Commento:
La controversia ha ad oggetto il trasferimento della proprietà di un immobile con provvedimento sostitutivo di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti in esecuzione di una scrittura privata di interposizione reale di persona, in cui la signora X si obbligava a trasferire la piena proprietà dell'immobile Z al signor Y a sua semplice richiesta, senza aver diritto ad alcun compenso, in quanto il prezzo del trasferimento è compensato con il diritto del signor Y al rimborso della somma fornita per l'acquisto della porzione immobiliare (...)"
Nel frattempo, X e Y si erano separati e la sig.ra X non aveva dato seguito all’impegno. Y agiva in giudizio per ottenere una sentenza costituiva, produttiva degli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. Parte resistente sig.ra X disconosceva la conformità della copia prodotta rispetto all'originale, nonché l'autenticità della sottoscrizione. Il Tribunale ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio del consulente grafologo che stabiliva l’autenticità della sottoscrizione.
Le domande attoree proposte dal sig. Y vengono ritenute fondate. Va dato atto che prima della causa era stato attivato procedimento di mediazione, non obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, dlgs. n. 28/2010, in quanto l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha natura reale, bensì personale (cfr. Cass. n. 1233 del 27.01.2012) - conclusosi con esito negativo.
Il tribunale riconosce che la scrittura privata ha forza di legge fra le parti (all’epoca coniugi) e che l’accordo contrattuale di carattere atipico e non simulato, contratto unicamente bilaterale, è idoneo ai fini della prova scritta dell'interposizione reale verificatasi e dotato di efficacia tra l'interponente e l'interposto. Il soggetto interposto, d'accordo con il soggetto interponente, conclude il contratto direttamente ed in nome proprio con il terzo, acquistando effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente (cfr. Cass. n. 5457 del 14.03.2006 e Cass. n. 6451 del 18.05.2000).
Il tribunale emette sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso tra le parti e condanna la convenuta al rimorso delle spese legali ivi inclusa le spese di mediazione (volontaria) e della ctu, oltre ad una somma equitativamente determinata.°
Nel frattempo, X e Y si erano separati e la sig.ra X non aveva dato seguito all’impegno. Y agiva in giudizio per ottenere una sentenza costituiva, produttiva degli effetti del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. Parte resistente sig.ra X disconosceva la conformità della copia prodotta rispetto all'originale, nonché l'autenticità della sottoscrizione. Il Tribunale ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio del consulente grafologo che stabiliva l’autenticità della sottoscrizione.
Le domande attoree proposte dal sig. Y vengono ritenute fondate. Va dato atto che prima della causa era stato attivato procedimento di mediazione, non obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, dlgs. n. 28/2010, in quanto l'azione diretta all'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione di trasferire la proprietà di un immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c., non ha natura reale, bensì personale (cfr. Cass. n. 1233 del 27.01.2012) - conclusosi con esito negativo.
Il tribunale riconosce che la scrittura privata ha forza di legge fra le parti (all’epoca coniugi) e che l’accordo contrattuale di carattere atipico e non simulato, contratto unicamente bilaterale, è idoneo ai fini della prova scritta dell'interposizione reale verificatasi e dotato di efficacia tra l'interponente e l'interposto. Il soggetto interposto, d'accordo con il soggetto interponente, conclude il contratto direttamente ed in nome proprio con il terzo, acquistando effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente (cfr. Cass. n. 5457 del 14.03.2006 e Cass. n. 6451 del 18.05.2000).
Il tribunale emette sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso tra le parti e condanna la convenuta al rimorso delle spese legali ivi inclusa le spese di mediazione (volontaria) e della ctu, oltre ad una somma equitativamente determinata.°