Commento:
In una vicenda condominiale il nuovo amministratore conveniva il precedente al fine di vederlo condannare, previa pronuncia di responsabilità a suo carico, al risarcimento dei danni subìti dal Condominio istante in quanto scaduta la polizza X, provvedeva, senza autorizzazione assembleare, a stipulare altra polizza assicurativa con la compagnia Y, senza ricomprendere gli eventi atmosferici.
Il precedente amm.re comunicava l'avvenuto cambio di compagnia assicurativa e polizza nel corso dell'assemblea, affermando l'identità di somme assicurate e di coperture a fronte di un premio assicurativo dimezzato. A seguito della denuncia di un sinistro (distacco dei pannelli di copertura e di coibentazione del tetto dell'edificio) la compagnia Y comunicava che non era tenuta a coprire i danni da eventi naturali ed atmosferici e i condomini dovevano provvedere a proprie spese al ristoro dei danni.
Il convenuto chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere dalla stessa manlevato, in caso di condanna al risarcimento dei danni. Con ordinanza, ritenuta la necessità di un'istruzione non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario di cognizione, e concesso termine per esperire il procedimento di mediazione.
Il giudice dichiara la procedibilità dell'azione ex art. 5 D.lgs 28/2010, essendo stato depositato agli atti il verbale negativo di mediazione. In merito all'eccezione sollevata da parte convenuta e relativa al mancato invito in mediazione delle terze compagnie assicuratrici chiamate in causa, va rilevato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12, 967/04). Pertanto, la locuzione "chi intende esercitare in giudizio un'azione" contenuta nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, deve essere interpretata come riferita esclusivamente all'attore che intenda instaurare un giudizio.
Inoltre, il rapporto contrattuale di garanzia tra convenuto e assicurazione è distinto e autonomo rispetto a quello di mandato all'assolvimento di obblighi "in materia condominiale" che intercorre tra attore e convenuto, non rientrando, il relativo oggetto (rapporti di garanzia impropria) nell'ambito delle controversie per le quali l'art. 5 D. lgs 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione.°
Il precedente amm.re comunicava l'avvenuto cambio di compagnia assicurativa e polizza nel corso dell'assemblea, affermando l'identità di somme assicurate e di coperture a fronte di un premio assicurativo dimezzato. A seguito della denuncia di un sinistro (distacco dei pannelli di copertura e di coibentazione del tetto dell'edificio) la compagnia Y comunicava che non era tenuta a coprire i danni da eventi naturali ed atmosferici e i condomini dovevano provvedere a proprie spese al ristoro dei danni.
Il convenuto chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa al fine di essere dalla stessa manlevato, in caso di condanna al risarcimento dei danni. Con ordinanza, ritenuta la necessità di un'istruzione non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario di cognizione, e concesso termine per esperire il procedimento di mediazione.
Il giudice dichiara la procedibilità dell'azione ex art. 5 D.lgs 28/2010, essendo stato depositato agli atti il verbale negativo di mediazione. In merito all'eccezione sollevata da parte convenuta e relativa al mancato invito in mediazione delle terze compagnie assicuratrici chiamate in causa, va rilevato che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (Cass. 16092/12, 967/04). Pertanto, la locuzione "chi intende esercitare in giudizio un'azione" contenuta nell'art. 5 D. Lgs. 28/2010, deve essere interpretata come riferita esclusivamente all'attore che intenda instaurare un giudizio.
Inoltre, il rapporto contrattuale di garanzia tra convenuto e assicurazione è distinto e autonomo rispetto a quello di mandato all'assolvimento di obblighi "in materia condominiale" che intercorre tra attore e convenuto, non rientrando, il relativo oggetto (rapporti di garanzia impropria) nell'ambito delle controversie per le quali l'art. 5 D. lgs 28/2010 prevede il tentativo obbligatorio di mediazione.°