Testo integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nella persona del Giudice Monocratico dott. Maurizio Spezzaferri, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1098 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto "Divisione di beni caduti in successione", riservata in decisione ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 17-42024 mediante concessione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c. e promossa
DA
(...), elett.te dom.to in Napoli al (...) presso lo studio dell'Avv. (...) nonché Avv. (...), dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione;
(...), tutti nella qualità di eredi della sig.ra (...) ed elettivamente domiciliati in Grumo Nevano (NA) alla (...) presso lo studio dell'Avv. (...) del Foro di Napoli Nord, dalla quale sono rapp.ti e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce alla memoria difensiva di costituzione;
(...) tutti rapp.ti e difesi, giusta procura ex art. 83 c.p.c.. in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti (...), elett.te dom.ti in Cardito al (...) presso lo studio dell'Avv. (...);
E
(...), nella qualità di coniuge superstite, successore universale
della defunta sig.ra (...) nella qualità di figlia, successore universale della defunta sig.ra (...), nella qualità di figlio,
successore universale della defunta sig.ra (...), tutti rapp.ti e difesi, giusta procura ex art. 83 c.p.c., allegata alla comparsa di intervento adesivo dipendente dall'Avv. (...) e presso la stessa procuratrice elett.te dom.ti in Casandrino (Na) alla (...);
INTERVENTORI CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 17-4-2024 a cui si fa espresso rinvio che di seguito si riporta in stralcio:
" ...l'Avv. (...) anche per delega della collega Avv. (...) per gli eredi (...) ed altri e dell'avv. (...) per gli attori che si riporta ai propri atti nonché alla richiesta di revoca del provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni... Si oppone e chiede dichiararsi irritualità del deposito delle memorie e comparsa di parte resistente in quanto non autorizzata. In ordine alla legittimità della mediazione si rinvia alla richiesta in atti e pertanto alla sussistenza della competenza territoriale per avere l'organismo sede anche a Marano di Napoli rientrante nel comprensorio del Tribunale di Napoli Nord e per la mancata eccezione di tale incompetenza in sede di mediazione. In ordine invece alla posizione degli occupanti gli immobili, dalla documentazione agli atti di parte resistente sussiste un contratto locativo con la de cuius; pertanto vi è riconoscimento della qualità di eredi degli stessi.
In ordine alla posizione della Avv. (...) in sede di mediazione era stata depositata la procura speciale per la rappresentanza dei suoi clienti e quindi non sussiste nulla della procedura.
Si chiede, pertanto, considerate che le relazioni agli atti sono contrastanti nominarsi ctu che alla luce anche della recente normativa per la regolarizzazione degli abusi edilizi che potrà verificare la divisibilità degli immobili. Si insiste comunque nella concessione delle chiavi degli immobili
stante la qualità di erede dell'attore e dei resistenti rappresentati dall'Avv. (...). Si chiede rinvio per nomina di ctu... L'Avv. (...) conclude come da atti sopra indicati e chiede il rigetto dell'eccezione di improcedibilità con prosecuzione del giudizio. Chiede per gli attori e per le parti in delega, in caso di riserva in decisione ex art. 190 c.p.c. la concessione di termini abbreviati per il deposito di scritti conclusionali.;"
Per gli eredi (...) gli avvocati (...), "...i quali si riportano ai propri atti di causa e ne chiedono integrale accoglimento.
Insistono per il rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e non accettano il contraddittorio sulle eccezioni solo oggi rilevate in questa sede e sulle richieste avanzate ex novo.";
(...)
Per i sig.ri (...) e (...) quali eredi della sig.ra (...), l'Avv. (...)"...si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adevrso prodotto, dedotto ed eccepito e ne chiede il rigetto con le conseguenze di legge. Non accetta il contraddittorio sulle eccezioni solo oggi sollevate da parte attrice in questa sede e sulla domande formulate. L'avv. (...) si oppongono alla concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c. e chiede decidersi la causa come in atti."
