Commento:
La domanda di mediazione può ritenersi “simmetrica” rispetto ai fatti esposti in sede processuale con riferimento alle persone coinvolte, alla causa petendi e all'an
In una controversia condominiale, la condòmina attrice richiedeva al tribunale l’anullamento o la dichiarazione di nullità della delibera assembleare avente ad oggetto la ripartizione delle spese per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento adducendo di non essersi mai allacciata allo stesso nonché le spese di energia elettrica per il suo funzionamento.
Si costituiva in giudizio il Condominio preliminarmente rilevando l'improcedibilità della domanda a causa della diversa identità tra la domanda oggetto del procedimento di mediazione e quella avanzata in via giudiziaria e contestando nel merito l'avversa pretesa. In particolare il convenuto eccepiva l'esistenza di un impianto di riscaldamento centralizzato la cui comproprietà condominiale non poteva essere esclusa dall'eventuale mancato allacciamento volontario da parte dell’attrice che, conseguentemente, avrebbe dovuto contribuire alle spese di conservazione dell'impianto centrale di riscaldamento pur non usufruendo del relativo servizio.
Sulla improcedibilità della domanda, in via preliminare il tribunale disattende l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che la domanda di mediazione può ritenersi “simmetrica” rispetto ai fatti esposti in sede processuale in tutti i suoi aspetti, ossia in riferimento alle persone coinvolte, alla causa petendi e all'an: oggetto di contestazione è chiaramente la titolarità dell'impianto di riscaldamento/rafreddamento a servizio degli enti condominiali compresi tra il secondo ed il sesto piano e per tale ragione è stata avanzata in giudizio richiesta di declaratoria di nullità di tutte le delibere aventi ad oggetto il riparto di spese relative al citato impianto, nel limite dei cinque precedenti. Ciò che rileva è che i fatti principali, costitutivi della pretesa siano identici.
Nel merito, la domanda viene ritenuta fondata in considerazione delle risultanze dell'indagine peritale e il Condominio condannato a restituire le somme versate in base alle delibere impugnate che vengono dichiarate nulle.°
In una controversia condominiale, la condòmina attrice richiedeva al tribunale l’anullamento o la dichiarazione di nullità della delibera assembleare avente ad oggetto la ripartizione delle spese per il rifacimento dell’impianto di riscaldamento/raffrescamento adducendo di non essersi mai allacciata allo stesso nonché le spese di energia elettrica per il suo funzionamento.
Si costituiva in giudizio il Condominio preliminarmente rilevando l'improcedibilità della domanda a causa della diversa identità tra la domanda oggetto del procedimento di mediazione e quella avanzata in via giudiziaria e contestando nel merito l'avversa pretesa. In particolare il convenuto eccepiva l'esistenza di un impianto di riscaldamento centralizzato la cui comproprietà condominiale non poteva essere esclusa dall'eventuale mancato allacciamento volontario da parte dell’attrice che, conseguentemente, avrebbe dovuto contribuire alle spese di conservazione dell'impianto centrale di riscaldamento pur non usufruendo del relativo servizio.
Sulla improcedibilità della domanda, in via preliminare il tribunale disattende l'eccezione di improcedibilità della domanda atteso che la domanda di mediazione può ritenersi “simmetrica” rispetto ai fatti esposti in sede processuale in tutti i suoi aspetti, ossia in riferimento alle persone coinvolte, alla causa petendi e all'an: oggetto di contestazione è chiaramente la titolarità dell'impianto di riscaldamento/rafreddamento a servizio degli enti condominiali compresi tra il secondo ed il sesto piano e per tale ragione è stata avanzata in giudizio richiesta di declaratoria di nullità di tutte le delibere aventi ad oggetto il riparto di spese relative al citato impianto, nel limite dei cinque precedenti. Ciò che rileva è che i fatti principali, costitutivi della pretesa siano identici.
Nel merito, la domanda viene ritenuta fondata in considerazione delle risultanze dell'indagine peritale e il Condominio condannato a restituire le somme versate in base alle delibere impugnate che vengono dichiarate nulle.°
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