Commento:
La Soc. X s.r.l. in liquidazione aveva proposto opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma per oneri condominiali non corrisposti al Condominio lamentando la nullità dello stesso. Il Condominio si era costituito contrastando l'opposizione. Nel corso del giudizio di primo grado, il giudice aveva assegnato termine per esperire la procedura di mediazione. Rilevatone il mancato esperimento, lo stesso aveva dichiarato improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo. La Soc. X a quel punto ha proposto appello avverso la predetta sentenza lamentando l’erronea dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione.
Il giudice aveva stabilito che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal Legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice. Il Tribunale ne ha fatto conseguire l’improcedibilità/estinzione dell'opposizione.
La Corte d’appello non condivide tale conclusione seguendo il precedente SS U sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 e ha statuito che la sentenza di primo grado doveva essere modificata e di conseguenza revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate fra le parti in ragione dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale della questione posta a fondamento della decisione.°
Il giudice aveva stabilito che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, al di là della terminologia utilizzata dal Legislatore e dalla sanzione prevista (improcedibilità della domanda giudiziale, anche in appello), altro non è che una forma qualificata di inattività delle parti, per avere le stesse omesso di dare esecuzione all'ordine del giudice. Il Tribunale ne ha fatto conseguire l’improcedibilità/estinzione dell'opposizione.
La Corte d’appello non condivide tale conclusione seguendo il precedente SS U sentenza del 18 settembre 2020, n. 19596 e ha statuito che la sentenza di primo grado doveva essere modificata e di conseguenza revocato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio vengono compensate fra le parti in ragione dell'obiettiva incertezza giurisprudenziale della questione posta a fondamento della decisione.°