Commento:
X e Y hanno chiamato in giudizio Z chiedendo al Tribunale di accertare la proprietà attorea su un fondo nonché di individuare l'esatto confine tra i due fondi di proprietà delle parti e di disporne l'apposizione. Costituitasi in giudizio, la convenuta Z ha chiesto il rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale e subordinatamente all'accoglimento delle domande attoree, l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo.
All'udienza di comparizione e trattazione il Giudice ha assegnato alle parti termine per introdurre il prescritto procedimento di mediazione obbligatoria. All’udienza successiva la parte attrice eccepiva l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per non avere la parte convenuta provveduto ad avviare il prescritto procedimento di mediazione.
Il giudizio è stato istruito mediante CTU.
Il giudice disattende in via pregiudiziale l‘eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale sollevata dall'attore.
Infatti, sebbene la riconvenzionale di parte convenuta rientri tra le materie soggette alla condizione di procedibilità di cui al d.lgs. 28/10 (diritti reali), tuttavia, considerato che la domanda (di usucapione) si pone in antitesi rispetto alle domande attoree, influendo sull'odierna determinazione del confine tra i fondi, l'attivazione di un autonomo procedimento di mediazione sulla sola pretesa in riconvenzionale appare ultroneo e non conforme al principio di ragionevole durata del processo e al diritto costituzionalmente tutelato di accesso alla tutela giurisdizionale.
La mediazione esperita su impulso attoreo, avendo avuto ad oggetto l'accertamento dell'esatto confine dei fondi, è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità anche della domanda riconvenzionale, finalizzata ad accertare la proprietà e quindi l'esatto confine tra i fondi.
Il giudice rileva che nulla avrebbe potuto aggiungere in fase di mediazione la formale proposizione dell'odierna domanda di usucapione, essendosi in ogni caso dibattuto sull'esatto confine ed essendo comunque ormai definito tra le parti l'oggetto della disputa.
Nel merito, viene accolta la domanda riconvenzionale di usucapione con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite inclusa la ctu in favore di parte convenuta.°