Commento:
"La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico".
Con ordinanza n. 31209 21 ottobre 2022 la Cassazione ha dunque escluso l'obbligo mediazione rispetto ad una controversia connessa ad una fideiussione a garanzia di un mutuo bancario, in quanto, riguardando una fideiussione su mutuo, non rientra nella materia prettamente bancaria e quindi non è soggetta all'obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Il riferimento è infatti a controversie "in materia di contratti bancari o finanziari", che attengono al rapporto contrattuale principale fra banca e cliente, ma non anche quelle relative alle obbligazioni di garanzia.
Tale pronuncia conferma i precedenti orientamenti della stessa Cassazione, con i quali è stata data una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di contratti bancari e finanziari per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione; si è sostenuto che la norma che richiede la mediazione come requisito per la procedibilità dei contratti bancari e finanziari fa riferimento alla regolamentazione dei contratti bancari nel codice civile e nel testo unico bancario, così come alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinati dal testo unico finanziario.
Per fare un esempio, non è soggetta alla mediazione obbligatoria la controversia riguardante il pagamento di un assegno bancario a una persona diversa dall'effettivo beneficiario, poiché si tratta di una situazione che non rientra nell'ambito dei contratti bancari.
Infatti, l'assegno è considerato un servizio di pagamento ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, per cui non è rilevante la natura "bancaria" del soggetto che presta il servizio, e anche se convenzione di assegno può essere inclusa in un contratto bancario, mantiene sempre la propria autonomia".