L’assenza ingiustificata al procedimento di mediazione costituisce argomento di prova valutabile dal Giudice e comporta la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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Avv. Tiziana Carpinteri

Tribunale di Torino – Giudice Estensore Dott. Edoardo Di Capua - sentenza del 18.03.2022.

A cura del Mediatore Avv. Tiziana Carpinteri da Bari.
Letto 3312 dal 10/02/2023

Commento:

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia contrattuale, nella quale il Giudice ha rilevato l’assenza ingiustificata dei convenuti all’incontro di mediazione.
Sul punto, il Tribunale, allineandosi a quanto statuito dalla Cassazione civile, sez. III, con la Sentenza 27 marzo 2019 n. 8473, ha precisato quanto segue:
- è obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro di mediazione;
- è possibile delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento e anche di conciliare la lite;
- la delega può essere effettuata anche a favore del proprio difensore, ma in tal caso deve contenere lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
- la procura alle liti, anche se in forma di procura notarile, non può essere utilizzata come delega a partecipare alla mediazione;
- nell’ipotesi de quo, i legali dei convenuti sono intervenuti all’incontro con il mediatore in sostituzione dei loro assistiti, in forza di delega orale e, quindi, senza essere muniti di alcuna idonea procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
- inoltre, il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione;
- in ogni caso, la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante e, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito;
- una ulteriore conseguenza della mancata partecipazione delle parti convenute al procedimento di mediazione senza giustificato motivo è la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Atteso quanto sopra esposto, dalla mancata partecipazione delle parti convenute all’incontro con il mediatore senza giustificato motivo, il Tribunale ha tratto argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle domande attoree e dell’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalle parti convenute e, pertanto, ha accolto le domande attoree e respinto le domande dei convenuti, condannando questi ultimi alla refusione delle spese in favore di controparte e al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. *
 

Testo integrale:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile
 
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al n. 31491/2019 R.G. promossa da: E., rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxx; - PARTE ATTRICE
contro:
G S E R S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Xxxxx; - PARTE CONVENUTA
e contro:
D BANK S.p.A. – , in persona della procuratrice pro tempore sig.ra xxxx; - PARTE CONVENUTA

avente per oggetto: Annullamento di contratti per dolo o errore - Restituzione somme – Risarcimento danni;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.
1.1. Si premette che: - ai sensi dell’art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”); - ai sensi dell’art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.” Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con atto di citazione datato 18 dicembre 2019 ritualmente notificato in data 20 dicembre 2021 la sig.ra E ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la società G S E R S.r.l e, altresì, la società D B S.p.A. - Easy, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Si sono costituite telematicamente le parti convenute G S E R S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, anche soltanto G.R e D.B. S.p.A. - Easy, depositando le rispettive comparse di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Con Ordinanza in data 06.07.2020 il Giudice Istruttore, su richiesta delle parti, ha concesso alle stesse i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.: 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.5. Con Ordinanza in data 23 novembre 2020 il Giudice Istruttore: - ha rigettato le deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice; - ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. (inserito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98), ai sensi del quale: “II giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, tenendo conto:
• delle domande proposte dalla parte attrice le quali, sia pure in base ad una valutazione sommaria, appaiono in gran parte fondate (fatta salva una diversa valutazione in fase decisionale);
• delle eccezioni proposte dalle parti convenute che, sempre in base ad una valutazione sommaria, risultano infondate (fatta salva una diversa valutazione in fase decisionale); dei documenti prodotti dalle parti;
• della presente Ordinanza;
• dell’evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
• dell’opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
• del vantaggio di evitare, da una parte, una decisione dall’esito incerto e, dall’altra parte, i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
• dell’ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali;
• delle possibili conseguenze in punto spese processuali ex art. 91, comma 1, parte seconda, c.p.c., ai sensi del quale il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”;
• dell’eventuale applicazione dell’art. 116 c.p.c.; versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 9.000,00= dalla parte convenuta G. R. S.r.l. e di ulteriori Euro 9.000,00= dalla parte convenuta D. B. S.p.A. in favore della parte attrice, a spese compensate, a saldo e stralcio delle rispettive pretese.
1.6. Le parti convenute non hanno accettato la predetta proposta transattiva o conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., che è invece stata accettata dalla parte attrice.
1.7. Con Ordinanza in data 24 febbraio 2021 il Giudice Istruttore: - ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione delegata, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010; - ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 15.12.2021 “figurata”, ai sensi dell’art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77, assegnando alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle “note scritte”.
1.8. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte” precisando le conclusioni così come in epigrafe. 
1.9. All’udienza “figurata” in data 15 dicembre 2021 il Giudice Istruttore ha quindi trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.
 
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte attrice.
2.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice ha reiterato l’istanza di ammissione delle prove dedotte nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.
L’istanza non può trovare accoglimento.
2.2. Invero, come già osservato dal Giudice Istruttore nella citata Ordinanza datata 23 novembre 2021 le prove per testi dedotte da parte attrice in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. depositata in data 23 ottobre 2021 risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo su circostanza in parte non specificamente contestate dalle controparti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115, 1° comma, c.p.c. e/o documentali, in parte valutative e/o generiche ed in parte negative. 2.3. Risulta inoltre superflua la CTU richiesta dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c..
 
3. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice in via principale.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, in via principale, l’accoglimento delle seguenti domande: “Previa declaratoria di annullabilità del contratto oggetto del presente giudizio “proposta di Adesione per CASA EFFICIENTE”, stipulato tra la Sig.ra E. e la G.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, P.I./C.F. xxx, in data 09.11.2016, avente ad oggetto l’acquisto di un impianto fotovoltaico W 4, per le ragioni di cui alla premessa dell’atto di citazione, delle note difensive scritte del 23 giugno 2020 sostitutive della trattazione orale e dei successivi scritti difensivi; - Previa conseguente declaratoria di annullabilità del contratto di finanziamento n. 43732301 oggetto del presente giudizio “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Contratto Prestito Finalizzato D. B. S.p.A.”, stipulato tra la Sig.ra E nata il  in e residente in C (TO), Via  e la D. B. S.p.A.., in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., P.I., in data 17.11.2016, per le ragioni di cui alla premessa dell’atto di citazione, delle note difensive scritte del 23 giugno 2020 sostitutive della trattazione orale e dei successivi scritti difensivi; - Dichiarare tenuta e condannare la G.S. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t a rimuovere a proprie spese i pannelli fotovoltaici dall’abitazione ove vive la Sig.ra sita in C. alla Via M.; - Dichiarare tenuta e condannare la G.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t e la D.B. S.p.A., in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., in solido tra di loro, o nella diversa somma che sarà accertata per ciascuna delle convenute nel corso di causa: alla ripetizione alla Sig.ra E. della somma indebitamente pagata di Euro 16.060,00, ovvero nelle somme maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo; al risarcimento dei danni patrimoniali dalla Sig.ra E. subiti quantificati in Euro 7.640,00 ovvero nelle somme maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo; al risarcimento del danno non patrimoniale dalla Sig.ra E. subito quantificato in Euro 2.000,00 ovvero nelle somme maggiore o minore ritenuta di Giustizia, anche equitativamente determinata dal Giudice Ill.mo adito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Le suddette domande risultano fondate meritevoli di accoglimento, nei limiti e secondo le precisazioni che seguono.
3.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare: - che nell’ottobre 2016 veniva contattata da un call center interno della G R S.r.l. in ordine alla proposta di installare gratuitamente pannelli fotovoltaici sulla propria abitazione; - che, a seguito del contatto telefonico, avvenivano presso la residenza della sig.ra due incontri tra quest’ultima e G R in persona dell’agente N.M.; - che suddetto agente presentava la documentazione da sottoscrivere qualificandola come mero preventivo; - che l’installazione dell’impianto sarebbe stata priva di costi trattandosi di un’offerta Enel per abitazioni monofamiliari, le cui spese sarebbero state compensate con le detrazioni fiscali e con gli introiti derivanti dall’immissione in rete dell’energia prodotta dallo stesso impianto; - che la sig.ra sottoscriveva in data 9 novembre 2016 il modulo contrattuale compilato dal sig. N convita della buona fede dell’agente anche in virtù del fatto che, alla voce “totale”, egli barrava l’importo originario e lo sostituiva con la dicitura “zero” apposta a penna (cfr. doc. 1 prodotto da parte attrice); - che, dopo la sottoscrizione di quella che parte attrice riteneva essere una pro forma d’acquisto, ella veniva a conoscenza dell’accensione di un contratto di finanziamento presso parte convenuta D.B. S.p.A. per l’importo di Euro 16.060,00, che, sommati alle spese di istruttoria e agli altri costi accessori, aveva determinato un costo del credito pari ad Euro 7.626,00; l’attrice avrebbe dovuto quindi corrispondere all’istituto di credito un totale di Euro 23.986,00; - che la richiesta di apposizione di numerose firme da parte della sig.ra sul contratto rubricato “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” veniva giustificata come necessaria ai fini della normativa Europea sulla privacy; - che parte attrice, resasi conto di aver erroneamente sottoscritto un contratto di finanziamento non coerente con la propria disponibilità economica perché tratta in inganno, cercava di tutelare i propri diritti sia a mezzo del Movimento Consumatori, che dell’Associazione consumatori Piemonte, senza esito (cfr. doc. 4 parte attrice - che, dopo aver corrisposto a D.B. S.p.A. la cifra di Euro 814,00 onorando le rate del finanziamento n. 43732301, parte attrice decideva di estinguere qualsivoglia rapporto con parte convenuta D B rivolgendosi al proprio istituto di credito Banca C., che, con contratto n. 292923, le finanziava l’importo di Euro 18.685,00 con indebitamento complessivo di Euro 26.152,00 comprensivo di interessi da corrispondere a Banca C. (cfr. docc. 5 e 8 prodotti da parte attrice); - che, solo successivamente alla conclusione del contratto, parte attrice apprendeva che il 50% dell’impianto sarebbe stato deducibile in dieci anni, mentre gli incentivi del GSE e gli incentivi europei risultavano a quel punto insignificanti; - che l’attrice segnalava il comportamento di parte convenuta G R all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che, con provvedimento datato 4 settembre 2019, si pronunciava riscontrando sia in capo a G. rinnovabili che in capo alle società finanziarie (per culpa in vigilando) pratiche commerciali scorrette; - che il comportamento scorretto tenuto da G.R. integra la fattispecie di dolo civilistico ex art. 1439 c.c. e che il contratto sottoscritto è, di conseguenza, annullabile ai sensi dell’art. 1427 c.c.; - che è annullabile altresì il contratto di finanziamento stipulato con D. B. S.p.A. stante il consenso viziato della sig.ra e perché, comunque, contratto collegato con il contratto di fornitura stipulato con G.R.; - che le due società sono solidalmente responsabili nei confronti della sig.ra per il danno cagionatole dovuto all’accensione di un finanziamento presso Banca C. con il fine di estinguere il debito nei confronti di D.B. S.p.A. e di Euro 814,00 pagati e non decurtati da quest’ultima nel calcolo del rimanente, per un totale di Euro 23.700,40, e per il risarcimento di danni non patrimoniali di ammontare pari ad Euro 2.000,00.
3.3. La parte convenuta, G.R. S.r.l., ha contestato le allegazioni e le domande di controparte riferendo, in particolare: - che, in via preliminare, sussisteva difetto di legittimazione passiva e/o titolarità passiva in capo a parte convenuta G.R. in merito alle domande ripetitorie ex art. 2033 c.c. formulate da parte attrice, essendo unica legittimata passiva D.B. S.p.A., destinataria del pagamento effettuato dalla sig.ra - che non risultava invero possibile una proposta di installazione come certamente a costo zero, poiché sia la detrazione fiscale che il contributo GSE per l’immissione in rete dell’energia prodotta e non consumata sono fisiologicamente futuri ed eventuali sia nell’an che nel quantum, non dipendenti da alcuna attività gestoria della società appaltatrice G.R. - che, nonostante tali vantaggi fossero certamente stati presentati come eventuali, essi si erano concretizzati, avendo parte attrice ammesso di aver ricevuto la detrazione fiscale al cinquanta per cento nonché i contributi GSE; - che l’indicazione della somma di Euro 16.060,00 presente nel documento sottoscritto era ab origine prospettata come prezzo dell’installazione dell’impianto; - che all’interno del contratto sottoscritto vi era una clausola sulla modalità di pagamento che contemplava la mera facoltà di accedere a finanziamento presso un istituto di credito, non la necessità di avvalersene; - che G.R. non avrebbe avuto interesse alcuno a prospettare il contratto di finanziamento come modulo di consenso al trattamento dei dati poiché non legata da un diritto di esclusiva con la banca convenuta D.B. S.p.A.; - che parte attrice chiedeva a G R di interfacciarsi con il GSE per il perfezionamento della messa in rete dell’impianto, sull’evidente presupposto della volontà di installarlo; - che l’annullabilità per dolo del contratto di fornitura chiesta da parte attrice è preclusa ai sensi dell’art. 1444 c.c., in quanto la parte che avrebbe potuto invocarla, la sig.ra non solo ha dato esecuzione al contratto di finanziamento, ma ha provveduto spontaneamente e anticipatamente ad estinguerlo pur conoscendo il, ritenuto, motivo di invalidità, così rinunciando all’azione di annullamento di entrambi i contratti, quello di fornitura e quello di finanziamento; - che il costo dell’impianto chiesto a titolo ripetitorio da parte attrice non è configurabile come danno, essendo questo stato ammortizzato al cinquanta per cento con detrazione fiscale e, al rimanente cinquanta per cento, con contributi GSE; - che altresì non può essere considerato danno il costo sostenuto per il prestito ricevuto da Banca C. al fine di estinguere il finanziamento con D.B. essendo stata, quella di rivolgersi ad altro istituto di credito, scelta discrezionale di parte attrice; - che non può ritenersi risarcibile l’asserito danno non patrimoniale, liquidato forfetariamente dalla stessa attrice nella somma di Euro 2.000,00; - che, per tutti i motivi sopra elencati, parte convenuta G.R. chiede il rigetto delle domande di parte attrice perché infondate in fatto e in merito.
