L'obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo

Avv. Francesca  Caramia

Tribunale di Bari, Sez. III, 15.04.2024, sentenza n. 1472, giudice Luca Sforza

A cura del Mediatore Avv. Francesca Caramia da Bologna.
Letto 1162 dal 08/06/2025

Commento:

 
Nell’articolata sentenza (43 pagine) in materia di responsabilità medica, 5 parti in proprio ed eredi di X citavano in giudizio un Ospedale chiedendo di accertare e dichiarare la negligente, imprudente ed imperita condotta professionale dei sanitari che ebbero in cura la signora X deceduta e, per l'effetto, condannare la struttura convenuta al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione, e con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva l’Ospedale chiamando in causa i medici (3) che avevano avuto in cura la signora al fine di essere manlevato in regresso dall'eventuale accoglimento delle domande, e nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate e prive di prova, sia in ordine all'an che al quantum, con vittoria di spese e competenze di lite.
Un primo medico si costituiva chiedendo la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni. Altri due medici si costituivano eccependo l'improcedibilità e l'inammissibilità delle domande esperite nei loro confronti dall’Ospedale convenuto per mancata mediazione e anche essi chiedevano la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni. Due compagnie su tre chiamate si costituivano.
 
La domanda attorea viene ritenuta parzialmente fondata e viene rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 proposta dai terzi chiamati in quanto la giurisprudenza più recente (Trib. Mantova, ord. 14 giugno 2016; Trib. Palermo, ord. 27.02.2016; Trib. Napoli, sentenza n. 81/2023) ha stabilito che l'obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo  e di conseguenza, le domande rivolte nei confronti di questi soggetti (i terzi chiamati) non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità.
 
Il giudice adotta varie argomentazioni a supporto:
-le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità costituiscono una deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost. e non possono essere interpretate in senso estensivo;
-il dato testuale prevede che l'eccezione di improcedibilità venga sollevata dal convenuto, il destinatario della vocatio in ius da parte attrice;
- esperire, in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio, una pluralità procedimenti di mediazione, comporterebbe un inevitabile ed eccessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, incompatibile con il principio della ragionevole durata.°
 
 
Si veda
https://www.cfnews.it/diritto/chiamata-di-terzo-in-causa-e-mediazione/

Testo integrale:

Allegati:

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Chi è l'autore
Avv. Francesca  Caramia Mediatore Avv. Francesca Caramia
Ho conseguito la laurea con lode presso La Sapienza di Roma nel 2003; ho dedicato i primi anni della mia formazione al lungo e faticoso percorso notarile ed ora vivo a Bologna, dove esercito la professione di Avvocato dal 2014.
Il mio interesse verso le tecniche di comunicazione e di gestione dei conflitti mi ha avvicinato allo studio della mediazione; istituto in cui credo fermamente perché ritengo che un accordo condiviso dalle Parti rappresenti la migliore soluzione ad ogni problema.