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Mediante atto di citazione ritualmente notificato l'attore (...) citava in giudizio i convenuti sopra indicati (rectius: (...) (...); (...) e, sulla premessa di essere erede legittimo della sig.ra (...), richiedeva dichiararsi aperta la relativa successione con nomina di ctu al fine di procedere alla valutazione e stima delle unità immobiliari analiticamente descritte in citazione, site in Frattamaggiore alla (...), con obbligo di rendiconto della gestione dei beni dal giorno del decesso della de cuis e individuazione delle quote ereditari di ciascuno erede, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli di trascrizione della emananda sentenza. Instaurato il contraddittorio per l'udienza del 3-7-2023, si costituivano tempestivamente, mediante memoria del 9-6-2023, quali eredi della sig.ra (...) e (...) che, nell'eccepire di non aver mai ricevuto alcun invito in sede di mediazione ex lege, richiedevano l'accertamento dei propri diritti ereditari sul compendio immobiliare sopra indicato con relativa divisione a mezzo di CTU tecnica.
Mediante comparsa di costituzione del 30-6-2023, si costituivano gli ulteriori convenuti (...) i quali, nella medesima qualità, eccepivano l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione nonché l'inammissibilità della domanda di scioglimento della divisione in quanto l'immobile sito in Frattamaggiore sopra indicato presenta abusi edilizi non sanati e, nel merito, richiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto con nomina di CTU per confermare la presenza degli allegati abusi edilizi e, in via subordinata, riconoscere il legittimo diritto ereditario dei comparenti con dichiarazione di apertura della successione con divisione della massa ereditaria indivisa e rigetto della domanda di
rendicontazione dei detti beni dal giorno del decesso della de cuis.
Alla citata udienza del 3-7-2023, le parti si riportavano alle relative eccezioni e deduzioni e, in particolare, l'avv. (...) per i convenuti (...) + 3, richiedeva la "sospensione" del giudizio per l'esperimento della mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 e a tale istanza si associava la difesa di parte attrice.
Senonché i procuratori presenti richiedevano rinvio in prosieguo "prima udienza" al fine di verificare la possibilità di definire bonariamente la vertenza. La causa veniva pertanto rinviata all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 18-10-2023.
Fallite le trattative sopra indicate, mediante ordinanza del 20-10-2023, rilevato come la presente controversia, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, rientrasse in ragione dell'oggetto tra quelle per le quali era previsto a pena di improcedibilità l'esperimento del procedimento di mediazione o degli analoghi procedimenti di cui all'art. 5 richiamato (materia di divisione e successioni ereditarie) e a fronte delle eccezioni formulate dai convenuti sopra indicati, si assegna alle parti interessate il termine di giorni 15 per introdurre il procedimento di mediazione con rinvio della causa per l'eventuale proseguimento all'udienza del 7-2-2024 a trattazione scritta. Mediante comparsa di intervento depositata in data 4-2-2024, si costituiva l'Avv. (...) per i sigg.ri (...), quali eredi e successori universali della convenuta (...), deceduta in data 7-1-2024, come da certificazione di morte allegata, i quali, eccepivano l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione facendo propria l'eccezione preliminare sollevata dai convenuti (...) + altri nonché l'inammissibilità della domanda per impossibilità assoluta dell'oggetto con conseguente rigetto della domanda divisionale e nomina di CTU per le conseguenziali e necessarie verifiche tecniche.
Mediante ordinanza dell'8-2-2024, a fronte delle note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies cpc e precisazione delle conclusioni all'udienza del 17-4-2024 per lo scrutinio delle eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione proposte dai convenuti e dagli interventori nonché per la verifica in contraddittorio della questione rilevata d'ufficio di incompetenza ex art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 dell'organismo di mediazione interessato.
Così sulla scorta delle conclusioni sopra indicate e rigettata la richiesta di revoca della citata ordinanza dell'8-2-2024 di rinvio per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione ex art. 190 cpc con concessione di termini ridotti (20 gg + 20 gg) per il deposito di scritti conclusionali sulla scorta di quanto indicato dalle parti. 2. Le domande attoree, a cui aveva aderito parte convenuta (...) + altri (difesi dall'avv. (...)), va dichiarata improcedibile in accoglimento delle eccezioni dei convenuti (...) + altri e degli interventori.