3.4. La parte convenuta D.B. S.p.A., ha contestato le allegazioni e le domande di controparte riferendo, in particolare: - che, avendo in data 17 novembre 2019 la sig.ra sottoscritto il contratto di finanziamento n. 43732301, D.B. S.p.A., in forza del mandato irrevocabile previsto da tale contratto,  provvedeva all’erogazione dell’importo totale del finanziamento in favore di G.R. (cfr. doc. 3 parte convenuta D.B. S.p.A.; - che parte attrice dava piena e anticipata esecuzione alla prestazione contrattuale di pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento finanziario, così convalidando il contratto ai sensi dell’art. 1444 c.c.; - che l’eventuale dichiarazione di annullamento del contratto di fornitura non sarebbe idonea a comunicare i suoi effetti al contratto di finanziamento, atto conclusivo di una fattispecie composta da distinti negozi giuridici; - che l’annullabilità per dolo ex art. 1439 c.c. del contratto di finanziamento sarebbe in ogni caso preclusa data la circostanza che il raggiro richiesto non può essere riferito, neanche in via mediata, alla banca erogatrice del finanziamento; - che, da quanto precedentemente detto, emerge l’infondatezza delle domande attoree di restituzione delle somme e di risarcimento del danno; - che, in ogni caso, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, il fornitore G.R. è obbligato a manlevare la banca da ogni conseguenza pregiudizievole, giusta contratto di convenzionamento (cfr. doc. 5 parte convenuta D.B.).
3.5. Procedendo in ordine logico appare anzitutto necessaria una valutazione in merito alla sussistenza o meno di un collegamento negoziale tra i due contratti oggetto di causa, il contratto di fornitura stipulato dalla sig.ra con parte convenuta G.R. S.r.l. e il contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra con parte convenuta D.B. S.p.A.., al fine di verificare se sia consentita un’analisi unitaria delle sorti dei due contratti oppure se essi debbano essere considerati negozi distinti e indipendenti le cui vicende non sono reciprocamente condizionate.
3.5.1. Un collegamento negoziale ricorre quando le parti, attraverso la stipulazione di due o più contratti coordinati, mirano a conseguire un risultato economico unitario e complesso; ciascun contratto conserva una causa autonoma, sebbene ognuno di essi sia finalizzato ad un regolamento reciproco di interessi. Il collegamento negoziale non dà, quindi, vita ad un nuovo negozio, ma costituisce uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti caratterizzato dal fatto che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21417; Cass. civ., sez. III, 23 marzo 2013, n. 7255; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008, n. 18884; Cass. civ., sez. III, 12 luglio 2005, n. 14611). 
Il collegamento negoziale può essere tipico, nei casi in cui sia la legge stessa a prevederlo, o atipico, nell’eventualità in cui l’origine di esso sia da ricercare nella volontà delle parti. A seguito del recepimento della Direttiva europea in materia di credito al consumo (Direttiva 2008/48/CE), avvenuta con D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, e delle conseguenti modifiche apportate al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato un’ipotesi di collegamento negoziale di fonte legale negli articoli 121 e ss. dello stesso D. Lgs. n. 385/1993 tra i contratti di credito al consumo il cui oggetto sia l’acquisto di beni o servizi determinati, e i contratti di acquisto degli stessi beni o servizi (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2018, n. 19778; Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2018, n. 19748; Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2016, n. 19632; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000; Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2015, n. 19522; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2014, n. 20477).
L’articolo 121, comma 1°, lett. d) definisce “contratto di credito collegato” il contratto finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: i) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; ii) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito. Risulta pacifico che parte attrice, la sig.ra E è qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 121, comma 1°, lett. b) D. Lgs. n. 385/1993 e ai sensi dell’art. 3, comma 1°, lett. a) e articolo 5, comma 1°, del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), parte convenuta D.B. SpA – Easy riveste la qualità di finanziatore ai sensi dell’art. 121, comma 1°, lett. f) D. Lgs. n. 385/1993, e si ricorda che per “contratto di credito” si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria ai sensi dello stesso articolo, comma 1°, lett. c). Infine, parte convenuta G. riveste la qualità di professionista ai sensi dell’articolo 3, comma 1°, lett. c) D. Lgs. n. 206/2005.
3.5.2. Occorre quindi analizzare la fattispecie oggetto di causa alla luce di quanto detto a proposito della figura del collegamento negoziale. Il contratto stipulato tra la parte attrice, sig.ra e la parte convenuta G.R. ha ad oggetto la compravendita di beni, nello specifico di un impianto fotovoltaico, mentre il contratto stipulato tra la sig.ra e parte convenuta D.B. S.p.A. – Easy ha ad oggetto il finanziamento di una somma pari al costo di tale impianto. Tale secondo contratto di finanziamento rientra nella fattispecie di “contratto di credito” individuata dall’articolo 121, comma 1°, lett. c) del D. Lgs. n. 385/1993, in quanto la banca, D.B. S.p.A., si è con esso impegnata a concedere un credito sotto forma di prestito alla sig.ra consumatrice. Il contratto di credito così individuato è collegato al contratto di fornitura del bene stipulato tra la sig.ra e G.R. in quanto ricorre senza dubbio la seconda condizione richiesta dall’articolo 121, comma 1°, lett. d) del D. Lgs. n. 385/1993 affinché si verifichi tale ipotesi di collegamento, ossia l’individuazione del bene specifico nel contratto di credito (cfr. doc. 2 di parte attrice, pagina 2). Inoltre, l’intestazione del contratto di finanziamento reca «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori – Contratto “Prestito Finalizzato D B”», venendo così qualificato, dallo stesso finanziatore, come contratto di credito al consumo. I due contratti sono quindi collegati, con la conseguenza che le vicende di uno di essi possono ripercuotersi sulle vicende dell’altro.
3.5.3. Il collegamento negoziale può, peraltro, attuarsi in due differenti forme: si può avere collegamento bilaterale (o plurilaterale), nel qual caso si avrà condizionamento reciproco delle vicende che coinvolgono i contratti, o collegamento unilaterale, nel qual caso le vicende che coinvolgono uno dei contratti saranno in grado di ripercuotersi sull’uno o più altri contratti, senza che, però, possa accadere il contrario (cfr. Cass. civ., sez. I, 5 giugno 2007, n. 13164; Cass. civ., sez. I, 8 luglio 2004, n. 12567; Cass. civ., sez. II, 6 settembre 1991, n. 9388). Si è detto che, nel caso concreto oggetto di causa, i contratti sono collegati, e che il collegamento postula la volontà di realizzare un obiettivo economico unitario per il raggiungimento del quale le parti stipulano più di un negozio. Il contratto di fornitura e il contratto di finanziamento posti in essere dalle parti in causa hanno ad oggetto il compimento di un’operazione unitaria, ossia l’acquisto da parte della sig.ra – e quindi la vendita da parte di G.R. – di un impianto fotovoltaico. Il contratto di finanziamento interviene per permettere al consumatore, parte attrice, di effettuare l’acquisto in questione. Il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento non si pongono, perciò, sullo stesso piano: il primo costituisce il contratto principale, mentre il secondo è contratto accessorio, dipendente dal contratto di fornitura, in quanto non avrebbe ragion d’essere in mancanza di esso. Si aggiunga che la stessa intestazione del contratto reca “Prestito Finalizzato D.B.”, e che l’individuazione del bene al cui acquisto è finalizzato il prestito, come detto, è indicato a pagina due del medesimo contratto. Ciò chiarito, la fattispecie si inserisce nella figura di collegamento negoziale unilaterale e, conseguentemente, le vicende che coinvolgono il contratto di fornitura si ripercuotono sul contratto di finanziamento, mentre non avviene il contrario. 
3.5.4. La parte convenuta G.R. contesta la sussistenza di qualsivoglia collegamento negoziale fra il contratto di fornitura e il contratto di finanziamento sulla base dell’assenza di un diritto di esclusività che leghi il fornitore e l’istituto di credito finanziatore (cfr. note difensive di replica di parte convenuta G Rdatate 29 giugno 2020). Tale contestazione non può essere accolta in quanto, a seguito dell’interpretazione della Direttiva 2008/48/CE fornita dalla Corte di Giustizia con sentenza del 23 aprile 2009 nella causa 509/2007, si è chiarito che la non sussistenza di un rapporto di esclusiva tra il soggetto fornitore di beni o servizi e l’istituto di credito che finanzia il consumatore non può pregiudicare la tutela dei diritti di quest’ultimo (cfr. in tal senso nuovamente Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2016, n. 19000; Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2015, n. 19522; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2014, n. 20477).
3.6. Accertata l’esistenza di un collegamento negoziale avente fonte legale tra i due contratti, è possibile procedere con l’analisi delle vicende che coinvolgono il contratto principale di fornitura, essendo il contratto di finanziamento ad esso subordinato in un rapporto di principale-accessorio e quindi inevitabilmente condizionato dalle sorti del primo.
3.6.1. La parte attrice chiede l’annullamento del contratto di fornitura per dolo ex articolo 1439 c.c.. Dato il collegamento tra i contratti, l’annullamento dev’essere eventualmente valutato con riguardo alla condotta tenuta da parte convenuta GR, e non con riguardo al comportamento di D.B. (nel qual caso si dovrebbero riscontrare i presupposti di cui all’articolo 1439, comma 2, c.c.), poiché rilevante è, come osservato, unicamente il contratto principale. Affinché possa essere chiesto e ottenuto l’annullamento del contratto occorre valutare se uno dei contraenti è ricorso all’utilizzo di raggiri al fine di determinare nell’altra parte la volontà di contrattare, e i raggiri devono essere tali che, senza di essi, il contraente che chiede l’annullamento non avrebbe contrattato.
