L'assenza in mediazione è giustificata se la domanda avversaria risulta infondata nel processo.

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Avv. Marco Benesperi

Tribunale di Monza, sentenza 10.02.2016

A cura del Mediatore Avv. Marco Benesperi da Prato.
Letto 4068 dal 23/04/2016

Commento:

Il convenuto che solleva l’eccezione di improcedibilità del giudizio per non avere l’attore esperito preventivamente la mediazione civile e che, dopo il deposito dell’istanza non si presenta al primo incontro, non può essere condannato per lite temeraria e alle spese della mediazione.
Difatti, la valutazione della condotta per poter essere qualificata come temeraria va effettuata sull’intero merito della controversia e non sulla singola eccezione, soprattutto quando all’esito del processo, la mancata partecipazione risulta giustificata dalla infondatezza della domanda avanzata dalla parte avversaria.
Anche le spese di mediazione non possono essere poste a carico della parte assente al primo incontro, potendo semmai derivare nei suoi confronti la sola condanna al pagamento in favore dell’Erario di una somma pari al valore del contributo unificato della causa.

Testo integrale:

TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA
SENTENZA
(…)
L'eccezione in questione deve essere disattesa.
A proposito della stessa deve invero osservarsi che, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione in esame è rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Si rileva, sul punto, che la Suprema Corte, nella materia in esame, ha avuto modo di affermare che "in tema di prescrizioni presuntive, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell'entità della somma richiesta" (cfr.: Cass. Sez. L, sentenza n. 12771 del 23.07.2012) e che "l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art. 2959 cod. civ. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso" (cfr.: Cass. Sez. 2, sentenza n. 14927 del 21.06.2010).
In concreto, come emerge dalla lettura della comparsa conclusionale del condominio convenuto a pag. 4, il credito dell'attore deve ritenersi contestato, visto che il condominio convenuto, sul punto, ha espressamente dedotto quanto segue: "Il merito della richiesta di quest'ultimo risulta - lo si ripete - del tutto non provato in giudizio e cioè non risulta provato se e a che titolo lo Stucchi avrebbe diritto alle somme domandate in citazione, oltre quanto comunque corrispostogli".
Inoltre le somme fino alla concorrenza delle quali parte convenuta sostiene di aver pagato il dovuto risultano inferiori a quelle richieste con l'atto di citazione, con la conseguenza che l'eccezione risulta infondata anche per tale verso.
Sulla domanda dell'attore
La domanda dell'attore, in ogni caso, risulta anch'essa infondata e va pertanto disattesa.
In proposito, deve rilevarsi che, con l'atto di citazione, ST. No. ha domandato la condanna del condominio al pagamento in suo favore della somma di Lire 8.898.599 (Euro 4.595,74) assumendo che dalla situazione contabile del condominio stesso risultava un credito a suo favore in tale misura per anticipazioni effettuate.
Nulla di più risulta indicato nell'atto circa le singole anticipazioni effettuate, i soggetti a favore dei quali sarebbero avvenuti i pagamenti e le ragioni di siffatti pagamenti.
Dall'esame della situazione contabile alla data dell'11 aprile 2001 (doc. 2) non emergono ulteriori specificazioni, visto che in esso risultano indicate le seguenti poste: Lire 4.668.718 in "dare" per "conguaglio esercizio ordinario 1999"; Lire 781.000 in "avere" per "acconti versati spese ordinarie 2000 - 2001"; Lire 4.443.012 in "dare" per "spese esercizi 2000 - 2001".
Dal documento in questione, dunque, risulta che il preteso debito non è maturato in un unico esercizio, bensì in almeno tre esercizi, non è dato sapere se ordinari, o straordinari, o entrambi.
A fronte dell'assoluta genericità di siffatta richiesta, l'amministratore subentrato Po. Ub., con lettera del 26 ottobre 2001, risulta aver domandato del tempo per poter esaminare la documentazione e formulare dunque una proposta (cfr.: doc. 4).
Sta di fatto che l'assemblea dei condomini non ha mai approvato la situazione contabile in questione e, nelle occasioni in cui tale situazione è stata portata alla sua attenzione, risulta aver addotto l'insufficienza della documentazione al fine di poter deliberare in proposito (cfr.: verbali di assemblea in data 20 luglio 2001 ed in data 30 maggio 2002, prodotti dal condominio sub doc. 4 e 5).
Tale genericità si ripercuote anche sulla valutazione della prova del credito.
A tale proposito, infatti, l'ex amministratore ha domandato in primo luogo l'ammissione di prova testimoniale su capitoli che, facendo riferimento alla scarna documentazione agli atti, risulta superflua, non consentendo di acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli sopra considerati.
In secondo luogo, risulta essere stata richiesta l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto "tutti gli allegati relativi agli esercizi condominiali dal 1998 al giugno 2001 di in particolare sui pagamenti verso i fornitori del Condominio".
Tale richiesta risulta inammissibile.
Invero, in primo luogo, con particolare riferimento alla genericità della richiesta, riguardante tutta la documentazione giustificativa relativa a ben quattro esercizi, occorre rilevare che la Corte di Cassazione, con riguardo ad un caso analogo, ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto, che vale anche nella specie: "Ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ. l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti; difetta di tale requisito di specificità la generica istanza di esibizione di tutti i documenti contabili relativi ad un esercizio finanziario, formulata dalla parte convenuta in una causa di revocazione fallimentare ex art. 67, primo comma legge fall. al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza" (cfr.: Cass. Sez. 1, sentenza n. 9514 del 08.09.1999).
