Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZATO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa L. C. all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., svoltasi con lo scambio di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 4107/2019 R.G.A.C. TRA --- (c.f. ---), rappresentata e difesa dall'Avv. --- del foro di --- --- ed elettivamente domiciliat ------ --- alla --- n.93, giusta procura in atti; - attrice - CONTRO --- - --- “--- DOMINI” --- (c.f. ---), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. --- ed elettivamente domiciliat ------ via B. Chimirri, 27, giusta procura in atti; - convenuta - NONCHÈ --- (c.f. ---), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. --- che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; - convenuto - Oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, --- ha convenuto in giudizio, dinnanzi all'intestato --- il dott. --- la dott.ssa --- il prof. --- e l'--- “--- Domini” di --- deducendo di essersi sottoposta il --- ad intervento chirurgico di tiroidectomia totale presso la struttura ospedaliera e assumendo che, a causa di una errata manovra operatoria dei sanitari che hanno materialmente eseguito l'operazione, ne è conseguita una paralisi della corda vocale vera di Dx ed una piccola ernia jatale da scivolamento. Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento di tutti i danni subiti - patrimoniali, morali ed esistenziali - computati in euro 236.920,00 o in quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa. Costituitosi in giudizio, --- ha eccepito innanzitutto l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; sempre in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda rilevando che: i) l'intervento chirurgico cui la paziente è stata sottoposta rappresenta la terapia d'elezione a fronte della patologia da cui era afflitta; ii) l'operazione è stata impegnativa in ragione della particolare conformazione della ghiandola tiroidea (di peso sette volte superiore alla norma con caratteristiche istologiche di fibrosi e calcificazioni) dovuta alla degenerazione di una patologia già diagnostica alla paziente (gozzo multi-nodulare) sin dall'età di otto anni, su cui la medesima ha trascurato di intervenire tempestivamente; iii) delle possibili complicanze dell'intervento la paziente era conscia, avendo sottoscritto un consenso informato “personalizzato”; iv) in ogni caso, del tutto sfornito di prova è il presunto errore in cui sarebbe incorsa l'equipe medica, atteso che l'intervento è stato effettuato nel pieno rispetto dei tempi tecnici, delle prassi e dei protocolli di riferimento e, nel corso della degenza, la paziente non ha presentato alcun disturbo dispnoico o disfonico, né soggettivo, né oggettivo tant'è che le gravi complicanze post-operatorie si sono manifestate a sei mesi dall'intervento; v) infine, difetterebbe il nesso causale tra l'errore addebitato e la lesione riportata atteso che le deduzioni attoree non tengono conto del fatto che l'ernia iatale, pure questa diagnosticata, può da sola giustificare buona parte della sintomatologia riferita dall'attrice. Nel contestare, infine, la fondatezza dell'an e del quantum dei danni richiesti in risarcimento, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda, anche ex art. 1227 co. 2 c.c., ovvero la riduzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 co. 1 c.c. Si è costituita in giudizio anche l'A.O. “---Domini”, eccependo l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e l'erroneità del rito, da proporsi con ricorso (previsto per le forme del procedimento sommario di cognizione) e non con atto di citazione. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria formulata ai sensi dell'art. 1218 c.c., non essendo ravvisabile alcun inadempimento nelle obbligazioni proprie della struttura sanitaria. Ha, comunque, rilevato l'infondatezza delle voci di danno pretese, domandando, in subordine, l'accertamento sulla sussistenza di una o più concause nella verificazione del fatto lesivo (stato patologico preesistente dell'attrice), con conseguente riduzione del risarcimento del danno dovuto. In ogni caso, ha spiegato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti degli operatori sanitari convenuti, chiedendone la condanna alla restituzione “di quanto la stessa sarà chiamata a risarcire alla --- limitando tale importo solo in caso di sussistenza di colpa grave secondo i parametri di cui all'art. 9 co. 5 e 6 L. n. 24/2017”.
Il --- il --- ha dichiarato, con sentenza parziale n. 1812/2022, l'estinzione del processo nei confronti dei convenuti --- e --- ai sensi degli artt. 291, comma 3 e 307, comma 3, c.p.c. e, con separato provvedimento, ha assegnato a parte attrice termine di giorni quindici per l'espletamento del procedimento di mediazione attesa l'obbligatorietà dello stesso. --- ha attivato il procedimento di mediazione presso l'istituto --- che ha sede ------ ---, e ha reso noto nella comunicazione inviata alle controparti che la procedura si sarebbe dovuta svolgere presso la sede --- c/o Palazzo Giudice di --- di --- I convenuti, pertanto, nei successivi scritti difensivi hanno sollevato eccezione di improcedibilità per incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione. Revocata l'ordinanza con la quale era stata disposta la c.t.u. medico-legale, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Va dichiarata l'improcedibilità della domanda risarcitoria proposta da parte attrice per la mancata presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente. Nel caso che ci occupa, essendo stata tempestivamente eccepita l' improcedibilità della domanda ex art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, che prevede, al comma 1 bis, il previo esperimento della mediazione obbligatoria nelle controversie aventi a oggetto il risarcimento del danno per colpa medica, il --- rilevando che nel giudizio la mediazione obbligatoria non era stata esperita né era stato attivato lo strumento alternativo dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., con ordinanza del --- , ha assegnato a parte attrice termine di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, per la presentazione della domanda di mediazione, richiamando le parti alla necessità della partecipazione personale all'incontro che sarà fissato per la mediazione. In proposito, l'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2018, dispone testualmente quanto segue: “La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza”. --- il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale non produce alcun effetto (cfr. in tal senso --- di Foggia --- n. 1831). Tale competenza territoriale, infatti, vale anche nell'ipotesi in cui sia stata avviata una procedura telematica ed è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro --- (cfr. --- di Foggia --- n. 1831; --- n. 496/2020; --- --- ; --- sez. II, n. 1049/2015; --- --- ; --- sez. IX, 29/10/2013; Cass. civile n. 17480/2015).
Come corretto rilevato dai convenuti e ammesso dalla stessa parte attrice nelle note di trattazione scritta per la presente udienza, quest'ultima ha, tuttavia, presentato la domanda di mediazione presso un organismo incompetente e, precisamente, presso --- c/o Palazzo Giudice di --- di --- (cfr. verbale di mediazione, depositato da parte attrice il ---), situato, come tale, al di fuori del circondario del --- di --- territorialmente competente per la causa in oggetto. Non essendo stata correttamente avviata la procedura di mediazione entro il termine di quindici giorni assegnati dal --- ai sensi dell'art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 28/2010, la domanda risarcitoria proposta nel merito dalla parte attrice deve essere dichiarata improcedibile.
3. Il comportamento processuale di parte attrice che si è associata all'eccezione delle parti convenute, giustifica la compensazione della metà delle spese di lite; per il resto le spese seguono la soccombenza, liquidata la restante frazione in base ai parametri del D.M. n. 147/2022 avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia (scaglione di riferimento per le cause di valore ricomprese tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 in ragione della modesta complessità della stessa) e con applicazione dei parametri medi, ad eccezione delle fasi istruttoria e decisionale da liquidarsi nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara il giudizio improcedibile;
2) Compensa le spese di lite tra le parti in ragione della metà e condanna --- a rifondere l'--- “--- Domini” di --- e --- della restante parte, liquidata tale frazione in euro 2.630,00 per ciascuno oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. --- ---
Il Giudice dott.ssa --- n. 4107/2019