L’avvocato non può sostituire la parte in mediazione

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Dott. Commercialista Valeria Emma Ornaghi

Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 17.01.2017

A cura del Mediatore Dott. Commercialista Valeria Emma Ornaghi da Milano.
Letto 3892 dal 21/02/2017

Commento:

Nella mediazione delegata è necessaria la presenza personale della parte oltre che dell’avvocato, il quale non può sostituire il cliente.
Nel caso della mediazione esperita dal solo legale e quindi in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento, non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui all’odierna udienza,
letti gli atti e verbali di causa,
ritenuto le disposizioni di cui all’art.8 del D.Lgs. n. 28/2010 (come modificato dalla legge n.98/2013), lette alla luce del contesto europeo nel quale si collocano (cfr. in particolare, direttiva comunitaria 2008/52/CE) impongono di ritenere che l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un di lei delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale delegato della parte;
rilevato che la norma dell’art.5 comma 1- bis, D.Lgs. n.28/2010, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art.6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizione che regolano il suo corretto espletamento;
ritenuto, dunque, che non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea, non essendo praticabile, per converso, l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della procedura di mediazione, essendo questa già stata definita.
PQM
Rinvia per la discussione all’udienza del 17.02.2017, ore 10.00.
Si comunichi.
Aversa, 27.01.2017                                                                         
Il Giudice
dott.ssa Monica Marrazzo.

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Chi è l'autore
Dott. Commercialista Valeria Emma Ornaghi Mediatore Dott. Commercialista Valeria Emma Ornaghi
Propria attività di consulenza fiscale e societaria. Collaborazione con diversi studi di dottori commercialisti in Milano per la redazione di contenziosi e perizie e pareri. Da oltre 10 anni svolge inoltre l’attività di Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Milano e professionista delegato alle vendite immobiliari.
Abilitazioni
2011: Mediatore ai sensi del D.Lgs. 28/10.
2010: Professionista delegato alle vendite del Tribunale di Milano
2004: CTU del Tribunale di Milano. Specializzazio...
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