Testo integrale:
TRIBUNALE DI BARI
ARTICOLAZIONE DI ALTAMURA
Il Giudice Unico,
visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;
considerato che C.A., ritualmente citata, non è comparsa, per cui ne va dichiarata la contumacia;
osservato che la questione di nullità dell’atto di citazione può essere decisa unitamente al merito, parendo in questo sufficientemente documentato il contenuto della domanda proposta;
osservato che l’assunta omessa prova dell’assunzione, in capo al C.I. della qualità di erede dei defunti genitori può essere decisa unitamente al merito, atteso che questi, in assenza di espressa eccezione di prescrizione ex art. 480 c. civ. (mai formulata da nessuno dei convenuti nel termine di cui all’art. 180 cpc), con la proposizione della domanda di divisione parrebbe aver accettato tacitamente l’eredità tanto paterna che materna (Cassazione civile, sez. II, 23/02/1985, n. 1628);
verificato che allo stato non può dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di divisione formulata da C.I. in riferimento ai beni dell’asse ereditario dei genitori C.V. (deceduto il ) e T.A.M. (deceduta il ), non avendo le parti formalizzato il progetto di divisione bonaria proposto dal giudice ex art. 185 bis cpc in forma scritta, nel rispetto dell’ obbligo sancito dagli artt. 1350 e 1967 c.civ.;
rilevato che la causa non può essere decisa, atteso che, in ordine al problema relativo all’assunta nullità parziale dell’atto di donazione compiuto dai defunti C.V. e T.A.M. il va verificata la natura del titolo di acquisto del bene ad opera del C. V. (vista la generica indicazione della provenienza del bene contenuta nell’atto), visto che i due coniugi parrebbero avere optato per l’estensione del regime della comunione legale anche ai beni acquisiti durante il matrimonio ma prima dell’entrata in vigore della l. 151/75 con la dichiarazione resa all’ufficiale di Stato Civile ex art. 228, comma II, l. cit., ma essendo necessario verificare che il bene in oggetto sia stato acquistato dopo il matrimonio dal defunto C.V. (Cassazione civile, sez. I, 22/02/2000, n. 1973) e se eventualmente non rientri tra i beni personali di costui all’art. 179 c.civ.;
osservato peraltro che, verificata tale circostanza, per il caso di validità dell’atto di donazione, emergono ad oggi una serie di profili problematici:
a) la dispensa ivi contenuta risulterebbe comunque limitata alla quota di legittima ex art. 737 c.civ.;
b) le donatarie (una delle quali peraltro contumace) non hanno chiarito se preferirebbero eventualmente rendere il bene in natura ovvero con l’imputarne il valore ex art. 746 c.civ.;
c) vista la diversa epoca di decesso dei due genitori, ai fini della verifica dell’obbligo di collazione in capo alle donatarie per la parte (eventualmente) eccedente la disponibile ed operando per il caso di imputazione il criterio di cui all’art. 747 c.civ., dovrebbero redigersi (e a tal fine dovrebbero essere integrati i quesiti già posti al CTU) due progetti di divisione, nella specie uno per il patrimonio relitto dal defunto C.V., nel quale verificare se la quota dell’immobile donato dal defunto alle figlie superi la quota disponibile ex art. 542 c.civ. per il decesso del padre ed ex art. 537 c.civ. a seguito del decesso della madre (salvo a valutare la natura del lascito ex art. 588 c.civ. in favore della defunta dell’usufrutto generale sui beni del defunto C.V. nel testamento in atti), il tutto secondo il valore (sempre che vi sia la scelta per l’imputazione) di quanto donato all’epoca del decesso del C.V. e l’altro progetto per l’asse ereditario della T. con il valore della quota da lei donata all’epoca del suo decesso, il tutto fatta salva l’eventuale nullità parziale della detta donazione (segnalata da uno dei convenuti ed in ogni caso rilevabile d’ufficio 1) che ovviamente implicherebbe l’articolazione di diversi quesiti con una diversa incidenza di quanto donato sulla disponibile ai fini dell’accertamento della misura della dispensa da collazione;
rilevato, inoltre, che parrebbero porsi problemi anche in ordine all’inserimento nell’asse ereditario sia paterno che materno dei beni mobili che erano presenti nell’immobile donato alle figlie (non elencati dall’attore, né ad oggi rinvenuti dal CTU) e nell’asse ereditario materno dei titoli azionari e del libretto acceso presso la Banca Alfa, non avendo nessuna delle parti richiesto (né la C. An. insistito nelle proprie comparse conclusionali) nell’istanza ex art. 210 cpc rivolta alla Banca, peraltro inammissibile in riferimento al libretto bancario in ragione del diritto spettante a ciascun erede di acquisire informazioni ex art. 119 TUB ed essendo decorsi oltre 10 anni dal decesso della defunta;
