Commento:
Il Tribunale di primo grado, nel disporre una proroga al termine fissato per il deposito di una CTU, prescriveva che le parti, successivamente al deposito della stessa, esperissero, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del D.lgs 28/2010, il tentativo di mediazione delegata, assegnando il termine di 15 giorni dal deposito della CTU, avvisando le parti che in mancanza il giudizio sarebbe divenuto improcedibile.
La CTU veniva depositata in anticipo rispetto al termine fissato, senza che il deposito venisse comunicato alle parti. Scaduto il termine per il deposito dell’istanza di mediazione senza che nessuna delle parti avesse introdotto la mediazione, la parte opposta D depositava un’istanza di anticipazione dell’udienza. Successivamente, e quindi dopo la scadenza dei 15 giorni, la parte opponente B depositava istanza di mediazione. Il Giudice, che aveva anticipato l’udienza, poi la differiva su richiesta dell’opponente B per poter concludere la mediazione. In sede di udienza il difensore dell’opposta D produceva il verbale di mancata conciliazione.
Il Tribunale di Parma dichiarava l’improcedibilità della domanda con conferma del decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo. La parte opponente B proponeva appello in via principale e l’opposta D in via incidentale. La Corte d’appello di Bologna rigettava il principale e accoglieva l’incidentale sulle spese. La società B notificava e iscriveva ricorso per cassazione, mentre la società D resisteva con controricorso.
Il ricorso è stato accolto: secondo la Suprema Corte, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno errato nel considerare come perentorio il termine fissato dal Giudice di primo grado, causando quindi l’improcedibilità della domanda. La censura ha ad oggetto l’interpretazione della disciplina riguardante la mediazione obbligatoria ope iudicis o demandata stabilita dagli artt. 5 comma 2 e 2 bis e 6 del D.lgs. 28/2010. Accanto alla mediazione ope legis viene prevista una mediazione ope iudicis introdotta dalla riforma del 2013, anche nelle materie non obbligatorie, in presenza di indici di mediabilità.
Le corti di merito chiamate a pronunciarsi sulla natura del termine di 15 giorni che viene assegnato alle parti dal giudice hanno assunto diverse posizioni: alcune lo hanno ritenuto ordinatorio, altre perentorio e altre hanno escluso che si tratti di un termine endoprocessuale con conseguente inapplicabilità dell’art. 152 cpc. La dottrina preferibilmente ha ritenuto che il mancato avvio nei 15 giorni non determina l’improcedibilità della domanda ove il procedimento sia stato attivato in tempo utile o sia concluso prima dell’udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.
La Corte ricorda i suoi precedenti arresti n. 8473/19 e 19596/20 poi afferma che il legislatore dà indicazioni univoche nel riconnettere la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell’esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda.
Questa lettura è coerente con la ricostruzione della natura non perentoria del temine di quindici giorni fissato dal giudice.
La mediazione delegata inoltre non costituisce attività giurisdizionale quindi appare impropria l’applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso e la sanzione della decadenza richiede una manifestazione di volontà espressa dal legislatore non desumibile dalla disciplina della mediazione.
Tale interpretazione è coerente con la finalità della mediazione demandata e la norma raggiunge lo scopo a cui è rivolta cioè favorire ove possibile forme alternative ma altrettanto satisfattive di tutela mediante la composizione amichevole delle liti e al contempo conferma il carattere di extrema ratio della tutela giurisidizionale
Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione è il seguente:
Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, in ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva nel caso di mediazione obbligatoria ope iudicis è l’utile esperimento, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, e non già l’avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l’ordinanza che dispone la mediazione. °
Mediatore Avv. Carlotta Calabresi
Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani ed internazionali e di ricerca universitaria che coltivo tuttora (Luiss Guido Carli, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino), nel 2010 mi sono avvicinata a questa nuova professione introdotta in Italia grazie alla direttiva UE 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica, sempre alla ricerca della soluzione equilibrata e di buon senso.
In questi 14 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e...
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