- Premesso che l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 individua expressis verbis il previo procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità di domande giudiziali aventi ad oggetto controversie in materia di successione e divisione, quali sono quelle che rilevano nel caso qui in esame, va evidenziato che le parti interessate, alle quali era stato assegnato il termine per proporre domanda di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 mediante ordinanza del 20-102023, non hanno esperito l'obbligatorio tentativo della media-conciliazione nelle forme indicate e imposte dalla legge in relazione alla domanda di divisione.
- Preliminarmente occorre trattare la questione rilevata d'ufficio mediante ordinanza dell'8-2- 2024 in ordine alla incompetenza dell'organismo adito. Ebbene, seppure è noto che l'art. 4 D.Lgs.
n. 28 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni prevede che la domanda di mediazione vada
presentata mediante il deposito dell'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, deve dirsi come parte attrice abbia provato che l'Organismo scelto dalle parti, ossia (...) avesse sede secondaria in Marano di Napoli, comune che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Napoli Nord, come da documentazione allegata all'istanza del 13-2-2024. Nel prendere atto quanto sopra, la domanda divisionale proposta delle parti interessate è comunque improcedibile a fronte delle eccezioni formulate dagli ulteriori convenuti all'atto della istaurazione del giudizio e a seguito del termine concesso in corso di giudizio per l'instaurazione della procedura. 2.3. Nel richiamare le posizioni delle parti, come
sopra già riassunte, deve dirsi che i convenuti (...), difesi dagli avv.ti (...) avevano eccepito il mancato esperimento della procedura di mediazione, come anche i convenuti (...), difesi dall'Avv. (...), nelle rispettive comparse di costituzione.
A fronte di ciò, come anticipato, alla prima udienza del 3-7-2023 parte attrice e i convenuti (...) richiedevano (impropriamente indicato come "sospensione del giudizio") termine per l'esperimento del tentativo di mediazione e questo GI mediante successiva ordinanza del 20-10- 2023, rilevando la mancata attivazione della procedura di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2020, assegnava alle parti interessate il chiesto termine. Parte attrice, a fronte di tale provvedimento, depositava in data 6-2-2024, il verbale di mediazione con esito negativo del 20-12- 2023 rispetto al quale gli ulteriori convenuti e la parte interventrice eccepivano nuovamente l'improcedibilità.
In particolare, nella comparsa conclusionale del 2-5-2024, i convenuti (...) + 4, difesi dagli avv.ti (...), tra l'altro, deducevano, oltre all'irritualità della procedura telematica seguita dal mediatore, quanto segue: "...Del resto, come già ampiamente spiegato nella precedente comparsa conclusionale, altri dubbi sulla validità dell'intera procedura di mediazione sovvengono per aver altresì la mediatrice consentito (verbalizzandola) la partecipazione dell'Avv. (...), sia nella qualità di delegata che di procuratore dei propri assistiti sig. (...) e (...) invalidandone la partecipazione. (cfr. pagg 2 e 3 della indicata comparsa).
Allo stesso modo, la difesa degli intervenuti eredi (...) deduceva, tra l'altro, come fosse stata violata la "...prescrizione dell'obbligatorietà della presenza a tutti gli incontri di mediazione di tutte le parti con i rispettivi Avvocati; nel caso di specie, risulta constatata l'assenza di alcune parti, non potendosi riconoscere alcun valore alla asserita procura conferita all'Avv. (...) dai suoi assistiti nell'interesse dei quali si legge essere intervenuta quale legale e procuratore." (cfr. comparsa conclusionale del 35-2024).
A fronte di ciò, non vi è stata alcuna presa posizione sulla questione da parte dei convenuti difesi dall'Avv. (...).
- Tanto premesso era stata già indicata dallo scrivente, mediante ordinanza del 20-10-2024, la necessità che la parte interessata promuovesse la procedura di mediazione nelle forme di legge. Senonché il verbale di mediazione del 20-12-2023 risulta affetto da nullità e tale situazione porta alla dichiarazione di improcedibilità delle domande di divisione formulate da parte attrice con adesione di parte convenuta (...) + 4, difesi dall'avv. (...) per i motivi che seguono.
- Il mediatore, nel citato verbale, riporta la presenza, tra l'altro, dell'Avv. (...) sia n.q. di legale che di rappresentante dei propri assistiti, come da procura allegata, denominata "procura speciale e sostanziale a mediare".
