Commento:
L’omessa presentazione della domanda di mediazione entro il termine di quindici giorni concesso dal giudice in causa determina l’improcedibilità del giudizio, senza che alla parte onerata possa essere assegnato un nuovo termine per instaurare la mediazione. Lo afferma il Tribunale di Treviso nella sentenza n. 2026/2023.
Nel caso di specie per il giudice l’istanza della convenuta non può trovare accoglimento, dovendo il giudizio essere dichiarato improcedibile “in quanto il mancato rispetto del termine di quindici giorni comunque nondeve pregiudicare il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocare alcunallungamento dei tempi di definizione del giudizio, in ossequio al principio di ragionevoledurata del processo, parimenti richiamato dalla Suprema Corte”.
Infine, dichiarando improcedibile il giudizio e revocando il decreto ingiuntivo opposto, come chiarito dalle Sezioni Unitenella sentenza n. 19596/2020, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.