Commento:
La controversia condominiale aveva ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare e il Condominio resisteva eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda e contestandone nel merito la fondatezza. Parte convenuta inoltre preliminarmente eccepva l'inammissibilità dell'impugnazione per decorso del termine ex art. 1137 cod. civ. in conseguenza dell'asimmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto introduttivo del presente giudizio. Tale eccezione viene ritenuta fondata dal Tribunale.
L'istanza di mediazione era chiaramente riferita alle sole delibere di "approvazione bilancio consuntivo 2019 e consuntivo 2020" che venivano genericamente contestate "per attribuzione somme non dovute dall'istante". L'impugnazione giudiziale è stata invece indistintamente estesa a tutte le delibere - adottate nell'assemblea in oggetto - sulla base di un diverso vizio formale attinente allo svolgimento della riunione in modalità di videoconferenza. L’impugnazione viene fondata, oltre che sull'attribuzione di somme non dovute (perché afferenti a spese individuali), anche sulla mancata contabilizzazione di pagamenti afferenti a precedenti esercizi.
Richiamando Trib. Roma sentenza 11.1.2022, n. 259, l'applicazione dell’art. 4, comma 2, Dlgs. 28/2020 impone, una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali; diversamente, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità, per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore.
La predetta norma richiede che la domanda di mediazione indichi le "ragioni della pretesa", espressione che deve essere intesa nel senso della sufficienza dell’allegazione di una situazione di fatto latamente ingiusta per la quale si prospetti una futura, possibile azione di merito, non risultando necessario inquadrare giuridicamente il fatto, atteso che l'istanza di mediazione, diversamente da quanto previsto per l’atto di citazione e il ricorso, ex artt. 163 e 414 c.p.c., non deve contenere anche l'indicazione degli "elementi di diritto" della pretesa vantata.
Gli accadimenti narrati nella domanda di mediazione, affinché possa essere soddisfatta la condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti, "simmetrici" a quelli che saranno poi esposti in fase processuale e nel caso di specie tale corrispondenza non è stata riscontrata. Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sula procedibilità. °
Si veda
https://www.altalex.com/documents/2023/08/24/formalismi-minimo-mediazione-condizione-procedibilita
Mediatore Avv. Caterina Mancuso
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2017, presente nelle liste del Gratuito patrocinio e nelle liste dei difensori d'Ufficio, svolgo la mia attività sia nel campo civile che penale, giudiziale e stragiudiziale, con particolare attenzione ai contratti bancari, successioni ereditarie, risarcimento danni e condominio.
Sono dinamica e versatile, con una forte predisposizione all'ascolto e al dialogo che considero " ago e filo" di ogni relazione.
Attitudine, che mi ha avvicinata al ...
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