ponderato, inoltre, che tali considerazioni, in uno alle complesse verifiche da compiersi 2 e alla necessaria riconvocazione del CTU per la redazione di nuovo progetto di divisione – maggiormente complicate dal fatto che proprio l’immobile donato è stato demolito e ricostruito in parte e che in caso di collazione e ai fini della ricostruzione dei due assi ereditari vanno comunque conteggiati gli interessi o i frutti maturati dall’apertura delle due successioni ex art. 745 c.civ., tant’è che il CTU ha acquisito informazioni in merito alle somme percepite da alcuni dei coeredi dall’AGEA in riferimento ai terreni da dividere – fanno ritenere che la controversia (rinviata più e più volte sempre su richiesta delle parti e sempre per bonario componimento anche prima della propria proposta transattiva rispettosa della divisione di fatto intercorsa tra gli eredi dei residui beni ereditari) non troverà pronta definizione, avuto anche riguardo all’età avanzata degli odierni contendenti in lite;
evidenziato che le precedenti considerazioni ben potrebbero indurre gli eredi, in uno all’esistenza già di una CTU (sia pur parziale) in atti, a rivalutare la proposta transattiva formulata dalla scrivente in atti, rispettosa della divisione di fatto dei beni relitti (che parrebbe comunque aver anche consentito ad alcuni dei coeredi di beneficiare per anni dei contributi AGEA), anche eventualmente rimettendo alla fase decisoria la sola decisione in ordine alle spese processuali, sì da poter definire tempestivamente la descritta situazione proprietaria;
osservato che, in conclusione, sussistono elementi tali per poter disporre mediazione delegata ex art. 5, comma 2 d.lvo 28/10, coinvolgendo la parte contumace, tra l’altro sottoposta ad amministrazione di sostegno per quanto emerge dagli atti di causa e litisconsorte necessaria;
rilevato che va, infine, evidenziata la necessità che:
1) le parti compaiano personalmente nel corso del procedimento di mediazione;
2) vi sia un’accurata verbalizzazione da parte del mediatore delle attività svolte innanzi a sé (Tribunale di Roma ordinanza 17.12. 2015 e sentenza 29 settembre 2014) e, in particolar modo, delle ragioni del rifiuto della parte a proseguire nell’attività di mediazione (Tribunale di Roma 26.01.2016);
3) le parti abbiano ben chiara la valutazione, anche ai fini delle spese processuali, della condotta della parte ingiustificatamente assente nel procedimento di mediazione demandata, e la possibilità di utilizzo dell’articolo 116 cpc a carico della parte convocata che non partecipa senza giustificazione al procedimento di mediazione, in funzione integrativa del materiale probatorio acquisito (Tribunale di Roma 17 febbraio 2015);
4) l’attore nell’intraprendere il procedimento di mediazione individui un organismo nel cui regolamento è previsto che il mediatore possa fare la proposta anche quando le parti non gliene facciano richiesta o anche in assenza di uno o più convenuti;
P.Q.M.
· dichiara contumacia di C. A.;
visto l’art. 5, comma 2 d.lvo 28/10;
· assegna all’attore gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’avvio della procedura di mediazione in ordine alla domanda proposta;
· invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza ai sensi dell’art. 4, comma 3 d.lvo cit. e delle conseguenze processuali espressamente previste per il caso di mancata attivazione del procedimento dall’art. 5, co. 2 secondo periodo d.lvo cit.
· Rinvia per il prosieguo e per la comparizione personale delle parti ex art. 117 cpc all’udienza del 19.10.2017 h 10,00, disponendosi che, in caso di esito negativo dovrà rendersi la dichiarazione di cui all’art. 746 c.civ. e si provvederà a riconvocare il CTU perché proceda a redigere perizia integrativa nei termini di cui in premessa (salve le eventuali ed ulteriori “complicazioni” segnalate in motivazione), previo accertamento nei RR.II. dell’atto di provenienza del bene donato nel patrimonio del C. V.
Si comunichi.
Altamura,21.05.2017
Il Giudice
dott.ssa Laura Fazio