3.6.2. Nel caso di specie, la sig.ra afferma di essere stata indotta alla stipula del contratto di fornitura con G.R. prevalentemente dalla convenienza dell’operazione che, a suo dire, le era stata prospettata come “a costo zero”. Deve per prima cosa osservarsi che, differentemente da quanto prospettato da GR nella comparsa di risposta, non può essere posto in capo al consumatore l’onere di “chiedere ulteriori spiegazioni” all’agente incaricato della conclusione dell’operazione e della stipula del contratto – peraltro dopo che egli si sia già qualificato – in merito ai rapporti interni tra la società appaltatrice e il fornitore di energia elettrica. 
In ogni caso, parte convenuta G.R., società appaltatrice, non ha contestato la riconducibilità del comportamento del sig. N.M. a sé, e si è, anzi, difesa nel merito. Parte attrice, sig.ra a sostegno della sua affermazione in merito alla circostanza che l’agente le avesse prospettato il costo dell’impianto come pari a zero, allega copia del contratto sottoscritto con GR in data 9 novembre 2016, in cui effettivamente alla pagina 2, nella “Scheda riepilogativa prodotti e servizi”, e nuovamente a pagina 3, in “Offerta pacchetto attinenze”, risultano delle modifiche apportate a penna recanti la dicitura “Zero Ø”. La convenuta GR considera impossibile l’eventualità che l’installazione dell’impianto fotovoltaico sia stata prospettata come operazione “a costo zero” e che, in ogni caso, la sig.ra avrebbe ricevuto i contributi GSE e la detrazione fiscale al cinquanta per cento, idonei a coprire l’intero costo dell’impianto. Ora, si deve quantomeno ammettere che l’apposizione di simili diciture (“Zero Ø”) può ingenerare confusione nel contraente debole, in questo caso il consumatore G.R., nella persona del suo agente, avrebbe dovuto assicurarsi che la sig.ra avesse realmente capito l’entità dell’intera operazione e il suo costo, nonché le implicazioni che la stipula del contratto avrebbe comportato. Oltre a ciò si aggiunge che la pagina iniziale del contratto reca “Proposta di adesione per casa efficiente”, denominazione che può trarre in inganno il consumatore che, convinto di sottoscrivere un atto preliminare alla conclusione del contratto, effettua in realtà una proposta contrattuale, restando quindi ad essa vincolato, mentre il professionista rimane libero da ogni obbligazione non avendo ancora accettato la proposta; il termine per il recesso, inoltre, è fatto decorrere dalla sottoscrizione del consumatore (cfr. doc. 1 e doc. 10, punto 32, pagine 8 e 9 e pagine 27 ss., prodotti dalla parte attrice). Il principio di buona fede e correttezza è principio generale che regola i rapporti contrattuali cui tutte le parti devono ispirarsi e attenersi, ed è principio codificato all’articolo 2, comma 2, lett. c-bis), e) ed all’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché, in ogni caso, all’articolo 1337 c.c..
L’agente sig. N.M., quindi, la società G.R. avrebbe dovuto accertarsi che le condizioni del contratto fossero state ben comprese dalla sig.ra anche avuto riguardo alla condizione economica e all’esperienza di quest’ultima, ricordando, nuovamente, che si trattava di contraente-consumatrice.
3.6.3. Non adempiuti adeguatamente gli obblighi generali ai sensi dell’art. 5, comma 3, a tutela dei diritti sanciti dall’articolo 2, comma 1°, lett. c-bis) ed e) D. Lgs. n. 206/2005, nonché gli obblighi di informazione previsti per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali di cui agli articoli 49 e ss. del D. Lgs, n. 206/2005 da parte dell’agente di GR (risultando evidente che la sig.ra non avesse ben compreso le informazioni fornitele e che non fosse altresì consapevole delle implicazioni derivanti dalla sottoscrizione del contratto), si deve anche valutare se ci si trovi in presenza di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs. n. 206/2005.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, D. Lgs. n. 206/2005 «[una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta […]».
Considerata la qualità di consumatore della sig.ra e la sua situazione economica, di cui nella vendita di un bene di ingente valore quale un impianto fotovoltaico si dovrebbe a maggior ragione tener conto con riguardo al consumatore medio, si può dire che la condotta del sig. N.M. sia stata idonea a falsare il comportamento economico della sig.ra (cfr. anche doc. 10, punto 110, pagina 26, prodotto da parte attrice, La pratica commerciale di G.R. integra quindi la fattispecie di pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e ss. D. Lgs. n. 206/2005, come accertato anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con pronuncia datata 4 settembre 2019 (cfr. doc. 10 di parte attrice).
3.6.4. Avuto riguardo alla condotta complessivamente tenuta da parte convenuta G.R., si deve verificare se sono integrati i presupposti per l’annullamento del contratto richiesti dall’articolo 1439, comma 1°, c.c. Si è detto che le pratiche commerciali poste in essere da GR, nella persona del suo agente sig. N.M., erano idonee a falsare il comportamento economico della sig.ra che aveva sottoscritto il contratto di fornitura in ragione di una falsa rappresentazione della realtà indotta dal comportamento ambiguo e ingannevole.
A seguito della stipula del contratto di fornitura e, quindi, del contratto di finanziamento, l’attuale parte attrice si era trovata ad affrontarne le implicazioni economiche con difficoltà, come dimostrato dai numerosi prestiti richiesti ad amici e parenti, dall’impossibilità di provvedere alle riparazioni necessarie all’abitazione e dal prestito contro cessione del quinto della pensione (precedente alla stipula del contratto), che sottolineano una situazione di disagio economico che, se prevista, avrebbe certamente determinato la sig.ra a non sottoscrivere un contratto di compravendita di beni per un corrispettivo pari alla significativa cifra di Euro 16.060,00 (cfr. docc. 17, 20, 21 di parte attrice).
3.6.5.
La sussistenza del dolo quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto assume rilevanza quando, come nel caso di specie, incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una distorta rappresentazione della realtà, contestuale alla manifestazione della volontà negoziale, a seguito della quale la parte si sia determinata a stipulare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 4 novembre 2021, n. 31731; Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2019, n. 5734; Cass. civ., sez. III, 1° ottobre 2009, n. 21074) e che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’articolo 1429 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 2015, n. 12892; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2009, n. 14628; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2006, n. 12424), avendo riguardo alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive dell’altra parte (cfr. Cass. civ., sez. II, 31 maggio 2018, n. 13872; Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2017, n. 1585).
3.7. Dovendosi annullare il contratto di compravendita dell’impianto fotovoltaico stipulato da parte attrice sig.ra e parte convenuta G.R., data la sussistenza del collegamento negoziale, dev’essere altresì annullato il contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra D.B.
L’interdipendenza dei contratti considerati certamente sussiste nel caso di specie, sebbene in modo unilaterale, con la conseguenza che è il solo contratto di finanziamento ad essere dipendente dal contratto principale di fornitura, e fa sì che vi debba essere regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, che si risolve nell’applicazione del principio per cui “simul stabunt, simul cadent” (cfr. giurisprudenza di legittimità Cass. civ., sez. II, 9 settembre 2021, n. 24389; in senso conforme Cass. civ., sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27406; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2014, n. 21417; Cass. civ., sez. III, 22 marzo 2013, n. 7255; Cass civ., sez. III, 12 luglio 2005, n. 14611, ripresa dalla giurisprudenza di merito: Corte d’Appello di Napoli, sez. VII, 13 maggio 2020, n. 1706; Trib. Rimini, sez. I, 23 febbraio 2021, n. 192; Trib. Napoli, sez. II, 15 settembre 2017, n. 9262; Trib. Milano, sez. I, 3 dicembre 2014, n. 14378).
3.8. La parte convenuta G.R. ha eccepito che la parte attrice avrebbe dato volontaria esecuzione al contratto di fornitura pur conoscendone il motivo di annullabilità, convalidando il contratto stesso ai sensi dell’articolo 1444 c.c. e rinunciando, così, all’azione di annullamento.
La predetta parte convenuta menziona dapprima la lettera di risposta di G.R. indirizzata a parte attrice facente seguito alla richiesta alla convenuta di interfacciarsi con il GSE per il caricamento della pratica al fine di conservare il diritto alla percezione degli incentivi legati al fotovoltaico e, in secondo luogo, la lettera inviata dalla parte attrice per mezzo dell’Associazione Consumatori Piemonte, in data 10 dicembre 2018, avente ad oggetto la manifestazione della volontà di recedere dal contratto stipulato in data 9 novembre 2016 con GR (cfr. doc. 4 di parte attrice. Peraltro, in nessuna delle due lettere sopra citate si può, invero, ravvisare una convalida tacita del contratto di compravendita.
La richiesta della sig.ra a GR di interfacciarsi con il GSE aveva il solo scopo di non perdere il diritto agli incentivi in un’ottica di tutela delle proprie ragioni economiche, poiché l’impianto era ormai stato installato e allacciato, mentre solo successivamente era pervenuto avveniva il sollecito da parte di D.B. al pagamento delle rate dovute in esecuzione del contratto di finanziamento. La seconda lettera (10 dicembre 2018) non può essere letta come tacita convalida del contratto, poiché manifesta la volontà della sig.ra di avvalersi del diritto di recesso dallo stesso. Il sollecito da parte di D.B. – al pagamento delle rate avveniva nel 2017, e la seconda lettera è datata 10 dicembre 2018. Contrariamente a quanto affermato da parte convenuta G.R., perciò, non sono trascorsi quasi quattro anni dalla stipula del contratto senza che l’attrice abbia mai lamentato alcunché, non potendosi considerare la citazione in giudizio come prima manifestazione della volontà di interrompere il rapporto con parte convenuta (cfr. pagine 6-7 comparsa conclusionale GR). La parte convenuta G.R. fa riferimento, poi, al fatto che la sig.ra avrebbe in ogni caso rinunciato all’azione di annullamento dando spontanea e anticipata esecuzione al contratto di finanziamento; tuttavia, come si è detto in precedenza, il contratto di finanziamento era collegato e subordinato al contratto di fornitura e, dunque, appare irrilevante qualunque considerazione in merito alla convalida del primo, restando esso legato indissolubilmente alle sorti del contratto principale.