Sotto altro aspetto, deve rilevarsi che, al momento della sua sostituzione come amministratore del condominio convenuto, era stato lo stesso attore a trasmettere al nuovo amministratore la documentazione giustificativa meglio indicata nell'elenco del 13 giugno 2001 firmato per ricevuta e prodotto quale doc. 1.
In tale elenco compare al n. 1 proprio la situazione contabile alla data dell'11 aprile 2001, da ritenersi dunque anteriore o quanto meno coeva rispetto all'elenco medesimo.
Considerato che l'attore era stato rimosso dall'incarico di amministratore a seguito di denuncia di irregolarità della gestione, appare ben difficilmente credibile che egli non avesse conservato copia della documentazione relativa alle anticipazioni effettuate, di cui oggi egli chiede il rimborso.
In relazione a ciò, deve osservarsi che, con riferimento ad una fattispecie analoga, sia pure con le peculiarità del processo del lavoro, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "Il potere officioso del giudice di ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 cod. proc. civ., alla parte l'esibizione di documenti sufficientemente individuati, ha carattere discrezionale e, non potendo sopperire all'inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, può essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile "aliunde", non anche per fini meramente esplorativi. Il mancato esercizio da parte del giudice del relativo potere, anche se sollecitato, non è censurabile in sede di legittimità neppure se il giudice abbia omesso di motivare al riguardo. (Nella specie, il giudice del merito non aveva disposto, su istanza di un agente, l'esibizione, da parte della preponente, di scritture contabili, né la richiesta consulenza tecnica d'ufficio, in quanto le scritture erano genericamente indicate e volte ad accertare fatti che il medesimo agente avrebbe potuto provare con altri mezzi; la S. C. ha confermato la sentenza impugnata)" (cfr.: Cass. Sez. L, sentenza n. 5908 del 24.03.2004).
Va dunque confermato anche in questa sede il provvedimento di rigetto della richiesta istruttoria in esame.
La domanda dell'attore risulta pertanto sfornita di prova.
Sulla domanda riconvenzionale
Il condominio convenuto, allegando di aver subito dei danni dalla condotta tenuta dall'attore nel corso del mandato professionale, ha domandato la sua condanna al risarcimento degli stessi, da quantificarsi in Euro 5.000,00.
L'eccezione di prescrizione svolta in proposito dall'attore risulta tardiva, in quanto formulata oltre la prima udienza di trattazione.
In ogni caso la domanda in questione, anch'essa di carattere del tutto indeterminato, va per ciò stesso disattesa, visto che nulla di specifico risulta essere stato allegato e provato in ordine alla sussistenza di un danno, alla sua identificazione ed alla sua quantificazione.
Sulla condotta processuale del condominio convenuto
Il condominio, in relazione alla domanda svolta dalla controparte nei suoi confronti, ha eccepito l'improcedibilità della stessa per mancata effettuazione del previo procedimento di mediazione, ma, una volta presentata la domanda in tal senso da parte dell'attore, non si è presentato.
L'attore ha dunque chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria e per comportamento processuale sleale ed infine al pagamento delle spese di mediazione.
La domanda di risarcimento dei danni va disattesa, visto che nella condotta processuale del convenuto non risulta ravvisabile alcuna lite temeraria (la relativa valutazione, infatti, riguarda il merito della controversia nel suo complesso e non certo la singola eccezione in questione), né alcuna violazione dell'art. 89 c.p.c., che riguarda semplicemente le frasi o espressioni offensive e non anche la condotta in esame.
Anche l'ultima domanda deve essere disattesa, visto che la mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo, a norma dell'art. 8 D.Lgs. n. 28 del 2010, determina non già la condanna al pagamento delle spese di mediazione nei confronti della controparte, bensì la condanna al pagamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente a quello del contributo unificato.
Peraltro, nella specie, la mancata partecipazione del condominio convenuto al procedimento di mediazione non può essere ritenuta ingiustificata, e ciò proprio alla luce dell'accertata infondatezza della domanda dell'attore.
Sulle spese processuali
Le spese del giudizio vengono interamente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ST. contro il Condominio Ca., reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda dell'attore;
2. rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Monza il 10 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2016.
 
 

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Chi è l'autore
Avv. Marco Benesperi Mediatore Avv. Marco Benesperi
Nato a Pistoia il 15 luglio 1983, diploma di ragioniere e perito commerciale, laureato in giurisprudenza nel 2008, mediatore dal 2011, il suo punto di forza è nella capacità di risolvere in via stragiudiziale le situazioni di conflitto. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale, contratti bancari, locazioni e condominio.
Oltre all'attività legale è collaboratore esterno del quotidiano “Il Tirreno” e del settimanale “La Vita”, è direttore responsabile periodico ufficiale del Comune di Agl...
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