Commento:
L'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione, per produrre sulla prescrizione e la decadenza gli effetti della domanda giudiziale, incombe sulla parte che l'ha presentata.
La domanda deve pertanto essere spedita nei termini di cui all'art. 1137 c.c. - trenta giorni, decorrenti dalla data di svolgimento dell'assemblea per i condomini presenti e dalla data di comunicazione del verbale per quelli assenti in modo da rispettare il termine di decadenza ivi previsto.
Superati i 30 giorni, l'impugnazione giudiziale è da considerarsi inammissibile, stante la natura di condizione di procedibilità del procedimento di mediazione in materia condominiale, con il rischio concreto di dovere anche corrispondere al condominio le spese legali per la costituzione in giudizio.
Nel caso di specie il verbale della delibera assembleare del 24.01.2020 era stato consegnato all'attore, direttamente a mani, in data 29.01.2020 e l'istanza di mediazione era stata depositata presso l'organismo in data 27.02.2020 (dunque tempestivamente) la comunicazione all'amministratore dell'avvenuto deposito dell'istanza di mediazione si era perfezionata soltanto in data 02.03.2020 (dunque tardivamente).°
https://www.condominioweb.com/istanza-di-mediazione-da-maneggiare-con-cura.19099