Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale la parte opponente ha eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione da parte del convenuto opposto, mentre la parte opposta ha sollevato la nullità della mediazione in quanto l’istanza era stata notificata all’indirizzo pec del difensore e non alla parte personalmente.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- l’opposta si era costituita tardivamente allegando la richiesta di rinvio di udienza per esperire la mediazione obbligatoria;
- la domanda e la data del primo incontro devono essere comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
- la normativa non contempla la notifica della domanda di mediazione al procuratore legale costituito;
- l’irregolarità della notifica dell’istanza di mediazione non può essere sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall’opponente al proprio difensore, dalla quale non si evince l’elezione di domicilio anche per la fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione.
Per tali ragioni l’opposizione è improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto viene revocato, con condanna della parte opposta alla rifusione delle spese legali alla parte opponente. *