Commento:
Nel 2015 X (marito) alienava alla Y (moglie) le quote (pari ad un terzo indiviso) di sua proprietà di alcuni immobili. La società W srl, creditrice del marito per somme stabilite da un lodo arbitrale (a cui era seguito un procedimento per l’esecuzione del lodo) agiva in giudizio contro entrambi i coniugi in quanto aveva ricevuto pregiudizio dall’atto dispositivo in questione. La società aveva chiesto al Tribunale di Venezia che la predetta compravendita fosse dichiarata nulla in quanto illecita o simulata e, in subordine, che il medesimo negozio, previa declaratoria della nullità o simulazione quanto al prezzo, fosse dichiarato privo di effetti nei confronti dell'attrice W srl ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. La decisione veniva appellata avanti alla Corte d’appello di Venezia e l’appello veniva respinto. Il giudice di merito respingeva inoltre l’eccezione di improcedibilità, non rientrando l'azione di simulazione avente ad oggetto una compravendita immobiliare tra i procedimenti di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010. Nel merito confermava la decisione di primo grado in punto di sussistenza di gravi indizi, precisi e concordanti, idonei a ritenere provata la simulazione della vendita tra i coniugi (nella specie, fra le altre cose, il pagamento sarebbe avvenuto in 10 anni e la moglie Y non aveva capacità reddituale).
Avverso tale sentenza i coniugi ricorrono in Cassazione con sei motivi. Con il primo motivo si denuncia la "violazione o falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, anche in relazione all'art. 163 c.p.c. ed all'art. 12 Preleggi (mancato assolvimento della condizione di procedibilita consistente nel previo esercizio della procedura di mediazione obbligatoria di Legge").
La Corte rileva che la norma evocata impone il tentativo di conciliazione, fra le altre, per le controversie in materia di diritti reali; come correttamente colto della sentenza impugnata, qui si tratta di tutt'altra materia, non vertendosi sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali.
In tema di azione revocatoria non vertendo la predetta azione sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.Igs. n. 28 del 2010 (Cass. n. 25855 del 2021).
Tale principio ben può trovare applicazione nei confronti dell'azione di simulazione assoluta proposta avendo quest'ultima natura personale e la finalità di accertare l'inefficacia dell'atto dispositivo patrimoniale del debitore nei confronti del terzo creditore, facendo prevalere la realtà, ossia la reale volontà delle parti, sull'apparenza. La corte rigetta tutti i motivi di ricorso e condanna i ricorrenti alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13 dpr 115/2002. °
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda. La decisione veniva appellata avanti alla Corte d’appello di Venezia e l’appello veniva respinto. Il giudice di merito respingeva inoltre l’eccezione di improcedibilità, non rientrando l'azione di simulazione avente ad oggetto una compravendita immobiliare tra i procedimenti di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010. Nel merito confermava la decisione di primo grado in punto di sussistenza di gravi indizi, precisi e concordanti, idonei a ritenere provata la simulazione della vendita tra i coniugi (nella specie, fra le altre cose, il pagamento sarebbe avvenuto in 10 anni e la moglie Y non aveva capacità reddituale).
Avverso tale sentenza i coniugi ricorrono in Cassazione con sei motivi. Con il primo motivo si denuncia la "violazione o falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, anche in relazione all'art. 163 c.p.c. ed all'art. 12 Preleggi (mancato assolvimento della condizione di procedibilita consistente nel previo esercizio della procedura di mediazione obbligatoria di Legge").
La Corte rileva che la norma evocata impone il tentativo di conciliazione, fra le altre, per le controversie in materia di diritti reali; come correttamente colto della sentenza impugnata, qui si tratta di tutt'altra materia, non vertendosi sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali.
In tema di azione revocatoria non vertendo la predetta azione sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.Igs. n. 28 del 2010 (Cass. n. 25855 del 2021).
Tale principio ben può trovare applicazione nei confronti dell'azione di simulazione assoluta proposta avendo quest'ultima natura personale e la finalità di accertare l'inefficacia dell'atto dispositivo patrimoniale del debitore nei confronti del terzo creditore, facendo prevalere la realtà, ossia la reale volontà delle parti, sull'apparenza. La corte rigetta tutti i motivi di ricorso e condanna i ricorrenti alle spese e all’ulteriore importo ex art. 13 dpr 115/2002. °
https://news.avvocatoandreani.it/articoli/azione-simulazione-assoluta-mediazione-obbligatoria-108260.html