Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. /2014 R.G. promossa da:
M.F. S. S.A.S. DI F. R. & C
contro
Banca
motivi della decisione
M.F. S. S.A.S. DI F. R. & C. ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente incassate dalla Banca, e ammontanti ad euro 109.508,42, nel corso di un rapporto bancario di conto corrente acceso presso la filiale di O del predetto istituto nell’anno 2003 ed estinto nel marzo del 2014.
A sostengo di tale domanda l’attrice ha dedotto che, nel corso del rapporto di conto corrente, l’istituto di credito aveva applicato interessi passivi ultralegali e superiori al tasso soglia e comunque in condizioni di usura soggettiva del L., nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e conseguentemente hanno svolto domanda di accertamento della invalidità delle clausole contrattuali che avevano previsto i predetti tassi debitori.
L’attrice ha anche lamentato che nel corso del rapporto le erano state applicate commissioni di massimo scoperto non pattuite e costi aggiuntivi determinati da giorni valuta non specificamente pattuiti.
La convenuta si è costituita in giudizio, eccependo in via preliminare di merito la estinzione per prescrizione del credito di controparte e assumendo la infondatezza nel merito delle domande avversarie.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, va innanzitutto affermata la genericità delle doglianze attoree relative all’applicazione di interessi ultralegali, addebiti di costi in difetto di pattuizione sui giorni valuta in difetto della allegazione, rispettivamente del tasso di interesse concretamente applicato nel corso del rapporto e dei giorni valuta pattuiti.
Parimenti generico è l’assunto relativi all’applicazione di interessi debitori ultralegali e alla situazione di usura soggettiva in cui si sarebbe trovata la società attrice al momento della conclusione del contratto, in difetto, rispettivamente, della precisazione di quale sarebbe stata l’entità del tasso concretamente applicato, di quale fosse stato il tasso medio praticato per operazioni similari da assumere come riferimento per la valutazione del caso e quali le condizioni finanziarie in cui versava l’attrice, che avrebbero potuto consentire di evincere tale stato.
A giustificare il rigetto della doglianza relativa alla pretesa applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sufficiente la considerazione che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato stipulato il 27.11.2003 e quindi in data successiva al momento in cui è stata data attuazione alla delibera Cicr.
Come evidenziato dalla convenuta poi in esso era stata espressamente prevista la pari periodicità degli interessi debitori e di quelli creditori, come anche nei successi contratti ad esso collegati.
Palesemente contraddittorio risulta l’assunto attoreo relativo alla c.m.s. poiché l’attrice dopo aver sostenuto che tale non risultava essere stata pattuita ha contestato il criterio della sua quantificazione (cfr. pag. 10 atto di citazione).
In ogni caso poi la convenuta ha richiamato le evidenze contrattuali che lo smentiscono (pag. 2 dell’allegato al contratto di c/c e paf del doglio informativo prodotti rispettivamente come doc- 4 e 6).
Quanto poi alla doglianza relativa all’applicazione di interessi debitori usurari nel corso del rapporto di conto corrente anch’essa va disattesa poiché si fonda su criteri non condivisibili.
A tale riguardo, occorre innanzitutto osservare che, per il periodo precedente all’entrata in vigore della L. n. 2/09, non si condivide l’assunto teorico attoreo che ricollega il metodo di calcolo del TEG alla diretta applicazione del principio di cui all’art. 644, 4 comma cod.pen., (“…per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”), che ricomprende nel calcolo del TEG anche la CMS.
Invero, può evidenziarsi, criticamente, che tale assunto:
1) porta alla “disapplicazione’ delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’alt 2, comma 1, della legge n. 108/96, che espressamente escludono la CMS dal computo del TEG prevedendone la rilevazione separata (vedi pgf. C5 delle Istruzioni come periodicamente aggiornate sino al 2009), senza tuttavia considerare che la stessa legge 108/96, nel rimettere all’autorità amministrativa ministeriale il compito del rilevamento periodico dei tassi, esige la rilevazione comparata di “… operazioni della stessa natura”, cioè di elementi omogenei tra loro, quali non sono gli interessi e la CMS, ove concepita, secondo il modello di tecnica bancaria (ripreso poi anche da Cass. n. 870/06, che ne ha valorizzato il carattere di remunerazione per la messa disposizione dei fondi indipendente dall’effettivo prelevamento) come “…il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto del conto” (cfr. Istruzioni Banca d’Italia, nei vari aggiornamenti periodici, sub pgf. C5) e perciò fatta oggetto di autonoma rilevazione “.finalizzata all’enucleazione di una specifica soglia usuraria ad hoc, all’evidente fine di non omogeneizzare categorie di interessi pecuniari finanziariamente disomogenei (si pensi, ad es., a quelli che accedono al mutuo fondiario familiare per l’acquisto della prima casa rispetto a quelli, assai diversi financo sul piano ragionieristico, derivanti da apertura di credito in conto corrente in favore di impresa commerciale”) (cfr. Tribunale di Verona, sent. 3/10/12);
2) non tiene conto del fatto che, riconosciuta nell’art. 644 una norma penale in bianco suscettibile di eterointegrazione per la determinazione del “.limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”, sono gli stessi Decreti Ministeriali di rilevazione dei tassi usurari, emessi ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108/96 e, quindi, integrativi della stessa norma penale (cfr. art. 644, 3 comma, cod.pen.), che, “legificando” il criterio tecnico della B.I.: a) prevedono espressamente che i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata, la quale viene rilevata e pubblicata a parte, come allegato alla tabella dei tassi (cfr. art. 1, 2 comma, dei decreti); b) fanno propri i criteri illustrati dalla Banca d’Italia nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura”, che sono elaborate dall’Istituto di Vigilanza non già per ragioni interne al sistema bancario o meramente statistiche bensì proprio nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 2 della legge n. 108/96;
c) ribadiscono che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, 4 comma, della legge n. 108/96, si attengono ai criteri di calcolo delle Istruzioni della Banca d’Italia (cfr. art. 3, 2 comma, dei decreti).
Inoltre, la tesi dell’inclusione della CMS nel calcolo del TEG, si pone in aperto contrasto: a) con la ultima parte del 2 comma dell’art. 2 bis della legge n. 2/09, che, a chiusura del dibattito giurisprudenziale insorto negli anni in materia, ha previsto l’inclusione della CMS nel calcolo del TEG solo a partire dalla data dell’entrata in vigore della legge stessa, confermando per il periodo precedente la disciplina anteriormente in vigore (cfr. l’art. 2 bis, 2 comma, ultima parte, della L. 2/09, secondo cui “Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”); b) con la prima parte del 2 comma dell’art. 2 bis della legge n. 2/09, che correlativamente prevede che “Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108”).
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell’attrice in applicazione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.
In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per le fasi istruttoria e decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione a due udienze non di mero rinvio mentre nella fase decisionale le parti hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.
Infine la convenuta va condannata al pagamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato atteso che non ha partecipato al procedimento di mediazione, come risulta dal relativo verbale prodotto dalla attrice, senza mai addurre nessuna giustificazione di tale sua scelta.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande dell’attrice e per l’effetto la condanna a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro, 8.705,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Visto l’art. 8, comma 4 bis, d. lgs. 28/2010
Condanna la convenuta al pagamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 759,00.
Verona 10/03/2017