Commento:
Le parti non possono limitarsi a presenziare al primo incontro informativo previsto in mediazione, pena la improcedibilità della domanda. In tal modo si è espresso il Giudice di pace di Monza in una recente sentenza, ribadendo un principio che trova oramai conferma nella giurisprudenza di merito e secondo cui, essendo la mediazione demandata condizione di procedibilità della domanda, tale presupposto procedurale è superato solo ove le parti vadano oltre il primo incontro informativo, partecipando effettivamente in mediazione.
Mediatore Dott. Commercialista Luigi Butti
Dottore commercialista e revisore contabile, conciliatore (ante d. lgs. 28/2010) e successivamente mediatore presso l'Organismo di Mediazione della CCIA di Verona , Parma e Reggio Emilia.
Ho acquisito un’ottima esperienza nelle seguenti discipline: valutazione d’azienda, gestione d’azienda, contrattualistica, transazioni e negoziazioni.
Ritengo di diporre di ottime capacità analitiche, sintetiche e relazionali, di elevata attitudine negoziale, di notevole cultura generale