3.9. Si deve anche osservare le parti convenute, tramite i rispettivi legali rappresentanti o procuratori muniti di idonea procura sostanziale, non hanno partecipato all’incontro con il mediatore senza giustificato motivo (cfr. la copia del verbale di mediazione negativo prodotta telematicamente dalla parte attrice in data 12.05.2021): - per la convenuta G.R. S.r.l, l’Avv. M.C.B. in sostituzione, in forza di delega orale, dell’Avv. Piero - per la convenuta D.B. S.p.A. – , l’Avv. F.A., in sostituzione, in forza di delega orale, dell’Avv. G.G.
Ora, come chiarito dalla Cassazione civile, sez. III, con la Sentenza 27 marzo 2019 n. 8473: - la lettera dell’art. 8 del D.lgs. 28/2010 non lasci adito a dubbi nel ritenere obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro; - tale partecipazione al primo incontro non comporta che si tratti di attività non delegabile, come già espresso da una giurisprudenza minoritaria (cfr. Trib. Massa, 29 maggio 2018, n. 398), per cui si deve ammettere la possibilità di delegare ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e quindi di conciliare la lite), esito interpretativo peraltro del tutto conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. civ. Sez. III 27 gennaio 2012 n. 1181) e che appaiono del tutto conformi e funzionali anche allo spirito del D. Lgs 28/2010; la partecipazione pertanto può essere oggetto di delega; - tale delega, mancando una previsione espressa, può essere effettuata anche a favore del proprio difensore ma, in tal caso, affinché la delega sia valida, la parte deve conferire tale potere al difensore “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto” e non integrano i requisiti richiesti dalla Cassazione né la procura alle liti, ancorché in forma di procura notarile (come nel caso che ha dato origine alla pronuncia in questione) né la procura autenticata dal difensore poiché “il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”. Nel caso di specie, i predetti Avvocati M.C.B. e F.A., intervenuti all’incontro con il mediatore in sostituzione, in forza di delega orale, degli Avvocati P. e G.C., non erano dunque muniti di alcuna idonea procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (così come, del resto, neppure gli stessi Avvocati P. e  G.C.), dovendosi ribadire che non integrano i requisiti richiesti dalla citata pronuncia della Cassazione né la procura alle liti, ancorché in forma di procura notarile, né la procura autenticata dal difensore. Ciò chiarito, l’art. 8, comma 4 bis, parte prima, D. Lgs. n. 28/2010 prevede che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione “il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.” Dunque, il Giudice può innanzitutto desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., ciò che invece non può fare dalla contumacia giurisdizionale. In giurisprudenza è stato sottolineato che equivarrebbe a tradire l’intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall’ ordinamento giuridico (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in Redazione Giuffrè 2017). In ogni caso, si ritiene che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 29 maggio 2017, in Redazione Giuffrè 2017) ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XIII 28 novembre 2016, in Redazione Giuffrè 2017).
Nel caso di specie, dalla mancata partecipazione delle parti convenute all’incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono dunque trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle predette domande proposte dalla parte attrice e dell’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalle parti convenute.
3.10. Pertanto, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, deve annullarsi il contratto oggetto del presente giudizio “proposta di Adesione per CASA EFFICIENTE”, stipulato tra Sig.ra E. nata il xxx in xxx e residente in C. (TO), Via M.  e la G.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I./C.F. 00, in data 09 novembre 2016, avente ad oggetto l’acquisto di un impianto fotovoltaico , ai sensi dell’articolo 1439 c.c. per dolo integrato dai raggiri utilizzati dalla parte convenuta al fine di ottenere la sottoscrizione del contratto da parte della sig.ra che, altrimenti, in assenza della condotta ambigua e ingannevole tenuta da GR nella persona dell’agente N Manuel, non avrebbe contrattato. Inoltre, deve annullarsi altresì il contratto di finanziamento n. 43732301 oggetto del presente giudizio “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Contratto Prestito Finalizzato D.B.”, stipulato tra la Sig.ra E. nata il xxx in F. e residente in C. (TO), Via M. e la D.B., in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, P.I., in data 17 novembre 2016, per le ragioni sopra indicate.
3.11. Per effetto dell’annullamento dei predetti contratti, deve accogliersi l’ulteriore domanda proposta dalla parte attrice di condanna della convenuta G.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimuovere a proprie spese i pannelli fotovoltaici dall’abitazione della Sig.ra sita in C(TO) alla Via M n.
3.12. Infine, la parte attrice ha anche chiesto la condanna delle attuali parti convenute, in solido tra di loro: 1) alla ripetizione alla Sig.ra E. della somma indebitamente pagata di Euro 16.060,00, ovvero nelle somme maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo; 2) al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla Sig.ra E., quantificati in Euro 7.640,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo; 3) al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla Sig.ra E., “quantificato in Euro 2.000,00 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, anche equitativamente determinata dal Giudice adito”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3.12.1. Si deve subito chiarire che, non avendo la sig.ra E. corrisposto somme di denaro alle attuali parti convenute, anche la predetta domanda sopra indicata sub 1) dev’essere qualificata come domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa della stipula del contratto con G.R. e della conseguente accensione di finanziamento presso D.B..
3.12.2. Ciò chiarito, in favore della parte attrice si deve riconoscere la complessiva somma di Euro 13.527,97 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, calcolata come segue: + Euro 814,00 per rimborso rate pagate dalla sig.ra alla D.B. e non detratte da quest’ultima al momento dell’estinzione del finanziamento ammontano (cfr. doc. 5 di parte attrice); + Euro 16.498,56 per rimborso costo dell’estinzione del finanziamento con D.B. S.p.A. – Easy (cfr. doc. 6 di parte attrice); + Euro 186,48 per rimborso pagamenti a forfait a E-D S.p.A. (cfr. doc. 9 di parte attrice); - Euro 759,07 per le entrate derivanti dai contributi GSE S.p.A. (cfr. doc. 18 di parte attrice); - Euro 3.212,00 per detrazioni fiscali (cfr. doc. 18 di parte attrice).
3.12.3. In favore della parte attrice non possono, invece, riconoscersi anche i costi delle bollette riportati nel doc. 18 di parte attrice, anche perché il prospetto che viene fatto sulle eventuali bollette in assenza di impianto è solo ipotetico. 
3.12.4. In favore della parte attrice non possono riconoscersi neppure gli interessi dovuti a C. per il prestito (TAN 6,901%), non potendosi far gravare sulle attuali parti convenute la scelta discrezionale della sig.ra di rivolgersi ad altro istituto di credito per l’estinzione del finanziamento.
3.12.5. Invece, deve trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla parte attrice di risarcimento del danno non patrimoniale, forfetariamente ed equitativamente quantificato in Euro 2.000,00, ai sensi del combinato disposto degli artt.: - 2059 c.c., ai sensi del quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi previsti dalla legge; - 185, comma 2, c.p., ai sensi del quale ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale “obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”; - 644 c.p. che, pur essendo perseguibile soltanto a querela della persona offesa, appare astrattamente configurabile nel caso di specie, in relazione alla fattispecie del dolo ex art. 1439 c.c. esaminata in precedenza. 3.12.6. Infine, si deve ribadire ancora una volta che dalla mancata partecipazione delle parti convenute all’incontro con il mediatore senza giustificato motivo, devono trarsi ulteriori argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle predette domande proposte dalla parte attrice e dell’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalle parti convenute.
3.12.7. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, le parti convenute G.R. S.r.l. e D.B. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, devono essere dichiarate tenute e condannate, in solido tra di loro, al pagamento in favore della parte attrice Sig.ra E. della complessiva somma di Euro 15.527,97 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da considerarsi già rivalutata ai valori attuali, oltre interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale (20 dicembre 2021) fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall’art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162). 
3.13. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi disattese, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l’obbligo motivazionale conforme al disposto dell’art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall’articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata; con specifico riguardo all’accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione ‘logica’ ed ‘adeguata’ dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio 2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
 
