L’omessa mediazione colpisce la domanda sostanziale del creditore opposto

Rss feed Invia ad un amico
Avv. Simona Francesca Maria Bruzzese

Tribunale di Milano, ordinanza 13.6.2016

A cura del Mediatore Avv. Simona Francesca Maria Bruzzese da Milano.
Letto 3740 dal 21/07/2016

Commento:

Facendo applicazione del principio dell’unitarietà bifasica del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale per omesso avvio della mediazione non può che essere riferita alla domanda introduttiva del ricorso, con la conseguente estinzione dell’intero processo e l’inefficacia del decreto opposto.
Tale principio porta quindi a smentire la tesi propugnata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.24629/2015, secondo cui gli effetti dell’omesso avvio gravano sull’opponente.

Testo integrale:

aa
Chi è l'autore
Avv. Simona Francesca Maria Bruzzese Mediatore Avv. Simona Francesca Maria Bruzzese
Laureata in giurisprudenza all' Universita Cattolica di Milano nel 1988, sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1992 e all'Albo speciale della Cassazione dal 2004.
Svolgo l'attività di libera professionista presso il mio studio di Milano.
Avvalendomi anche della buona conoscenza della lingua inglese e francese, presto attività di consulenza e assistenza a società italiane con interessi all'estero e straniere con interessi in Italia.
Negli ultimi anni, quale parte di un grupp...
continua





Per noi la tutela della privacy è una cosa seria: I dati immessi non vengono usati per scopi pubblicitari, in ottemperanza al D.lgs.196/2003

I campi contrassegnato con (*) sono obbligatori

Invia