Commento:
In questa vicenda processuale parte ricorrente adiva il Tribunale di Rovigo chiedendo:
- l’accertamento della sussistenza del suo diritto di possesso dovuto alla servitù di passaggio sul fondo del vicino
- la reintegra del possesso
- il risarcimento del danno subito
- la condanna del resistente al pagamento delle spese legali.
Nel merito, i ricorrenti lamentavano di non poter più agevolmente esercitare il diritto di passaggio su un fondo di proprietà del resistente da quando lo stesso aveva spostato una recinzione che, di fatto, limitava il passaggio.
Il resistente, costituendosi, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’azione di spoglio in quanto introdotta oltre il termine di 1 anno previsto ex art. 1168 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio, non concordavano sulla data dell’avvenuto spostamento della recinzione: per i ricorrenti avvenuto in settembre 2023, per i resistenti fin da giugno dello stesso anno.
Visto che il ricorso era stato depositato in data 2 luglio 2024, sarebbe stato determinate, in effetti, accertare a che data far risalire lo spoglio.
Terminata l’istruttoria, il giudice Pier Francesco Bazzega, si esprimeva in sentenza in tal senso:
Il resistente, costituendosi, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’azione di spoglio in quanto introdotta oltre il termine di 1 anno previsto ex art. 1168 c.c.
Le parti, nel corso del giudizio, non concordavano sulla data dell’avvenuto spostamento della recinzione: per i ricorrenti avvenuto in settembre 2023, per i resistenti fin da giugno dello stesso anno.
Visto che il ricorso era stato depositato in data 2 luglio 2024, sarebbe stato determinate, in effetti, accertare a che data far risalire lo spoglio.
Terminata l’istruttoria, il giudice Pier Francesco Bazzega, si esprimeva in sentenza in tal senso:
- assodava il fatto che vi fosse, in effetti, uno ius possesionis in capo al ricorrente
- accertava che l’avanzamento della recinzione ad opera del proprietario del fondo avesse determinato uno spoglio parziale del diritto di parte ricorrente
- appurava che lo spoglio fosse avvenuto nel mese di giugno
- rigettava l’eccezione di decadenza dall’esercizio dell’azione di spoglio.
Quest’ultimo aspetto è quello che ora ci interessa di più analizzare.
Il resistente aveva basato l’eccezione sul fatto che, essendo il supposto spoglio avvenuto nel mese di giugno 2023, il ricorso depositato in data 2 luglio 2024 da parte del ricorrente fosse tardivo e dunque l’azione di reintegra dovesse essere rigettata.
Il Tribunale di Rovigo, invece, precisava come il termine decadenziale di 1 anno, previsto dall’art. 1168 c.c., fosse salvo in quanto il ricorrente, in data 29 marzo 2024, lo aveva di fatto sospeso, introducendo istanza di mediazione che poi non aveva portato ad un accordo.
Il Giudice Bazzega precisava come l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 prevedeva che l’instaurazione della domanda di mediazione avesse gli stessi effetti della domanda giudiziale in termini di decadenza e prescrizione dei diritti di azione. Illustrava inoltre il giudice come detta disposizione potesse ritenersi operante non solo nei casi di mediazione obbligatoria, bensì anche nelle mediazioni facoltative. La sua tesi veniva anche confermata dal novellato art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 laddove disciplina il procedimento di mediazione in via unitaria per ogni forma di mediazione, sia obbligatoria che facoltativa.
Dalla data di comunicazione dell’istanza di mediazione alla controparte, resistente in giudizio, il termine di decadenza annuale veniva dunque sospeso per tutta la durata della procedura, fino quindi al deposito del verbale negativo presso l’organismo di mediazione.
Alla luce di quanto motivato in sentenza, il Tribunale di Rovigo
Il resistente aveva basato l’eccezione sul fatto che, essendo il supposto spoglio avvenuto nel mese di giugno 2023, il ricorso depositato in data 2 luglio 2024 da parte del ricorrente fosse tardivo e dunque l’azione di reintegra dovesse essere rigettata.
Il Tribunale di Rovigo, invece, precisava come il termine decadenziale di 1 anno, previsto dall’art. 1168 c.c., fosse salvo in quanto il ricorrente, in data 29 marzo 2024, lo aveva di fatto sospeso, introducendo istanza di mediazione che poi non aveva portato ad un accordo.
Il Giudice Bazzega precisava come l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 prevedeva che l’instaurazione della domanda di mediazione avesse gli stessi effetti della domanda giudiziale in termini di decadenza e prescrizione dei diritti di azione. Illustrava inoltre il giudice come detta disposizione potesse ritenersi operante non solo nei casi di mediazione obbligatoria, bensì anche nelle mediazioni facoltative. La sua tesi veniva anche confermata dal novellato art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 laddove disciplina il procedimento di mediazione in via unitaria per ogni forma di mediazione, sia obbligatoria che facoltativa.
Dalla data di comunicazione dell’istanza di mediazione alla controparte, resistente in giudizio, il termine di decadenza annuale veniva dunque sospeso per tutta la durata della procedura, fino quindi al deposito del verbale negativo presso l’organismo di mediazione.
Alla luce di quanto motivato in sentenza, il Tribunale di Rovigo
- accoglieva dunque la domanda principale del ricorrente, ordinando al resistente di reintegrare i ricorrenti nel possesso del passaggio, mediante riposizionamento della recinzione laddove era prima del giugno 2023
- rigettava la domanda di risarcimento del danno in quanto non provato in giudizio
- compensava le spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale del ricorrente.^