Commento:
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione ed assegnava termine per l’esperimento del tentativo di mediazione.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
- il procedimento di mediazione obbligatoria esige la presenza personale della parte o di un rappresentante munito di procura speciale con indicazione dei poteri e dei limiti;
- nel caso di specie, l’opposta non è comparsa personalmente innanzi al mediatore, ma era presente un soggetto non munito di procura sostanziale per la mediazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha ritenuto che la condizione di procedibilità non si sia avverta e il decreto ingiuntivo è stato revocato. *