4. Sulla domanda di manleva proposta dalla parte convenuta D.B. S.p.A. nei confronti dell’altra parte convenuta G.R. S.r.l.
4.1. La parte convenuta D.B. S.p.A. ha chiesto, nei confronti dell’altra parte convenuta G.R. S.r.l., di “condannare G.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevata e indenne D.B. S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse discendere dall’accoglimento delle domande formulate da parte attrice, per l’effetto, condannare la predetta società, in persona del l.r.p.t., al pagamento di quanto eventualmente D.B. S.p.A. fosse condannata a pagare all’attrice.”
Tale domanda dev’essere dichiarata inammissibile.
4.2. Invero, la parte convenuta D.B. S.p.A. non ha chiesto in comparsa di risposta lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione della GR  S.r.l. (in qualità di terzo) nel rispetto dei termini di cui all’art. 163 bis c.p.c., così come previsto dagli artt. 167, 3° comma e 269, 2° comma, c.p.c., da ritenersi applicabile anche nel caso di domande proposte da un convenuto nei confronti di altro convenuto, secondo l’orientamento seguito da questo Tribunale (cfr. in tal senso: Tribunale Torino 16 marzo 1999 in Giur. it. 2000, 2290) e tenuto conto che: - il convenuto nei cui confronti altro convenuto proponga una domanda, si trova in posizione non difforme da quella di un soggetto del tutto estraneo al procedimento; - quindi, lo schema processuale previsto dagli artt. 167, 3° comma, e 269, 2° comma, c.p.c., è suscettibile di estensione all’ipotesi di domande fra convenuti, stante l’evidente comunanza di ratio; - non si vede, infatti, perché al convenuto dovrebbe essere negata la concessione di un adeguato termine a comparire; - la presentazione di una domanda nei confronti di altro convenuto non accompagnata dalla richiesta di differimento dell’udienza lascerebbe nel vuoto normativo i tempi e i modi in cui il destinatario della domanda potrebbe formulare difese ed eccezioni e formulare istanze di chiamata di ulteriori soggetti e proporre domande riconvenzionali; - del resto, l’esigenza principale perseguita dal legislatore con il meccanismo processuale di cui alle citate norme è quella di consentire l’ordinato svolgimento dell’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c. Sul punto, può anche richiamarsi una pronuncia della Suprema Corte che, sia pure in una particolare fattispecie, ha chiarito che “chiamati in giudizio, in qualità di convenuti, più soggetti, qualora alcuno di questi intenda proporre domanda - diversa da quella principale - non nei confronti dell’attore, ma di altro, o altri, convenuti, lo stesso non può proporre nei loro confronti una domanda riconvenzionale, ma ha l’onere di chiamarli in giudizio, atteso che i destinatari di tale domanda sono parti del giudizio unicamente perché evocati un giudizio dell’attore e, quindi, soltanto con riferimento alla diversa domanda proposta dall’attore medesimo” (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. III, 12 aprile 2011, n.8315 in Guida al diritto 2011, 32, 79).
 