In forza di tale atto i sigg.ri (...) avrebbero procura speciale all'Avv. (...) per la loro partecipazione al procedimento di mediazione presso l'Organismo di Mediazione (...).
Di contro tale procura risulta essere firmata dai predetti convenuti (...) con firma digitale di altro difensore (Avv. (...)) e comunque non da parte di altro pubblico Ufficiale abilitato in tale senso, ossia un Notaio. Come affermato dalla Corte di Cassazione "In materia di mediazione obbligatoria, davanti al mediatore è necessaria la comparizione "personale" delle parti, assistite dal difensore. Tuttavia, la parte ben può decidere di farsi sostituire da un proprio "rappresentante sostanziale", eventualmente anche dallo stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di "apposita procura sostanziale". Non basta, dunque, la comune procura processuale autentica dall'avvocato medesimo. Inoltre, la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata già al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre. A queste conclusioni in merito alla condizione di procedibilità posta dal tentativo di mediazione obbligatoria, previsto dal Dlgs 28/2010, affrontando per la prima volta la questione, è giunta la Cassazione pronunciandosi su un Contenzioso tra proprietario di un immobile e affittuario in cui era mancata la partecipazione personale delle parti" (cfr. Cass Ci. 27- 3-2019 n. 8473 conf. Cass. 20643/2023). Si è infatti osservato che l'art. 8, "dedicato al
procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati." "La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato".
Allo stesso tempo ha precisato che "la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri... Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato
neppure se il potere è conferito allo stesso professionista".
Dalla disamina delle sentenze della Suprema Corte richiamate non si evincono quindi espressi limiti alla scelta della parte di conferire ad un soggetto terzo munito di idonei poteri rappresentativi sul piano sostanziale e a conoscenza dei fatti.
Ne deriva che, nel caso di specie, la mancata partecipazione personale, ovvero a mezzo di soggetto munito di procura speciale, ha determinato il non avveramento della condizione di procedibilità, in quanto l'onere di attivare il tentativo di mediazione deve necessariamente ricomprendere anche quello di partecipare al relativo procedimento, adeguatamente presenziando al primo incontro.
L'omessa comparizione personale dei convenuti aderenti alla domanda di divisione innanzi al mediatore si ripercuote a proprio danno in termini di improcedibilità della domanda dal medesimo originariamente veicolata nel presente procedimento.
La mancata partecipazione personale dei soggetti rappresentati dall'avvocato xxx, in assenza di opposizione di parte attrice alla chiusura della mediazione con richiesta formale di ulteriore termine per consentire la presenza delle parti idoneamente rappresentate, determina, a parere dello scrivente, il fallimento del tentativo di mediazione sulla scorta del termine già assegnato dallo scrivente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, mediante la più volte citata ordinanza del 20-10-2023.
Si richiama anche un recente orientamento della Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza sez. II, 29/09/2020, n.3227) secondo il quale "La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'Avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. In definitiva, nel procedimento di mediazione obbligatoria, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una od entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre." 2.6. In conclusione, alla luce dei principi qui enunciati, la mancata comparizione degli interessati innanzi al mediatore, con il relativo rappresentante o con un procuratore speciale e l'assenza di tempestiva richiesta di rimessione in termini per riattivare correttamente il procedimento, si ripercuotono in termini d'improcedibilità della domanda, come esperita dagli attori con condivisione dei convenuti suddetti.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, tenuto conto dei recenti sopravvenuti arresti giurisprudenziali e del pregresso contrasto giurisprudenziale e dei dubbi interpretativi che lo accompagnavano, si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione. In ogni caso deve anche dirsi che i convenuti (...) + altri e la parte intervenuta, anche se hanno dedotto la mancata di partecipazione dei convenuti (...) alla procedura di mediazione mediante rappresentante munito di procura sostanziale, hanno comunque manifestato un interesse alla regolamentazione degli effetti derivanti dalla apertura della
successione della de cuis e, pertanto, non può escludersi, in assenza di successivo accordo stragiudiziale, un ulteriore approfondimento giurisprudenziale delle questioni di merito avanzate nel presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, Sezione I, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara improcedibile le domande;
- Spese di lite compensate integralmente tra le parti. Così deciso in Aversa, addì 30 maggio 2024.