Testo integrale:
Roma, 19.2.2015
R.G. 82683 - 13 (in grado di APPELLO)
TRIBUNALE di ROMA Sez.XIII°
ORDINANZA
Il Giudice,
dott. Massimo Moriconi
letti gli atti, osserva:
Va riservato all'esito di quanto segue la decisione sulla ammissione di ulteriori mezzi istruttori (relativi alla richiesta di provare la necessità del noleggio e la conseguente fondatezza del non riconosciuto diritto al danno da c.d. fermo tecnico).
Stante il chiaro disposto di cui all’art. 345 cpc va disposto lo stralcio della nuova documentazione prodotta dall’appellante, senza che sia stata neppure dedotta la sussistenza delle circostanze che giustificano alla stregua delle suddetta norma la produzione di nuovi documenti in appello.
Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (1) le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.
Invero nel caso di specie si impone una considerazione di carattere generale.
Le compagnie di assicurazione, per quanto risulta in base alla lunga e significativa esperienza del Giudicante, tendono a NON partecipare, pur quando ritualmente convocate, in mediazione.
Si potrebbe ipotizzare che tale atteggiamento derivi:
- dalla convinzione che le possibilità conciliative delle istanze risarcitorie rivolte alle assicurazioni dai danneggiati in subiecta materia (RCA) siano state già pienamente soddisfatte dalla procedura apprestata dall’art. 145 e ss. del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 (c.d. Codice delle Assicurazioni Private), evidentemente, attesa la presenza della causa, inutilmente e senza frutto esperita;
- ovvero che tali domande incontrino difficoltà probatorie nonché di altro genere (dalla esatta ricostruzione del fatto alla individuazione di quali tabelle, tribunale di Roma, Milano, altro.. siano in concreto applicabili al danno permanente alla persona che superi il 9% e con quali importi all’interno dei ranges previsti, alla genuinità dei testimoni indicati etc.) e che pertanto sia inutile, ove convocate, aderire all'invito di partecipare all'esperimento di mediazione.
Ove mai l'esistenza di una tale scelta pregiudiziale e generalizzata non esista, non sarebbe da aggiungere altro.
In caso contrario, occorre richiamare l'attenzione dell’assicurazione appellata sulla circostanza che quand'anche (e lo si dice per pura ipotesi) solo una limitata percentuale di domande giudiziali meritasse positiva considerazione da parte delle compagnie di assicurazione, proprio in considerazione di ciò NON sarebbe giustificabile una negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione.
In particolare e specificamente allorché l’invio in mediazione sia stato effettuato da parte del Giudice, anche come in questo caso in grado di appello, ai sensi del riformato secondo comma dell’art. 5 decr.lgsl. 28/10: in tal caso infatti si tratta non più di un semplice invito bensì un ordine presidiato da sanzioni, che presuppone peraltro, il previo effettuato vaglio, l' esame e la valutazione degli atti di causa da parte del magistrato che l'ha disposto.
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per tutte le parti.
Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo
amichevole.
Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 15.3.2015, per depositare presso un organismo
di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la
domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del decr.legisl. 4.3.2010 n.28; con il vantaggio
di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art. 5 decr.lgsl. 28/'10 come modificato dal D.L. 69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere, secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.
All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 (2) e 96 III° cpc (3).
P.Q.M.
a scioglimento della riserva che precede,
- DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art. 5 comma
secondo del decr.lgsl. 28/2010, della controversia;
- INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all’art. 4, co. 3° decr.lgsl. 28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona (4), assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione; riservandosi in caso contrario di convocare le parti;
- INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, co.2° e che ai sensi dell’art. 8 dec.lgs. 28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
- VA fissato il termine di gg. 15, decorrente dal 15.3.2015, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del dec.lgs.28/10;
- RINVIA all’udienza del 3.12.2015 h.9,30 per quanto di ragione.-
Roma lì 19.2.2015
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi
(1) Viene dedotta dall’appellante la ricezione della somma pagata dall’assicurazione quale mero acconto sul dovuto e si assume la sussistenza del diritto del danneggiato al ristoro delle spese per fermo tecnico, documentato da fattura (già prodotta in primo grado).
Nel caso di specie: a) non sembra sussistere, nella domanda giudiziale di primo grado, il frazionamento del credito
su cui il GDP fonda il rigetto, quanto una usuale percezione in acconto, da parte del danneggiato, delle somme offerte stragiudizialmente dall’assicurazione b) in questo caso esiste una fattura di pagamento per un noleggio di auto sostitutiva relativa ad un numero di giorni assai contenuto c) e per contro, l’ammontare della somma offerta dall’assicurazione potrebbe essere ritenuta tale da non meritare la condanna della stessa ad ulteriori esborsi.
Questo è precisamente l’ambito della res dubia su cui mediare.
(2) Art.91 co.1° seconda parte cpc : se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92
(3) Art.96 III° cpc: in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
(4) Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell’ambito dei poteri conferitigli.