per il sol fatto che il tentativo di mediazione sia stato attivato (Tribunale di Chieti sentenza n. 50/2017). È necessario che la parte onerata si presenti all’incontro, anche ove esso sia promosso dalla controparte. La mancata partecipazione alla mediazione dell’attore\opponente ha reso, di fatto, impossibile esperire la mediazione alla quale esso stesso era onerato.
Il giudice non ritiene che l’unica conseguenza di tale comportamento sia il poter desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 cpc ma dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo.°
Si veda anche Tribunale di Lamezia Terme, 8.9.2025, sentenza n. 702 commentata da B. Brunelli https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mediazione-obbligatoria-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-improcedibilita-tra-dato-normativo-e-stabilizzazione-del-titolo-monitorio-1743.aspx Il giudice non ritiene realizzata la condizione di procedibilità applicando gli articoli 5 e 8 del D. Lgs. 28 del 2010, perché l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo e la mediazione non può ridursi a mero onere processuale. Secondo il giudice, “tentare” la mediazione non equivale ad “attivar(n)e” il procedimento. L’attivazione non è sufficiente a garantire “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione…” (Cassazione n. 8473/19).
La parte onerata ex lege alla mediazione (l’opposta) – in quanto titolare dell’interesse sostanziale e processuale sotteso alla controversia oggetto del giudizio – benché convenuta nel procedimento di mediazione (in questo caso la mediazione è stata avviata dall’opponente), non può, con la sua assenza, rendere impossibile lo svolgimento della mediazione, ritenendo, al contempo, che la domanda sia procedibile per il sol fatto che il tentativo di mediazione sia stato attivato (Tribunale di Chieti sentenza n. 50/2017). È necessario che la parte onerata si presenti all’incontro, anche ove esso sia promosso dalla controparte. La mancata partecipazione alla mediazione dell’attore\opponente ha reso, di fatto, impossibile esperire la mediazione alla quale esso stesso era onerato.
Il giudice non ritiene che l’unica conseguenza di tale comportamento sia il poter desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 cpc ma dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo.°