5. Sulle spese processuali del presente giudizio.
5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., le parti convenute devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (stante il loro sostanziale interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
5.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall’art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”: Euro 1.575,00 per la fase di studio della controversia; Euro 1.332,00 per la fase introduttiva del giudizio; Euro 3.200,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione; Euro 2.916,00 per la fase decisionale; per un totale di Euro 9.023,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. 
6. Sulla condanna delle parti convenute al versamento a favore dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D. Lgs. n. 28/2010.
6.1. Quale ulteriore conseguenza della mancata partecipazione delle parti convenute al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, ciascuna di stesse dev’essere dichiarata tenuta e condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. 6.2. L’art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D. Lgs. n. 28/2010, infatti, prevede testualmente quanto segue: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.” La lettera della citata disposizione, in virtù dell’uso da parte del legislatore del tempo indicativo presente, induce a ritenere obbligatoria la pronuncia di condanna in questione ogniqualvolta la parte che non ha correttamente partecipato al procedimento non sia comparsa senza giustificato motivo (cfr. in tal senso: Tribunale Parma, sez. II, 14 febbraio 2019, n. 273 in Redazione Giuffrè 2019; Tribunale Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018). Si deve infine osservare che l’irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall’esito del giudizio (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto, 09 aprile 2018, in Redazione Giuffrè, 2018; Tribunale Mantova sez. I 14 giugno 2016, in Redazione Giuffrè 2016).

P.Q.M.
 
Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 31491/2019 R.G. promossa da E. (parte attrice) contro G.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.M. (parte convenuta), e contro D.B. S.p.A., in persona della procuratrice pro tempore sig.ra D.D. (parte convenuta) nel contraddittorio delle parti:
1) Annulla il contratto oggetto del presente giudizio “proposta di Adesione per CASA EFFICIENTE”, stipulato tra Sig.ra E. nata il xxx in xxx e residente in C. (TO), Via xxxx e la GR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I./C.F. xxx, in data 09 novembre 2016, avente ad oggetto l’acquisto di un impianto fotovoltaico W 4, per le ragioni di cui in motivazione.
2) Annulla il contratto di finanziamento n. 43732301 oggetto del presente giudizio “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Contratto Prestito Finalizzato D. B. S.p.A.”, stipulato tra la Sig.ra E. nata il xxxx in F. e residente in C., Via M. e la D.B. S.p.A.., in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, P.I. xxx, in data 17 novembre 2016, per le ragioni di cui in motivazione.
3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta G.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimuovere a proprie spese i pannelli fotovoltaici dall’abitazione della Sig.ra E. nata il xxxx residente in C. (TO) alla Via M.
4) Dichiara tenute e condanna le parti convenute G.R. S.r.l. e D.B. S.p.A.., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra di loro, per le ragioni indicate in motivazione, al pagamento in favore della parte attrice Sig.ra E. della complessiva somma di Euro 15.527,97, oltre interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale (20 dicembre 2021) fino al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c.
5) Dichiara inammissibile la seguente domanda di manleva proposta da parte convenuta D.B. S.p.A. nei confronti della parte convenuta G.R. S.r.l.: “Condannare G.R. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere manlevata e indenne D.B. S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse discendere dall’accoglimento delle domande formulate da parte attrice, per l’effetto, condannare la predetta società, in persona del l.r.p.t., al pagamento di quanto eventualmente D.B. S.p.A. fosse condannata a pagare all’attrice.”
6) Dichiara tenute e condanna le parti convenute G.R. S.r.l. e D.B. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra di loro, a rimborsare alla parte attrice le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 9.023,00 per compensi ed in Euro 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
7) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta G.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D. Lgs. n. 28/2010.
8) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta D.B. S.p.A.., in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, parte seconda, D. Lgs. n. 28/2010.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Così deciso in Torino, in data 18 marzo 2022.

IL GIUDICE Dott. Edoardo DI CAPUA
 

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Chi è l'autore
Avv. Tiziana Carpinteri Mediatore Avv. Tiziana Carpinteri
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Mi chiamo Tiziana Carpinteri e ti aiuterò a condurre le trattative in modo che tu possa ottenere il meglio da questo accordo.
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